[Diritto] Regolamento sul Bollino SIAE

Nicotra Massimiliano massimiliano.nicotra@infocamere.it
Tue, 28 Aug 2001 14:10:03 +0200


Sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 22 agosto 2001 è stato pubblicato il
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2001, n.
338, recante il "Regolamento di esecuzione delle disposizioni relative
al contrassegno della Società italiana degli autori ed editori
(S.I.A.E.) di cui all'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n.
633, come introdotto dall'articolo 10 della legge 18 agosto 2000, n.
248, recante nuove norme a tutela del diritto d'autore".

Di seguito riporto il testo tratto dal sito del Comune di Jesi:
http://www.comune.jesi.ancona.it/MV/menu_bandi.htm

Un saluto a tutta la lista in attesa dei primi commenti per discuterne
insieme.

M. Nicotra







"
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 luglio 2001, n.338
Regolamento di esecuzione delle disposizioni relative al contrassegno
della Societa' italiana degli autori e degli editori (S.I.A.E.) di cui
all'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come introdotto
dall'articolo 10 della legge 18 agosto 2000, n. 248, recante nuove norme

di tutela del diritto d'autore.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, concernente la protezione
del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;
Visto il regolamento di esecuzione approvato con regio decreto
18 maggio 1942, n. 1369;
Visto l'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come
introdotto dall'articolo 10 della legge 18 agosto 2000, n. 248,
recante nuove norme di tutela del diritto d'autore e, in particolare,
i commi 3, 4, e 6;
Sentita la Societa' italiana degli autori e degli editori
(S.I.A.E.);
Sentite le associazioni di categoria interessate;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 giugno 2001;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo
181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificato dalla
legge 18 agosto 2000, n. 248, le caratteristiche del contrassegno,
ivi comprese le dichiarazioni identificative sostitutive del
contrassegno medesimo, da apporre sui supporti di cui al comma 1 del
medesimo articolo 181-bis prodotti successivamente all'entrata in
vigore della medesima legge, nonche' la collocazione e i tempi per il
suo rilascio da parte della Societa' italiana degli autori e degli
editori (S.I.A.E.).
2. Sono legittimamente circolanti, ai sensi del citato articolo
181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, i supporti prodotti entro
la data di entrata in vigore della legge 18 agosto 2000, n. 248,
purche' conformi alla legislazione previgente in materia di
contrassegno e di tutela del diritto d'autore.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dell'amministrazione competente ai sensi dell'art. 10,
comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:
- Il testo dell'art. 181-bis della legge 22 aprile
1941, n. 633, e' riportato nelle note alle premesse.

