[Diritto] Digest dei due mesi scorsi

Simone Piccardi piccardi@firenze.linux.it
Thu, 9 Aug 2001 12:24:00 +0200


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Ho provato a scrivere un riassunto delle discussioni dei due mesi scorsi,
se non ci sono pareri sfavorevoli pensavo di creare una sezione sul sito
dell'associazione dove pubblicarne di periodici.

Chiedo scusa per omissioni, errori, etc.  e ovvimente sono a
disposizione per correzioni e integrazioni.

Ciao
Simone

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           Diritto - riassunto degli argomenti Giugno-Luglio 2001
                                      
                              Simone Piccardi
   
Indice

     * Introduzione
     * Statistiche
     * Argomenti
        + Valore legale della GPL
        + Clausola di non garanzia
        + Bollini e testate
        + Di chi è il copyright
        + Il bollino non è obbligatorio?
        + Una direttiva europea molto pericolosa
       

                                 Introduzione
                                       
   Questo è un primo tentativo di riassumere il contenuto delle
   discussioni avvenute sulla mailing list diritto dell'Associazione
   Software Libero.
   
   Date le mie scarse capacità nello scrivere e nel sintetizzare spero
   che quanto prima qualcun altro possa intervenire a darmi una mano in
   un lavoro che spero renda merito del valore delle argomentazioni
   proposte sulla mailing list. Dato che neanche la fantasia è fra le mie
   doti principali, ho cercato di imitare lo stile di kernel traffic (e
   cousins vari).
   
   Un ringraziamento a tutti i partecipanti alla mailing list per l'alta
   qualità ed il grande interesse degli interventi.
   
                                  Statistiche
                                       
   Ho letto 69 post per un totale di 116KB.
   
                                   Argomenti
                                       
Valore legale della GPL

   Iniziato da un post di S. Piccardi che riportava un thread avuto su
   it.diritto.internet, ci si poneva domande sul valore legale della
   licenza, in particolare per quanto riguarda la clausola di non
   garanzia (vedi [11][*] ).
   
   Dalle risposte sembra emergere che:
     * anche se la clausola di non garanzia dovesse essere non valida non
       per questo il resto della licenza viene meno.
     * l'articolo 5 della GPL (che esplicita che non si è tenuti ad
       accettare la licenza, ma che essendo proibito per legge l'uso
       della stessa è l'unico modo per distribuire prodotti derivati)
       dovrebbe essere valido, coprendo quindi lo scopo principale della
       licenza che è quello di impedire l'appropriazione da parte di
       terzi di software libero.
     * come emerge anche da un altro thread riportato da C. Gabriel la
       GPL ha di dare dei permessi che altrimenti comporterebbero una
       infrazione dei diritti d'autore.
       
Clausola di non garanzia

   La discussione sul valore legale della GPL è immediatamente passata
   sul punto più controverso che è la clausola di non garanzia, che può
   non essere applicabile.
   
   A chi chiedeva (F. Di Gregorio, C. Gabriel) come mai allora la cosa
   non vale per le licenze proprietarie, indipendentemente dalle forme in
   cui queste vengono accettate, la risposta è che non è affatto detto
   che non valga. Non sono comunque finora state riportate notizie di
   cause vinte contro tali clausole.
   
   Come sottolineato da più persone (D. Molino, G. Romano) la clausola di
   non garanzia può presentare vari problemi. A norma di legge non è
   possibile rifiutare le responsabilità per dolo o colpa grave come
   espresso da:
   
   l'art.1229 del codice civile, secondo cui ***E' nullo qualsiasi patto
   che esclude o limita preventivamente la responsabilita' del debitore
   per dolo o per colpa grave***'' (G. Romano)
   
   ma nel caso della GPL la clausola di non responsabilità prevede
   esplicitamente di essere applicabile solo entro i limiti di legge.
   
   Il problema è, come sempre sottolineato da G. Romano che la clausola e
   vessatoria ed il codice civile (art.1321) prevede che per i contratti
   le clausole vessatorie debbano essere accettate esplicitamente.
   
   1. che la clausola in oggetto e` vessatoria (e su questo mi pare che
   sei d'accordo) 
   
   2. che la licenza d'uso, anche se a titolo gratuito, da` cmq vita ad
   un contratto. 
   
   Pertanto: 
   
   2a. e` necessario l'*accordo* di cui all'art.1325 c.c., onde la GPL va
   resa perlomeno *conoscibile* ai sensi dell'art.1341 primo comma
   c.c.(ma questo non e` un problema: e` la stessa GPL a prevedere che
   essa debba *circolare* con il programma); 
   
   2b. tale clausola e` soggetta alla limitazione di cui all'art.1229
   c.c. e deve essere approvata nelle forme di cui all'art.1341 secondo
   comma c.c.. 
   
