[Discussioni] gpl e drm (era: gnuvox (era: Informazione pubblica: bene comune))

Alessandro Rubini rubini a gnudd.com
Dom 2 Lug 2006 23:20:23 CEST


Vittorio Bertola:
> Ma vedi, se il software libero dà libertà agli utilizzatori, perchè non 
> posso usarlo per implementare un DRM, se io lo ritengo giusto?

Perche` definire DRM (anzi "misura tecnologica efficacie"[1]) un
programma vuol dire impedirne la ulteriore modifica (che per la legge
e` reato).  Quindi io, (piccolo) autore di software libero, non voglio
che altri dicano che il mio codice e` una misura tecnologica efficace.
La clausola nella bozza della GPL3 non serve a impedire a lei o a chi
vuole di fare il _suo_ DRM (che per definizione non sara` libero).
Serve ad impedirle di proprietarizzare codice libero semplicemente
incorporandolo in una misura tecnologica "efficacie".

La GPL3, semplicemente, dice "questo codice non e` un DRM".  Per
esempio, il giorno che qualcuno fara` la sua versione proprietaria di
"GNU barcode" nasconndendosi dietro la EUCD perche` il suo pacchetto
e` una misura anticontraffazione qualcuno invochera` la violazione di
diritto d'autore e verdremo come andra` a finire.


>                                                                 O il 
> software libero mi dà solo le libertà che la FSF ritiene giuste per 
> conto mio? Adottare il concetto di free software mi rende veramente 
> libero di fare come voglio, o io programmatore e il mio codice 
> diventiamo soltanto uno strumento per le battaglie ideologiche della FSF?

Il software libero da` agli utenti i diritti che _gli_autori_ decidono
di cedere. La FSF non decide per gli altri, propugna solo le sue
licenze, che alcuni adottano, alcuni evitano e alcuni contestano.
Ogni programmatore sceglie la licenza che ritiene piu` adatta; il
fatto che la FSF spieghi esattamente il rationale lo considero un
vantaggio rispetto alle altre licenze che ci sono in giro: se a lei
non piace puo` benissimo non adottarla per il suo codice, ma nessuno
le ha nascosto gli obiettivi che stanno dietro alla formulazione della
licenza.

> Comunque non vorrei riaprire la discussione sul punto specifico,

Un'affermazione cosi` forte non puo` non riaprirla.

> è solo per suggerire che ci andrei 
> piano ad utilizzare il termine "libertà" a tutto spiano, quando in 
> realtà una licenza, per definizione, è qualcosa che introduce delle 
> limitazioni a ciò che io posso fare con quel codice

Non e` vero. Senza licenza vale il "tutti i diritti riservati".  La
licenza serve solo ed esclusivamente a cedere diritti, non a
riservarne di ulteriori.

Non si confonda una licenza unilaterale come quelle del software
libero con la tipica EULA proprietaria, dove l'utente firma un
contratto in cui spesso cede dei diritti che la LDA _non_ riserva
all'autore, perche` se non li cede non gli viene data una copia del
programma e non potra` aprire i documenti che altri gli hanno dato --
no, non ho esempi sottomano, quella roba non la firmo.

> (e il passaggio alla 
> GPLv3 aumenta le limitazioni, non certo le libertà).

In particolare in quale clausola?

/alessandro

[1] direttiva 29/2001, articolo 6 comma 3:

   3. Ai fini della presente direttiva, per "misure tecnologiche" si
   intendono tutte le tecnologie, i dispositivi o componenti che, nel
   normale corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire o
   limitare atti, su opere o altri materiali protetti, non autorizzati
   dal titolare del diritto d'autore o del diritto connesso al diritto
   d'autore, così come previsto dalla legge o dal diritto sui generis
   previsto al capitolo III della direttiva 96/9/CE. Le misure
   tecnologiche sono considerate "efficaci" nel caso in cui l'uso
   dell'opera o di altro materiale protetto sia controllato dai titolari
   tramite l'applicazione di un controllo di accesso o di un procedimento
   di protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra
   trasformazione dell'opera o di altro materiale protetto, o di un
   meccanismo di controllo delle copie, che realizza l'obiettivo di
   protezione.

Cioe` qualunque cosa che sia volta a limitare l'utente e` una misura
tecnologica efficacie. Anche un codice a barre o una firma gpg, se
vengono usati per l'autorizzazione.




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