[Legali-soci] statuto assoli

Adriano Sponzilli adriano.sponzilli a gmail.com
Mar 7 Ott 2008 16:13:02 CEST


> Qual'è la differenza tra le due figure d'associazione in termini di vantaggio
> fiscale per chi paga la quota associativa e/o fa donazioni ad assoli ?

Dunque ai fini delle imposte sul reddito, da una sommaria analisi del
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (posto di seguito l'art. 15, si vedano
in particolare i punti i-bis e i-quater del primo comma), mi pare che
la situazione sia grosso modo analoga per i due tipi di associazioni.

Ai fini dell'IVA credo vi siano delle differenze, ma occorrerebbe un
fiscalista per approfondirle.


***

Art. 15 [in precedenza era l'art. 13-bis].

1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei
seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella
determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito
complessivo:

a) gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote
di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a
soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro
della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio
dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o
mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni
dichiarati;

b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote
di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a
soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro
della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio
dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti
da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare
da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto
stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro. L'acquisto della
unità immobiliare deve essere effettuato nell'anno precedente o
successivo alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Non si
tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui l'originario
contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non
superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata
delle spese e degli oneri correlati. In caso di acquisto di unità
immobiliare locata, la detrazione spetta a condizione che entro tre
mesi dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto di
intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro
un anno dal rilascio l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione
principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il
contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. La detrazione
spetta non oltre il periodo d'imposta nel corso del quale è variata la
dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni dipendenti da
trasferimenti per motivi di lavoro. Non si tiene conto, altresì, delle
variazioni dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o
sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata. Nel
caso l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione
edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto
equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui
l'unità immobiliare è adibita a dimora abituale, e comunque entro due
anni dall'acquisto. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o
di più contratti di mutuo il limite di euro 4.000 euro è riferito
all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di
rivalutazione sostenuti. La detrazione spetta, nello stesso limite
complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento alle somme
corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli
acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione, alla cooperativa
o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi
passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui
ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se il mutuo è
intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi può fruire della
detrazione unicamente per la propria quota di interessi; in caso di
coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione spetta a
quest'ultimo per entrambe le quote;

b-bis) dal 1° gennaio 2007 i compensi comunque denominati pagati a
soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell'acquisto
dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale per un
importo non superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualità;

c) le spese sanitarie, per la parte che eccede euro 129,11. Dette
spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di
assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell'articolo 10,
comma 1, lettera b), e dalle spese chirurgiche, per prestazioni
specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere. Ai fini
della detrazione la spesa sanitaria relativa all'acquisto di
medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale
contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni
e l'indicazione del codice fiscale del destinatario. Le spese
riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione,
alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici
rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di
integrazione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, si assumono integralmente. Tra i mezzi necessari per la
locomozione dei soggetti indicati nel precedente periodo, con ridotte
o impedite capacità motorie permanenti, si comprendono i motoveicoli e
gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma 1,
lettere b), c) ed f), e 54, comma 1, lettere a), c), f) ed m), del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie
e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle
capacità motorie. Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi
anche quelli dotati di solo cambio automatico, purché prescritto dalla
Commissione medica locale di cui all'articolo 119 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Tra i mezzi necessari per la
locomozione dei non vedenti sono compresi i cani guida e gli
autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto
del Ministro delle finanze. Tra i mezzi necessari per la locomozione
dei sordomuti sono compresi gli autoveicoli rispondenti alle
caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze.
La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni,
salvo i casi in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti che
il suddetto veicolo sia stato cancellato da detto registro, e con
riferimento a un solo veicolo, nei limiti della spesa di euro 18075,99
o, nei casi in cui risultasse che il suddetto veicolo sia stato rubato
e non ritrovato, nei limiti della spesa massima di euro 18.075,99 da
cui va detratto l'eventuale rimborso assicurativo. È consentito,
alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in quattro quote
annuali costanti e di pari importo. La medesima ripartizione della
detrazione in quattro quote annuali di pari importo è consentita, con
riferimento alle altre spese di cui alla presente lettera, nel caso in
cui queste ultime eccedano, complessivamente, il limite di euro
15.493,71. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le
spese rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione da
lui versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non
sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che
concorrono a formarlo. Si considerano, altresì, rimaste a carico del
contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi
che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo
reddito, salvo che il datore di lavoro ne abbia riconosciuto la
detrazione in sede di ritenuta;

c-bis) le spese veterinarie, fino all'importo di euro 387,34,
limitatamente alla parte che eccede euro 129,11. Con decreto del
Ministero delle finanze sono individuate le tipologie di animali per
le quali spetta la detraibilità delle predette spese;

c-ter) le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai
soggetti riconosciuti sordomuti, ai sensi della legge 26 maggio 1970,
n. 381;

d) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone
indicate nell'articolo 433 del codice civile e di affidati o
affiliati, per importo non superiore a euro 1.549,37 per ciascuna di
esse;

e) le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e
universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse
e i contributi degli istituti statali;

f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o
di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi
causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli
atti della vita quotidiana, se l'impresa di assicurazione non ha
facoltà di recesso dal contratto, per un importo complessivamente non
superiore a 1.291,14. Con decreto del Ministero delle finanze, sentito
l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), sono
stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti
che assicurano il rischio di non autosufficienza. Per i percettori di
redditi di lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini del
predetto limite, anche dei premi di assicurazione in relazione ai
quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di
ritenuta;

g) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione,
protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1°
giugno 1939, n. 1089, e del decreto del Presidente della Repubblica 30
settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico.
La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge,
deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente
soprintendenza del Ministero per i beni culturali e ambientali, previo
accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con il
competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze. La
detrazione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni
senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni
culturali e ambientali, di mancato assolvimento degli obblighi di
legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato
sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non
autorizzata di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni culturali
ed ambientali dà immediata comunicazione al competente ufficio delle
entrate del Ministero delle finanze delle violazioni che comportano la
perdita del diritto alla detrazione; dalla data di ricevimento della
comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della
dichiarazione dei redditi;

h) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle
regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni
pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con
decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di fondazioni
e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che
svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di
documentazione di rilevante valore culturale e artistico, o che
organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad
apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o
il restauro delle cose indicate nell'articolo 1 della legge 1° giugno
1939, n. 1089 , e nel decreto del Presidente della Repubblica 30
settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per
l'organizzazione di mostre e di esposizioni, che siano di rilevante
interesse scientifico-culturale, delle cose anzidette, e per gli studi
e le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonché per ogni
altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale,
anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le
ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni
relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere
autorizzate, previo parere del competente comitato di settore del
Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero
per i beni culturali e ambientali, che deve approvare la previsione di
spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e
ambientali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni
liberali fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute,
delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi
indicati nella presente lettera e controlla l'impiego delle erogazioni
stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario,
essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non
integralmente utilizzate nei termini assegnati affluiscono all'entrata
del bilancio dello Stato, o delle regioni e degli enti locali
territoriali, nel caso di attività o manifestazioni in cui essi siano
direttamente coinvolti, e sono destinate ad un fondo da utilizzare per
le attività culturali previste per l'anno successivo. Il Ministero per
i beni culturali e ambientali comunica, entro il 31 marzo di ciascun
anno, al centro informativo del Dipartimento delle entrate del
Ministero delle finanze l'elenco nominativo dei soggetti erogatori,
nonché l'ammontare delle erogazioni effettuate entro il 31 dicembre
dell'anno precedente;

h-bis) il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni
ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione, ai soggetti e
per le attività di cui alla lettera h);

i) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2
per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o
istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente
riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività
nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture,
per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché
per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non
utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di due
anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità,
all'entrata dello Stato;

i-bis) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a
euro 2.065,83, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità
sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche,
gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non
appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
economico (OCSE) nonché i contributi associativi, per importo non
superiore a euro 1.291,14, versati dai soci alle società di mutuo
soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'articolo 1
della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un
sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia,
ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. La detrazione
è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni e
contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero
mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori
modalità idonee a consentire all'Amministrazione finanziaria lo
svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con
decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in
ciascun periodo d'imposta non superiore a 1.500 euro, in favore delle
società e associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il
versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio
postale ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

i-quater) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore
a euro 2.065,83, a favore delle associazioni di promozione sociale
iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Si
applica l'ultimo periodo della lettera i-bis);

i-quinquies) le spese, per un importo non superiore a 210 euro,
sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di
età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre,
piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica
sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche individuate
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o Ministro
delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e
le attività sportive;

i-sexies) i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione
stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e
successive modificazioni, i canoni relativi ai contratti di
ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione,
stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi
universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e
cooperative, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una
università ubicata in un comune diverso da quello di residenza,
distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una
provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso comune
in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi, per un importo non
superiore a 2.633 euro;

i-septies) le spese, per un importo non superiore a 2.100 euro,
sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non
autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il
reddito complessivo non supera 40.000 euro.

i-octies) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di
ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro
appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10
marzo 2000, n. 62 , e successive modificazioni, finalizzate
all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento
dell'offerta formativa; la detrazione spetta a condizione che il
versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio
postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'
articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

1-bis. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento
per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti
politici per importi compresi tra euro 51,65 e euro 103.291,38
effettuate mediante versamento bancario o postale.

1-ter. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si
detrae dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare,
un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non
superiore a euro 2.582,28 degli interessi passivi e relativi oneri
accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole
di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello
Stato o di uno Stato membro delle Comunità europee, ovvero a stabili
organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti,
in dipendenza di mutui contratti, a partire dal 1° gennaio 1998 e
garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da
adibire ad abitazione principale. La detrazione è ammessa a condizione
che la stipula del contratto di mutuo da parte del soggetto possessore
a titolo di proprietà o altro diritto reale dell'unità immobiliare
avvenga nei sei mesi antecedenti, ovvero nei diciotto mesi successivi
all'inizio dei lavori di costruzione. Con decreto del ministro delle
finanze sono stabilite le modalità e le condizioni alle quali è
subordinata la detrazione di cui al presente comma.

1-quater. Dall'imposta lorda si detrae nella misura forfettaria di
euro 516,46, la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento
dei cani guida.

2. Per gli oneri indicati alle lettere c), e), f), i-quinquies) e
i-sexies) del comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati
sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che
si trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per gli
oneri di cui alla lettera f), il limite complessivo ivi stabilito. Per
gli oneri di cui alla lettera c) del medesimo comma 1 sostenuti
nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che non si
trovino nelle condizioni previste dal comma 2 del medesimo articolo,
affette da patologie che danno diritto all'esenzione dalla
partecipazione alla spesa sanitaria, la detrazione spetta per la parte
che non trova capienza nell'imposta da esse dovuta, relativamente alle
sole spese sanitarie riguardanti tali patologie, ed entro il limite
annuo di euro 6.197,48. Per le spese di cui alla lettera i-septies)
del citato comma 1, la detrazione spetta, alle condizioni ivi
stabilite, anche se sono state sostenute per le persone indicate
nell'articolo 12 ancorché non si trovino nelle condizioni previste dal
comma 2 del medesimo articolo.

3. Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), h-bis, i), i-bis) e
i-quater) del comma 1 sostenuti dalle società semplici di cui all'art.
5 la detrazione spetta ai singoli soci nella stessa proporzione
prevista nel menzionato articolo 5 ai fini della imputazione del
reddito.


More information about the Legali-soci mailing list