   (G. Romano)
   
   D. Molino però avanzava l'ipotesi di GPL come contratto unilaterale:
   
   Mi pare da come mi stanno insegnando che le licenze del Software
   Libero sono atti "unilaterali" pertanto l'utente non deve "accettare",
   infatti l'esecuzione di questa tipologia di licenze e' sempre
   permessa. (D. Molino)
   
   la discussione proseguiva fra i due esperti su una serie di aspetti
   tecnici al di là delle mie capacità di comprensione, concludendosi
   comunque con una proposta molto interessante:
   
   Se ti va, e con tutto il tempo necessario possiamo approfondire
   ulteriormente l'argomento scambiarci le informazioni (naturalmente
   sotto licenza GDL), per poi pubblicare il risultato nelle pagine del
   sito web ASSOLI come da proposta di Simone. (D. Molino)
   
Bollini e testate

   Da un inciso della precedente discussione L. Mastrodomenico rilanciava
   le problematiche relative alla nuova legge sull'editoria (n.62/2001) e
   sulla tendenza a imporre restrizioni sulla rete e sulla distribuzione
   del software (la famosa legge sul bollino), sollevando preoccupazioni
   generalmente condivise sul fatto che:
   
   Mi pare che il rischio sia quello di dare un enorme potere
   discrezionale a chi deve applicare le leggi, permettendogli di colpire
   chi e cosa vuole in qualsiasi momento. (L. Mastrodomenico)
   
Di chi è il copyright

   Iniziato da un post di A. Rubini sul problema di chi sia
   l'intestatario di un'opera (domanda nata dalla pubblicazione di un
   documento della University of Sussex and the University of Sheffield,
   ftp://ftp.ipr-helpdesk.org/software.pdf) da cui pareva emergere che il
   software prodotto dagli impiegati è del datore di lavoro.
   
   La discussione proseguiva con gli apporti tecnici di D. Molino e M.
   Nicotra che analizzavano la normativa al rigardo: per la legislazione
   italiana il diritto d'autore è un diritto morale di natura personale e
   pertanto incedibile (D. Molino citava la sentenza n. 3439 del 1982
   della I $^a$ Sez. Civile della Corte di Cassazione), mentre per
   l'articolo 12-bis della legge del diritto d'autore (1941) spettano al
   datore di lavoro i diritti esclusivi di sfruttamento dell'opera.
   
   Sempre secondo la stessa legge:
   
   La trasmissione dei diritti di utilizzazione economica dell'opera
   dell'ingegno non comporta cessione o rinuncia ai diritti morali, che
   restano all'autore e sono inalienabili (art. 20, 22 e 142 Legge del
   1941). (D. Molino)
   
   Il problema però si pone nei casi di programmi scritti da consulenti,
   per la quale la legge non prevede niente di esplicito. Inoltre M.
   Nicotra poneva l'accento sugli eventuali limiti al diritto di modifica
   derivanti dal diritto morale dell'autore:
   
   Il diritto morale consente all'autore di "opporsi a qualsiasi
   deformazione, mutilazione o altra moodificazione, ed a ogni atto a
   danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo
   onore o alla sua reputazione" (art. 20 l.a.). Questo costituisce il
   limite al diritto di modifica, che dalla legge è inserito all'interno
   del complesso dei diritti di utilizzazione economica dell'opera (art.
   18) e non del diritto morale.
   
   concludeva comunque che: Ripeto comunque che, a parer mio, il
   dipendente comunque, volendo, avrebbe diritto a che, su sua esplicita
   richiesta, il suo nome compia quale autore del software
   
Il bollino non è obbligatorio?

   S. Piccardi riportava la notizia ricevuta da un'altra mailing list di
   una sentenza che stabiliva la non obbligatorietà del bollino SIAE. La
   sentenza è motivata dall'articolo art. 181 bis, che prevede casi di
   esenzione dal bollino e che il magistrato ha ritenuto applicabile
   anche in assenza del regolamento.
   
   La discussione si fermava in attesa di poter recuperare il testo
   comleto della sentenza.
   
Una direttiva europea molto pericolosa

   C. Gabriel riportava, chiedendo chiarimenti, la notizia (circolata
   sulla mailing list di FSF Europe) di una direttiva europea che pare
   introdurre anche in Europa limitazioni analoghe a quelle Americane (il
   DMCA) che han condotto all'arresto di Dmitry Sklyarov.
   
   G. d'Ammassa segnalava due link contenti la direttiva e alcune
   spiegazioni; A. Rubini e L. Mastrodomenico sullo stesso agomento
   segnalavano altro materiale interessante sul sito di connecta;
http://www.dirittodautore.it/showleggi.asp?mode=3&tipo=direttive%20ce
http://europa.eu.int/scadplus/leg/it/lvb/l26053.htm
http://mail.conecta.it/pipermail/freesw/2001-June/thread.html#1860

   D. Molino riportava l'art. 7 (quello più problematico) ripreso dalla
   traduzione italiana, proponendo di discutere della cosa dopo uno
   studio delle direttive.
   
    Simone Piccardi 2001-08-09


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