Note alle premesse:
- La legge 22 aprile 1941, n. 633, recante "Protezione
del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo
esercizio" e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
16 luglio 1941, n. 166.
- Il regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, recante
"Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge
22 aprile 1941, n. 633, per la protezione del diritto di
autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 1942, n.
286.
- La legge 18 agosto 2000, n. 248, recante "Nuove norme
di tutela del diritto di autore" e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 4 settembre 2000, n. 206.
- Il testo dell'art. 181-bis della legge 22 aprile
1941, n. 633, introdotto dall'art. 10 della legge 18 agosto
2000, n. 248, e' il seguente:
"Art. 181-bis. - 1. Ai sensi dell'art. 181 e agli
effetti di cui agli articoli 171-bis e 171-ter, la Societa'
italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) appone un
contrassegno su ogni supporto contenente programmi per
elaboratore o multimediali nonche' su ogni supporto
contenente suoni, voci o immagini in movimento, che reca la
fissazione di opere o di parti di opere tra quelle indicate
nell'art. 1, primo comma, destinati ad essere posti
comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a
fine di lucro. Analogo sistema tecnico per il controllo
delle riproduzioni di cui all'art. 68 potra' essere
adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, sulla base di accordi tra la S.I.A.E. e le
associazioni delle categorie interessate.
2. Il contrassegno e' apposto sui supporti di cui ai
comma 1 ai soli fini della tutela dei diritti relativi alle
opere dell'ingegno, previa attestazione da parte del
richiedente dell'assolvimento degli obblighi derivanti
dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti
connessi. In presenza di seri indizi, la S.I.A.E. verifica,
anche successivamente, circostanze ed elementi rilevanti ai
fini dell'apposizione.
3. Fermo restando l'assolvimento degli obblighi
relativi ai diritti di cui alla presente legge, il
contrassegno, secondo modalita' e nelle ipotesi previste
nel regolamento di cui al comma 4, che tiene conto di
apposite convenzioni stipulate tra la S.I.A.E. e le
categorie interessate, puo' non essere apposto sui supporti
contenenti programmi per elaboratore disciplinati dal
decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, utilizzati
esclusivamente mediante elaboratore elettronico, sempre che
tali programmi non contengano suoni, voci o sequenze di
immagini in movimento tali da costituire opere
fonografiche, cinematografiche o audiovisive intere, non
realizzate espressamente per il programma per elaboratore,
ovvero loro brani o parti eccedenti il cinquanta per cento
dell'opera intera da cui sono tratti, che diano luogo a
concorrenza all'utilizzazione economica delle opere
medesime. In tali ipotesi la legittimita' dei prodotti,
anche ai fini della tutela penale di cui all'art. 171-bis,
e' comprovata da apposite dichiarazioni identificative che
produttori e importatori preventivamente rendono alla
S.I.A.E.
4. I tempi, le caratteristiche e la collocazione del
contrassegno sono individuati da un regolamento di
esecuzione da emanare con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione, sentite
la S.I.A.E. e le associazioni di categoria interessate, nei
termini piu' idonei a consentirne la agevole
applicabilita', la facile visibilita' e a prevenire
l'alterazione e la falsificazione delle opere. Fino alla
data di entrata in vigore del predetto regolamento, resta
operativo il sistema di individuazione dei tempi, delle
caratteristiche e della collocazione del contrassegno
determinatosi sotto la disciplina previgente. Le spese e
gli oneri, anche per il controllo, sono a carico dei
richiedenti e la loro misura, in assenza di accordo tra la
S.I.A.E. e le categorie interessate, e' determinata con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito
il comitato consultivo permanente per il diritto di autore.
5. Il contrassegno deve avere, comunque,
caratteristiche tali da non poter essere trasferito su
altro supporto. Deve contenere elementi tali da permettere
la identificazione del titolo dell'opera per la quale e'
stato richiesto, del nome dell'autore, del produttore o del
titolare del diritto d'autore. Deve contenere altresi'
l'indicazione di un numero progressivo per ogni singola
opera riprodotta o registrata nonche' della sua
destinazione alla vendita, al noleggio e a qualsiasi altra
forma di distribuzione.
6. L'apposizione materiale del contrassegno puo' essere
affidata anche in parte al richiedente o ad un terzo da
questi delegato, i quali assumono le conseguenti
responsabilita' a termini di legge. I medesimi soggetti
informano almeno trimestralmente la S.I.A.E. circa
l'attivita' svolta e lo stadio di utilizzo del materiale
consegnato. Ai fini della tempestiva apposizione del
contrassegno, fuori dei casi in cui esista apposita
convenzione tra il produttore e la S.I.A.E., l'importatore
ha l'obbligo di dare alla S.I.A.E. preventiva notizia
dell'ingresso nel territorio nazionale dei prodotti. Si
osservano le disposizioni di cui al comma 4.
7. Nei casi di cui al comma 6, la S.I.A.E. e il
richiedente possono concordare che l'apposizione del
contrassegno sia sostituita da attestazione temporanea resa
ai sensi del comma 2, corredata dalla presa d'atto della
S.I.A.E.
8. Agli effetti dell'applicazione della legge penale,
il contrassegno e' considerato segno distintivo di opera
dell'ingegno".

Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 181-bis della legge 22 aprile
1941, n. 633, introdotto dall'art. 10 della legge 18 agosto
2000, n. 248, si veda nelle note alle premesse.

Art. 2.
Caratteristiche e tipologia di contrassegno

1. Il contrassegno contiene il titolo dell'opera per la quale e'
stato richiesto, il nome dell'autore, del produttore o del titolare
del diritto d'autore, un numero progressivo, nonche' la destinazione
del supporto alla vendita, al noleggio o a qualsiasi altra forma di
distribuzione.
2. Per ragione di speditezza e di semplicita' delle operazioni di
rilascio, tenuto conto delle esigenze specifiche della produzione
industriale e del sistema distributivo, il contrassegno puo' non
contenere l'indicazione dettagliata di alcuni degli elementi indicati
al comma 1. In tale ipotesi, il contrassegno deve comunque recare il
riferimento al produttore o al duplicatore dell'opera e un numero
progressivo che consenta di risalire ai dati non espressi, anche con
riferimento ai dati identificativi dei soggetti richiedenti il
servizio.

