[P.A.]Re: P.d.L.

Adriano Sponzilli adriano.sponzilli a virgilio.it
Mar 25 Feb 2003 13:41:37 CET


Il mar, 2003-02-25 alle 10:00, Francesco Potorti` ha scritto:

> Li ho trovati:
> Art. 25 Legge340/2000.

Un paio di osservazioni (posto di seguito l'articolo).
Le amministrazioni riceventi adattano i programmi alle proprie esigenze,
quindi questo implicherebbe anche il passaggio dei sorgenti.
La formula usata per la concessione è di "uso gratuito", non so se
questo implichi una revocabilità da parte dell'amministrazione
concedente.

La cosa dovrebbe poter funzionare anche benino, se si considera che in
forza di una legge che non ricordo qual'è (se qualcuno me la segnala mi
fa un favore) le P.A. dovrebbero possedere ex lege i programmi che
commissionano.

Immagino che il motivo per cui la cosa non funziona, in realtà, è che
quasi nessuna P.A. commissiona programmi, ma tutte usano sw proprietario
standard.


***

Art. 25.

(Accesso alle banche dati pubbliche)

1. Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che siano titolari di
programmi applicativi realizzati su specifiche indicazioni del
committente pubblico, hanno facoltà di darli in uso gratuito ad altre
amministrazioni pubbliche, che li adattano alle proprie esigenze.

2. Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo n. 29 del 1993 hanno accesso gratuito ai dati
contenuti in pubblici registri, elenchi, atti o documenti da chiunque
conoscibili.

***


A.





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