[Discussioni] Incontro a Torino sul Codice Amministrazione Digitale
J.C. DE MARTIN
demartin a polito.it
Sab 13 Feb 2010 12:07:16 CET
Buongiorno a tutti,
vi segnalo che Mercoledi' 17 febbraio 2010 dalle ore 17 alle ore 20
in corso Trento 21 (Torino) il Centro NEXA su Internet & Società organizza
un incontro dedicato al Capo VI del Codice dell'Amministrazione Digitale
(CAD),
"SVILUPPO, ACQUISIZIONE E RIUSO DI SISTEMI INFORMATICI NELLE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI" (art. 67-70).
L'incontro costituisce il passo preliminare per l'attivazione di una
ricerca sul tema
e sara' aperto da due interventi:
* prof. Angelo Raffaele Meo, in qualita' di presidente della Commissione
per il software
a codice sorgente aperto nella Pubblica Amministrazione istituita dal
Ministro Stanca,
che spieghera', oltre al resto, la genesi delle norme in esame;
* avv. Marco Ciurcina, esperto giurista, che iniziera' presentando
un'analisi delle norme
e della loro applicazione e che concludera' proponendo l'outline di una
possibile ricerca sul tema, nonche' di possibili variazioni al CAD, visto
che in questo momento e' soggetto a revisione.
Seguira' discussione, coi presenti, che includeranno anche diversi
esperti del settore.
Partecipazione libera e gratuita.
cordialmente,
juan carlos
Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 pubblicato in G.U. del 16 maggio
2005, n. 112 - S.O. n. 93 “Codice dell’amministrazione digitale”
aggiornato dal D.Lgs. n. 159 del 4 aprile 2006 pubblicato in G.U. del 29
aprile 2006, n. 99 – S.O. n. 105 “Disposizioni integrative e correttive
al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante codice
dell’amministrazione digitale”.
[...]
Capo VI
SVILUPPO, ACQUISIZIONE E RIUSO DI SISTEMI INFORMATICI NELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI.
Art. 67
Modalita' di sviluppo ed acquisizione
1. Le pubbliche amministrazioni centrali, per i progetti finalizzati ad
appalti di lavori e servizi ad alto contenuto di innovazione
tecnologica, possono selezionare uno o piu' proposte utilizzando il
concorso di idee di cui all'articolo 57 del decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
2. Le amministrazioni appaltanti possono porre a base delle gare aventi
ad oggetto la progettazione, o l'esecuzione, o entrambe, degli appalti
di cui al comma 1, le proposte ideative acquisite ai sensi del comma 1,
previo parere tecnico di congruita' del CNIPA; alla relativa procedura
e' ammesso a partecipare, ai sensi dell'articolo 57, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, anche
il soggetto selezionato ai sensi del comma 1, qualora sia in possesso
dei relativi requisiti soggettivi.
Art. 68
Analisi comparativa delle soluzioni
1. Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, acquisiscono,
secondo le procedure previste dall'ordinamento, programmi informatici a
seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra
le seguenti soluzioni disponibili sul mercato:
a) sviluppo di programmi informatici per conto e a spese
dell'amministrazione sulla scorta dei requisiti indicati dalla stessa
amministrazione committente;
b) riuso di programmi informatici sviluppati per conto e a spese della
medesima o di altre amministrazioni;
c) acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante
ricorso a licenza d'uso;
d) acquisizione di programmi informatici a codice sorgente aperto;
e) acquisizione mediante combinazione delle modalita' di cui alle
lettere da a) a d).
2. Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione o
nell'acquisizione dei programmi informatici, adottano soluzioni
informatiche che assicurino l'interoperabilita' e la cooperazione
applicativa, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 28 febbraio
2005, n. 42, e che consentano la rappresentazione dei dati e documenti
in piu' formati, di cui almeno uno di tipo aperto, salvo che ricorrano
peculiari ed eccezionali esigenze.
3. Per formato dei dati di tipo aperto si intende un formato dati reso
pubblico e documentato esaustivamente.
4. Il CNIPA istruisce ed aggiorna, con periodicita' almeno annuale, un
repertorio dei formati aperti utilizzabili nelle pubbliche
amministrazioni e delle modalita' di trasferimento dei formati.
Art. 69
Riuso dei programmi informatici
1. Le pubbliche amministrazioni che siano titolari di programmi
applicativi realizzati su specifiche indicazioni del committente
pubblico, hanno obbligo di darli in formato sorgente, completi della
documentazione disponibile, in uso gratuito ad altre pubbliche
amministrazioni che li richiedono e che intendano adattarli alle proprie
esigenze, salvo motivate ragioni.
2. Al fine di favorire il riuso dei programmi informatici di proprieta'
delle pubbliche amministrazioni, ai sensi del comma 1, nei capitolati o
nelle specifiche di progetto e' previsto ove possibile, che i programmi
appositamente sviluppati per conto e a spese dell'amministrazione siano
facilmente portabili su altre piattaforme.
3. Le pubbliche amministrazioni inseriscono, nei contratti per
l'acquisizione di programmi informatici, di cui al comma 1, clausole che
garantiscano il diritto di disporre dei programmi ai fini del riuso da
parte della medesima o di altre amministrazioni.
4. Nei contratti di acquisizione di programmi informatici sviluppati per
conto e a spese delle amministrazioni, le stesse possono includere
clausole, concordate con il fornitore, che tengano conto delle
caratteristiche economiche ed organizzative di quest'ultimo, volte a
vincolarlo, per un determinato lasso di tempo, a fornire, su richiesta
di altre amministrazioni, servizi che consentono il riuso delle
applicazioni. Le clausole suddette definiscono le condizioni da
osservare per la prestazione dei servizi indicati.
Art. 70
Banca dati dei programmi informatici riutilizzabili
1. Il CNIPA, previo accordo con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, valuta e
rende note applicazioni tecnologiche realizzate dalle pubbliche
amministrazioni, idonee al riuso da parte di altre pubbliche
amministrazioni.
2. Le pubbliche amministrazioni centrali che intendono acquisire
programmi applicativi valutano preventivamente la possibilita' di riuso
delle applicazioni analoghe rese note dal CNIPA ai sensi del comma 1,
motivandone l'eventuale mancata adozione.
[...]
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