Art. 3.
Collocazione del contrassegno

1. Il contrassegno e' applicato, di norma, sulla confezione del
supporto in modo tale da risultare visibile e reca caratteristiche
tali da non poter essere rimosso senza danneggiamento o trasferito su
altro supporto.
2. Nel caso di supporti destinati al noleggio, e' consentita
l'apposizione del contrassegno sui supporti medesimi.
3. Ai fini delle modalita' di apposizione del contrassegno sono
sempre considerate le specificita' e le dimensioni del prodotto, la
sua destinazione e la concreta presentazione della confezione
destinata alla commercializzazione.
4. Nei casi in cui le modalita' di cui al comma 1 non risultino
compatibili con le esigenze della commercializzazione di taluni
prodotti, la S.I.A.E. autorizza l'apposizione del contrassegno
sull'involucro esterno della confezione.

Art. 4.
Rilascio del contrassegno

1. I contrassegni sono rilasciati entro dieci giorni dalla
ricezione della richiesta degli interessati.
2. Gli interessati presentano apposita richiesta su modulistica
predisposta dalla S.I.A.E., anche per via telematica, corredata della
documentazione e delle eventuali dichiarazioni necessarie a
dimostrare la liceita' dei supporti. La richiesta deve contenere
comunque tutti i dati relativi all'opera, agli autori, agli aventi
diritto originari, ai titolari dei diritti connessi e deve essere
corredata da dichiarazione di avvenuta acquisizione dei diritti di
sfruttamento da parte del richiedente. La S.I.A.E. puo' richiedere la
documentazione comprovante l'effettiva acquisizione dei diritti ed un
esemplare del supporto da vidimare.
3. Il rilascio del contrassegno puo' essere differito per un
massimo di trenta giorni dalla ricezione della richiesta quando
ricorrano i seguenti motivi:
a) necessita' di verificare, in presenza di seri indizi,
circostanze ed elementi rilevanti ai fini dell'apposizione;
b) peculiari e specifiche esigenze segnalate espressamente dal
richiedente;
c) intese espressamente raggiunte con il richiedente.
4. La S.I.A.E. puo' comunque sospendere il rilascio dei
contrassegni per il mancato pagamento dei relativi oneri.
5. Quando si renda necessario differire o sospendere le operazioni
di rilascio dei contrassegni, la S.I.A.E. da' comunicazione
all'interessato nei dieci giorni dalla ricezione della richiesta. La
S.I.A.E. puo' altresi' rifiutare il rilascio dei contrassegni per
mancanza o incompletezza di uno degli elementi della richiesta
indicati al comma 2, nonche' per la mancata indicazione degli
elementi contenuti nella attestazione prevista dal comma 2
dell'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633. Nel caso di
richieste di quantitativi particolarmente elevati di contrassegni il
rilascio dei medesimi puo' avvenire oltre il termine indicato sulla
base di scaglioni definiti tra la S.I.A.E. e i soggetti richiedenti.
6. La S.I.A.E., ai sensi del comma 6 dell'articolo 181-bis della
legge 22 aprile 1941, n. 633, definisce specificamente le modalita'
per l'affidamento al richiedente o al terzo da questi delegato, della
apposizione materiale del contrassegno, e per la relativa
rendicontazione dell'attivita' svolta e dell'utilizzazione del
materiale consegnato, con ogni facolta' di verifica da parte della
S.I.A.E.
7. La S.I.A.E., ai sensi del terzo periodo del comma 6
dell'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' tenuta a
stabilire i tempi e le modalita' della preventiva notizia che
l'importatore deve fornire con riferimento all'ingresso dei prodotti
nel territorio nazionale, in accordo con le organizzazioni
interessate. L'importatore richiede il rilascio dei contrassegni ai
sensi del comma 2 e comunque entro i trenta giorni successivi
all'importazione dei supporti.

Nota all'art. 4:
- Per il testo dei commi 2 e 6 dell'art. 181-bis della
legge 22 aprile 1941, n. 633, come introdotto dall'art. 10
della legge 18 agosto 2000, n. 248, si veda nelle note alle
premesse.

