[Diritto] Digest dei due mesi scorsi
Simone Piccardi
piccardi@firenze.linux.it
Thu, 9 Aug 2001 12:24:00 +0200
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Ho provato a scrivere un riassunto delle discussioni dei due mesi scorsi,
se non ci sono pareri sfavorevoli pensavo di creare una sezione sul sito
dell'associazione dove pubblicarne di periodici.
Chiedo scusa per omissioni, errori, etc. e ovvimente sono a
disposizione per correzioni e integrazioni.
Ciao
Simone
--6TrnltStXW4iwmi0
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Diritto - riassunto degli argomenti Giugno-Luglio 2001
Simone Piccardi
Indice
* Introduzione
* Statistiche
* Argomenti
+ Valore legale della GPL
+ Clausola di non garanzia
+ Bollini e testate
+ Di chi è il copyright
+ Il bollino non è obbligatorio?
+ Una direttiva europea molto pericolosa
Introduzione
Questo è un primo tentativo di riassumere il contenuto delle
discussioni avvenute sulla mailing list diritto dell'Associazione
Software Libero.
Date le mie scarse capacità nello scrivere e nel sintetizzare spero
che quanto prima qualcun altro possa intervenire a darmi una mano in
un lavoro che spero renda merito del valore delle argomentazioni
proposte sulla mailing list. Dato che neanche la fantasia è fra le mie
doti principali, ho cercato di imitare lo stile di kernel traffic (e
cousins vari).
Un ringraziamento a tutti i partecipanti alla mailing list per l'alta
qualità ed il grande interesse degli interventi.
Statistiche
Ho letto 69 post per un totale di 116KB.
Argomenti
Valore legale della GPL
Iniziato da un post di S. Piccardi che riportava un thread avuto su
it.diritto.internet, ci si poneva domande sul valore legale della
licenza, in particolare per quanto riguarda la clausola di non
garanzia (vedi [11][*] ).
Dalle risposte sembra emergere che:
* anche se la clausola di non garanzia dovesse essere non valida non
per questo il resto della licenza viene meno.
* l'articolo 5 della GPL (che esplicita che non si è tenuti ad
accettare la licenza, ma che essendo proibito per legge l'uso
della stessa è l'unico modo per distribuire prodotti derivati)
dovrebbe essere valido, coprendo quindi lo scopo principale della
licenza che è quello di impedire l'appropriazione da parte di
terzi di software libero.
* come emerge anche da un altro thread riportato da C. Gabriel la
GPL ha di dare dei permessi che altrimenti comporterebbero una
infrazione dei diritti d'autore.
Clausola di non garanzia
La discussione sul valore legale della GPL è immediatamente passata
sul punto più controverso che è la clausola di non garanzia, che può
non essere applicabile.
A chi chiedeva (F. Di Gregorio, C. Gabriel) come mai allora la cosa
non vale per le licenze proprietarie, indipendentemente dalle forme in
cui queste vengono accettate, la risposta è che non è affatto detto
che non valga. Non sono comunque finora state riportate notizie di
cause vinte contro tali clausole.
Come sottolineato da più persone (D. Molino, G. Romano) la clausola di
non garanzia può presentare vari problemi. A norma di legge non è
possibile rifiutare le responsabilità per dolo o colpa grave come
espresso da:
l'art.1229 del codice civile, secondo cui ***E' nullo qualsiasi patto
che esclude o limita preventivamente la responsabilita' del debitore
per dolo o per colpa grave***'' (G. Romano)
ma nel caso della GPL la clausola di non responsabilità prevede
esplicitamente di essere applicabile solo entro i limiti di legge.
Il problema è, come sempre sottolineato da G. Romano che la clausola e
vessatoria ed il codice civile (art.1321) prevede che per i contratti
le clausole vessatorie debbano essere accettate esplicitamente.
1. che la clausola in oggetto e` vessatoria (e su questo mi pare che
sei d'accordo)
2. che la licenza d'uso, anche se a titolo gratuito, da` cmq vita ad
un contratto.
Pertanto:
2a. e` necessario l'*accordo* di cui all'art.1325 c.c., onde la GPL va
resa perlomeno *conoscibile* ai sensi dell'art.1341 primo comma
c.c.(ma questo non e` un problema: e` la stessa GPL a prevedere che
essa debba *circolare* con il programma);
2b. tale clausola e` soggetta alla limitazione di cui all'art.1229
c.c. e deve essere approvata nelle forme di cui all'art.1341 secondo
comma c.c..
