[Discussioni] Re: Opere derivate
Nicola A. Grossi
k2 a larivoluzione.it
Mar 4 Lug 2006 18:46:41 CEST
simo Scrive:
> On Tue, 2006-07-04 at 16:46 +0200, Nicola A. Grossi wrote:
>
>> Non si deve guardare il procedimento, ma il prodotto finale.
>> Il codice è diverso, dunque, non c'è opera derivata.
>
> La traduzione e' regolata dal diritto d'autore anch'essa e costituisce
> opera derivata, ci andrei cauto a giudicare una situazione del genere.
>
> Simo.
Il concetto di opera derivata è statuitense: il Copyright Act definisce
l'opera derivata ed elenca i tipi di opere derivate, la LDA no.
Se nella traduzione letteraria l'elemento significato, che, contrariamente
all'elemento significante, non muta, è opera dell'ingegno, nella traduzione
informatica l'elemento significato (cioè, ad esempio, un'operazione), non è
opera dell'ingegno.
Quindi, se tu in un codice trovi le stesse istruzioni scritte in un
linguaggio diverso, non puoi per questo stesso fatto dire che si tratta di
un'opera derivata. Perché l'unica cosa che conta, cioè il significante, il
codice, è diverso.
Questo non significa che tu non abbia il diritto esclusivo di tradurre il
tuo software, cioè di utilizzare il tuo codice per effettuare una certa
traduzione dello stesso.
Ma se lo trovi tradotto, dimostrare la traduzione si rivela prova diabolica,
se il traduttore non è uno Sprovveduto.
Complesso eh? :-)
Saluti,
n.a.g.
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