Art. 5.
Supporti contenenti programmi per elaboratore ovvero multimediali

1. Ai fini dell'applicazione del comma 1 dell'articolo 181-bis
della legge 22 aprile 1941, n. 633, come introdotto dall'articolo 10
della legge 10 agosto 2000, n. 248, per supporti contenenti programmi
per elaboratore ovvero multimediali si intendono i supporti comunque
confezionati contenenti programmi destinati ad essere posti in
commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fini di lucro ed in
particolare:
a) i programmi aventi carattere di sistema operativo,
applicazione o archivio di contenuti multimediali prodotti in serie
sui supporti di cui al comma 1, fruibili mediante collegamento e
lettura diretta del supporto, quali dischetti magnetici (floppy
disk), CD ROM, schede di memoria (memory card), o attraverso
installazione mediante il medesimo supporto su altra memoria di massa
destinata alla fruizione diretta mediante personal computer;
b) i programmi destinati alla lettura ed alla fruizione su
apparati specifici per videogiochi, quali playstation o consolle
comunque denominati, ed altre applicazioni multimediali quali player
audio o video.
2. Sono comunque ricompresi nell'ambito di applicazione del
presente regolamento i programmi per elaboratore ovvero multimediali
contenenti applicazioni di tipo videogioco, enciclopedia ovvero
dizionario, destinati a qualsivoglia forma di intrattenimento o per
fruizione da parte di singoli utilizzatori o di gruppi in ambito
privato, scolastico o accademico.
3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'articolo 181-bis
della legge 22 aprile 1941, n. 633, i supporti contenenti programmi
per elaboratore ovvero multimediali:
a) accessoriamente distribuiti nell'ambito della vendita di
contratti di licenza d'uso multipli sulla base di accordi
preventivamente conclusi con la S.I.A.E.;
b) distribuiti gratuitamente dal produttore e comunque con il suo
consenso, in versione parziale ed a carattere dimostrativo;
c) distribuiti mediante scaricamento diretto (download) e
conseguente installazione sul personal computer dell'utente
attraverso server o siti Internet se detti programmi non vengano
registrati a scopo di profitto in supporti diversi dall'elaboratore
personale dell'utente, salva la copia privata;
d) distribuiti esclusivamente dal produttore al fine di far
funzionare o per gestire specifiche periferiche o interfacce (driver)
oppure destinate all'aggiornamento del sistema o alla risoluzione di
conflitti software ed hardware se derivanti da software gia'
installato;
e) destinati esclusivamente al funzionamento di apparati o
sistemi di telecomunicazione quali modem o terminali, sistemi GPRS
(general pocket radio service) o inclusi in apparati audio/video e
destinati al funzionamento degli stessi o inclusi in apparati
radiomobili cellulari, se con i medesimi confezionati e distribuiti
in quanto destinati esclusivamente al funzionamento degli stessi;
f) inclusi in apparati di produzione industriale, di governo di
sistemi di trasporto e mobilita', di impianti di movimentazione e
trasporto merci o in apparati destinati al controllo ovvero alla
programmazione del funzionamento di elettrodomestici, se con i
medesimi confezionati e distribuiti in quanto destinati
esclusivamente al funzionamento degli stessi;
g) inclusi in apparati di analisi biologica o chimica ovvero di
gestione di apparati di tipo medico, o sanitario, di misurazione ed
analisi se con i medesimi prodotti e distribuiti in quanto destinati
esclusivamente al funzionamento degli stessi;
h) destinati esclusivamente alla funzione di ausilio o supporto
per le persone disabili ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
4. Ulteriori ovvero diverse fattispecie potranno essere
esplicitamente incluse a seguito di specifici accordi tra le
associazioni dei produttori e la S.I.A.E. in considerazione della
evoluzione tecnologica. Tali fattispecie sono comunicate al Comitato
per la tutela della proprieta' intellettuale di cui alla legge
18 agosto 2000, n. 248.

