[Discussioni] bando della Provincia di Trento

leonardo leonardo a lilik.it
Gio 22 Dic 2011 17:52:52 CET


On 22/12/2011 15:40, Francesco Potortì wrote:
>> c'e' n'e' uno solo, il codice della proprietà industriale.
>>
>> Art. 64.
>> Invenzioni dei dipendenti
>>
>> 1. Quando l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione o
>> nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego,
>> in cui l'attività inventiva è prevista come oggetto del contratto o del
>> rapporto e a tale scopo retribuita, i diritti derivanti dall'invenzione
>> stessa appartengono al datore di lavoro, salvo il diritto spettante
>> all'inventore di esserne riconosciuto autore.
>>
>> Art. 65.
>> Invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca
>>
>> 1. In deroga all'articolo 64, quando il rapporto di lavoro intercorre
>> con un università o con una pubblica amministrazione avente tra i suoi
>> scopi istituzionali finalita' di ricerca, il ricercatore é titolare
>> esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui e'
>> autore.
>>
>> 5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle ipotesi
>> di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero
>> realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da
>> soggetti pubblici diversi dall'universita', ente o amministrazione di
>> appartenenza del ricercatore.
> 
> Non ho capito qual è il problema.  Il comma 1 è un'eccezione alla norma
> generale, che si applica solo per la ricerca "libera", cioè quella senza
> vincoli, e solo per i brevetti.  Non stavamo parlando di ricerca
> vincolata?  Forse è meglio rifare la domanda iniziale da capo :)


io ci leggo che se fai ricerca "libera" i brevetti sono tuoi perche'
vale l'articolo 65. Se invece ti finanziano esterni non vale il 65 e
quindi vale il 64, ovvero non sei più padrone di eventuali brevetti. Ma
il padrone è l'ateneo. Il casino di cui alle email precedenti succede
quando il dipartimento con una convenzione si vende diritti che sono in
realtà dell'ateneo. Comunque il senso generale mi pare chiaro.

Per quanto riguarda il copyright, la legge dice cose simili, ma non fa
eccezione per i ricercatori:

"Salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto
esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o
della banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione
delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro."

penso però che ci sia discussione, visto che non è detto che se fai una
cosa all'università allora ricada automaticamente "nell'esecuzione delle
tue mansioni".

una rapida ricerca mi manda qui:

http://eprints.biblio.unitn.it/archive/00001608/01/1.2_lorenzato_da_47_a_79_con_note.doc

ciao,
leonardo.



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