(G. Romano)
D. Molino però avanzava l'ipotesi di GPL come contratto unilaterale:
Mi pare da come mi stanno insegnando che le licenze del Software
Libero sono atti "unilaterali" pertanto l'utente non deve "accettare",
infatti l'esecuzione di questa tipologia di licenze e' sempre
permessa. (D. Molino)
la discussione proseguiva fra i due esperti su una serie di aspetti
tecnici al di là delle mie capacità di comprensione, concludendosi
comunque con una proposta molto interessante:
Se ti va, e con tutto il tempo necessario possiamo approfondire
ulteriormente l'argomento scambiarci le informazioni (naturalmente
sotto licenza GDL), per poi pubblicare il risultato nelle pagine del
sito web ASSOLI come da proposta di Simone. (D. Molino)
Bollini e testate
Da un inciso della precedente discussione L. Mastrodomenico rilanciava
le problematiche relative alla nuova legge sull'editoria (n.62/2001) e
sulla tendenza a imporre restrizioni sulla rete e sulla distribuzione
del software (la famosa legge sul bollino), sollevando preoccupazioni
generalmente condivise sul fatto che:
Mi pare che il rischio sia quello di dare un enorme potere
discrezionale a chi deve applicare le leggi, permettendogli di colpire
chi e cosa vuole in qualsiasi momento. (L. Mastrodomenico)
Di chi è il copyright
Iniziato da un post di A. Rubini sul problema di chi sia
l'intestatario di un'opera (domanda nata dalla pubblicazione di un
documento della University of Sussex and the University of Sheffield,
ftp://ftp.ipr-helpdesk.org/software.pdf) da cui pareva emergere che il
software prodotto dagli impiegati è del datore di lavoro.
La discussione proseguiva con gli apporti tecnici di D. Molino e M.
Nicotra che analizzavano la normativa al rigardo: per la legislazione
italiana il diritto d'autore è un diritto morale di natura personale e
pertanto incedibile (D. Molino citava la sentenza n. 3439 del 1982
della I $^a$ Sez. Civile della Corte di Cassazione), mentre per
l'articolo 12-bis della legge del diritto d'autore (1941) spettano al
datore di lavoro i diritti esclusivi di sfruttamento dell'opera.
Sempre secondo la stessa legge:
La trasmissione dei diritti di utilizzazione economica dell'opera
dell'ingegno non comporta cessione o rinuncia ai diritti morali, che
restano all'autore e sono inalienabili (art. 20, 22 e 142 Legge del
1941). (D. Molino)
Il problema però si pone nei casi di programmi scritti da consulenti,
per la quale la legge non prevede niente di esplicito. Inoltre M.
Nicotra poneva l'accento sugli eventuali limiti al diritto di modifica
derivanti dal diritto morale dell'autore:
Il diritto morale consente all'autore di "opporsi a qualsiasi
deformazione, mutilazione o altra moodificazione, ed a ogni atto a
danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo
onore o alla sua reputazione" (art. 20 l.a.). Questo costituisce il
limite al diritto di modifica, che dalla legge è inserito all'interno
del complesso dei diritti di utilizzazione economica dell'opera (art.
18) e non del diritto morale.
concludeva comunque che: Ripeto comunque che, a parer mio, il
dipendente comunque, volendo, avrebbe diritto a che, su sua esplicita
richiesta, il suo nome compia quale autore del software
Il bollino non è obbligatorio?
S. Piccardi riportava la notizia ricevuta da un'altra mailing list di
una sentenza che stabiliva la non obbligatorietà del bollino SIAE. La
sentenza è motivata dall'articolo art. 181 bis, che prevede casi di
esenzione dal bollino e che il magistrato ha ritenuto applicabile
anche in assenza del regolamento.
La discussione si fermava in attesa di poter recuperare il testo
comleto della sentenza.
Una direttiva europea molto pericolosa
C. Gabriel riportava, chiedendo chiarimenti, la notizia (circolata
sulla mailing list di FSF Europe) di una direttiva europea che pare
introdurre anche in Europa limitazioni analoghe a quelle Americane (il
DMCA) che han condotto all'arresto di Dmitry Sklyarov.
G. d'Ammassa segnalava due link contenti la direttiva e alcune
spiegazioni; A. Rubini e L. Mastrodomenico sullo stesso agomento
segnalavano altro materiale interessante sul sito di connecta;
http://www.dirittodautore.it/showleggi.asp?mode=3&tipo=direttive%20ce
http://europa.eu.int/scadplus/leg/it/lvb/l26053.htm
http://mail.conecta.it/pipermail/freesw/2001-June/thread.html#1860
D. Molino riportava l'art. 7 (quello più problematico) ripreso dalla
traduzione italiana, proponendo di discutere della cosa dopo uno
studio delle direttive.
Simone Piccardi 2001-08-09
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