Note all'art. 5:
- Per il testo dell'art. 181-bis della legge 22 aprile
1941, n. 633, come introdotto dall'art. 10 della legge
18 agosto 2000, n. 248, si veda nelle note alle premesse.
- La legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante:
Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate, e' stata pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39.
- Il comitato per la tutela della proprieta'
intellettuale e' stato introdotto dall'art. 19 della legge
18 agosto 2000, n. 248, il cui testo e' il seguente:
"Art. 19. - 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri e' istituito il Comitato per la tutela della
proprieta' intellettuale, di seguito denominato "Comitato .
2. Il Comitato e' composto dal Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri avente delega,
che lo presiede, e da quattro esperti di riconosciuta
competenza di cui uno indicato dall'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni e uno dalla Societa' italiana
degli autori ed editori (S.I.A.E.), nominati con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri. Gli esperti, il
cui mandato e' a titolo gratuito, restano in carica per due
anni e possono essere confermati una sola volta.
3. Il Comitato e' organo di consulenza tecnica e
documentale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e,
in tale veste, puo' elaborare proposte per rendere piu'
efficace l'attivita' di contrasto delle attivita' illecite
lesive della proprieta' intellettuale.
4. Ai fini dell'esercizio dei propri compiti, il
Comitato puo' richiedere copie di atti e informazioni utili
alle pubbliche amministrazioni, alle imprese e alle
associazioni di categoria, che le forniscono, salvo che
siano coperti dal segreto industriale ed aziendale; puo'
richiedere, altresi', all'autorita' giudiziaria il rilascio
di copie, estratti o certificati, che sono rilasciati,
senza spese, ai sensi e nei limiti dell'art. 116 del codice
di procedura penale.
5. Gli atti e le informazioni acquisiti ai sensi del
comma 4 sono coperti dal segreto d'ufficio. I dati possono
essere elaborati in forma anonima per mezzo di un apposito
sistema informatico e telematico.
6. Fermo restando l'obbligo di denuncia di reato, il
Comitato segnala all'autorita' giudiziaria e agli organi
che svolgono funzioni di vigilanza in materia i fatti e le
circostanze comunque utili ai fini dell'attivita' di
prevenzione e di repressione degli illeciti.
7. L'Ufficio per il diritto d'autore e la promozione
delle attivita' culturali provvede alle funzioni di
assistenza tecnico-amministrativa e di segreteria del
comitato, avvalendosi del servizio per l'antipirateria.
L'istituzione e il funzionamento del Comitato non
comportano oneri finanziari aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato".

