[Discussioni] bando di concorso
Paolo Mascellani
paolo a elabor.homelinux.org
Mar 25 Apr 2006 12:33:25 CEST
Ciao a tutti,
oggi, mi sono messo a cercare di buttare giu' una lettera, basandomi
anche sulle indicazioni che mi avete mandato. Purtroppo, pero',
contrariamente a quanto pensavo, ho dovuto rilevare che, sulla base di
tali indicazioni, non mi pare sussistere un'obbligo per le PA a
pubblicare documenti in formato aperto.
Esistono si' diversi riferimenti ai formati aperti, ma sono tutti
piuttosto indiretti e non cosi' cogenti come speravo (naturalmente, non
pretendo di aver esaurito l'analisi delle norme applicabili, anzi!).
Vi faccio un paio di esempi:
> Il Codice di cui parli e' il Decreto Legislativo 82/2005 che all'art. 69
> dice cio' che cerchi.
> La trovi qui: www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/05082dl.htm
In effetti, l'articolo indicato non parla di formati, ma di riuso dei
programmi. All'articolo precedente, pero', si trova:
> 2. Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione o
> nell'acquisizione dei programmi informatici, adottano soluzioni
> informatiche che assicurino l'interoperabilità e la cooperazione
> applicativa, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 28
> febbraio 2005, n. 42, e che consentano la rappresentazione dei dati e
> documenti in più formati, di cui almeno uno di tipo aperto, salvo che
> ricorrano peculiari ed eccezionali esigenze.
Ma questo non obbliga le PA a pubblicare documenti in almeno un formato
aperto, anche se ci si puo` chiedere a cosa serva un programma che
permette di utilizzare tali formati se poi questi non vengono utilizzati.
Non ho trovato, in questa legge, altri riferimento all'uso di formati
aperti.
Un altro esempio e` la legge regionale Toscana 26 gennaio 2004, n. 1,
che, all'articolo 4, tra i "principi e linee guida", pone:
> c) utilizzazione di standard informativi e documentali aperti negli
> scambi tra amministrazioni pubbliche e con riferimento ai dati da
> rendere pubblici;
ma poi non riprende il concetto per concretizzarlo in alcun modo
(inoltre, non si capisce bene se si applica anche alle universita` o no).
Un riferimento piu' chiaro si trova nella circolare 6 settembre 2001, n.
AIPA/CR/32. ma, in questo caso, l'accento e` sull'accessibilita` per
persone disabili:
> I formati dovrebbero essere accessibili e non proprietari: HTML, RTF,
> testo
A parte la discutibile scelta di RTF, anche in questo caso non c'e`
alcuna cogenza, ma solo un "dovrebbero" di dubbia interpretazione, visto
che da altre parti dello stesso documento si usa un "devono".
In sostanza, mi pare che quello che avevo intenzione di fare ... non si
possa fare, a meno che qualcuno non mi aiuti a trovare riferimenti
normativi piu' precisi. Naturalmente, resta aperta la pista della
sensibilizzazione delle amministrazioni, ma, avendo gia' combattuto
contro parecchi mulini a vento, nella vita, lascio ad altri l'onore e
l'onere di provare a scrivere qualcosa di convincente in merito.
Un saluto a tutti. Paolo.
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