Art. 6.
Dichiarazione identificativa sostitutiva del contrassegno

1. Nei casi indicati dal comma 3 dell'articolo 181-bis della legge
22 aprile 1941, n. 633, il soggetto interessato puo' richiedere
l'assenso della S.I.A.E. perche' l'apposizione del contrassegno venga
sostituita da apposita dichiarazione identificativa. Tale
dichiarazione non comporta oneri per il richiedente.
2. Nei casi previsti dal comma 1, il produttore del programma invia
alla S.I.A.E. la dichiarazione identificativa, sostitutiva del
contrassegno, anche in via cumulativa con riferimento a determinate
tipologie di supporti preventivamente indicati. Tale dichiarazione
comprova la legittimita' dei supporti stessi anche ai fini della
tutela penale di cui all'articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941,
n. 633, come modificata dall'articolo 13 della legge 18 agosto 2000,
n. 248.
3. La dichiarazione identificativa autocertifica la conformita'
della tipologia dei supporti alle previsioni di cui al terzo comma
dell'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e di cui al
presente regolamento, e, a tal fine, contiene le seguenti
informazioni:
a) definizione sintetica della tipologia di prodotto informatico;
b) titolo del programma per elaboratore o multimediale;
c) nome, indirizzo e codice fiscale del produttore ovvero
dell'importatore;
d) tipo di supporto con cui il programma viene commercializzato
quali compact disk dischetti magnetici (floppy disk), etc.;
e) tipo di commercializzazione quali, ad esempio, vendita,
noleggio, abbinamento editoriale, etc.;
f) codice identificativo del prodotto;
g) descrizione sintetica di qualsiasi eventuale dispositivo
anticontraffazione, sia esso un contrassegno fisico visibile
direttamente sulla confezione (applicato, accluso mediante
cellofanatura, incorporato nel materiale della confezione, ovvero
stampato sulla stessa) ovvero presente all'interno della confezione
(incluso con le medesime modalita' di cui sopra in uno dei componenti
del pacchetto), ovvero incorporato nel programma come caratteristica
funzionale (controllo/inserimento di un numero seriale, richiesta di
registrazione irreversibile dei dati del possessore, creazione di
codice di accesso, marchiatura del supporto, controllo di una
periferica tipo "chiave hardware", attivazione mediante parola chiave
(password) univoca, etc.
4. Qualora i programmi contengano opere dell'ingegno tutelate dalla
legge 22 aprile 1941, n. 633, o loro brani o parti, le dichiarazioni
identificative recano la loro indicazione, anche in via sintetica e
sono accompagnate da una dichiarazione di assolvimento dei
corrispondenti diritti di autore.
5. La dichiarazione identificativa puo' essere effettuata anche
cumulativamente per piu' tipi di programmi o nuove versioni di un
programma e deve pervenire alla S.I.A.E., in carta semplice, completa
di eventuali allegati e di un esemplare del supporto
commercializzato, almeno dieci giorni prima della data di immissione
in commercio o di importazione dei supporti nel territorio nazionale.
L'invio deve essere effettuato con modalita' idonea a far constare la
data di ricevimento da parte della S.I.A.E.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo sono dettate al solo
fine di definire l'ambito di applicazione dell'articolo 181-bis della
citata legge n. 633 del 1941, nonche' l'ambito operativo della
dichiarazione identificativa sostitutiva del contrassegno e lasciano
totalmente impregiudicata la protezione del diritto d'autore e dei
diritti connessi, cosi' come disposta dalla legge 22 aprile 1941, n.
633, e successive modificazioni ed integrazioni, anche in relazione
alla utilizzazione non eccedente il cinquanta per cento delle opere
intere.
7. Le dichiarazioni identificative previste dal comma 3
dell'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e dal
presente articolo riferite a supporti prodotti o importati nel
territorio nazionale nel periodo ricompreso tra la data di entrata in
vigore della legge 18 agosto 2000, n. 248, e quella di entrata in
vigore del presente regolamento sono presentate alla S.I.A.E. dai
produttori o dagli importatori nel termine di novanta giorni
decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento,
secondo le modalita' indicate dal presente articolo. In ogni caso e'
attestata da parte dei dichiaranti, sotto la relativa
responsabilita', l'originalita' dei supporti e l'assolvimento di
tutti gli obblighi relativi ai diritti previsti dalla vigente
normativa in materia di diritto d'autore, con ogni facolta' di
verifica da parte della S.I.A.E. Sono fatti salvi in ogni caso gli
atti e i rapporti intervenuti tra la S.I.A.E. ed i soggetti indicati
dall'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, a seguito
dell'entrata in vigore della legge 18 agosto 2000, n. 248.

Note all'art. 6:
- Il testo dell'art. 171-bis della legge 22 aprile1941,
n. 633, introdotto dall'art. 13 della legge 18 agosto 2000,
n. 248, e' il seguente:
"Art. 171-bis. - 1. Chiunque abusivamente duplica, per
trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi
fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo
commerciale o imprenditoriale o concede in locazione
programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla
Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), e'
soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni
e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni.
La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi
mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la
rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi
applicati a protezione di un programma per elaboratori. La
pena non e' inferiore nel minimo a due anni di reclusione e
la multa a lire trenta milioni se il fatto e' di rilevante
gravita'.
2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti
non contrassegnati S.I.A.E. riproduce, trasferisce su altro
supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in
pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione
delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e
64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della
banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli
articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o
concede in locazione una banca di dati, e soggetto alla
pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa
da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La pena non
e' inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa
a lire trenta milioni se il fatto e' di rilevante
gravita'".
- Per il testo dell'art. 181-bis della legge 22 aprile
1941, n. 633, introdotto dall'art. 10 della legge 18 agosto
2000, n. 248, si veda nelle note alle premesse.

Art. 7.
Casi particolari

1. Nei casi di contrassegni destinati a noleggiatori di supporti o
rivenditori di supporti usati, nell'ipotesi di smarrimento o
distruzione fortuita di contrassegni originariamente apposti, la
S.I.A.E., esaminata la documentazione e la dichiarazione rese,
provvede al rilascio del nuovo contrassegno, entro dieci giorni dalla
richiesta, salvo che non riscontri elementi significativi dai quali
emergano fondati dubbi di illecita riproduzione dei supporti
medesimi; in questa ipotesi la S.I.A.E. sospende il rilascio per un
termine massimo di quarantacinque giorni, nel corso dei quali
provvede ai necessari accertamenti. Scaduto il termine la S.I.A.E.
provvede al rilascio del contrassegno ovvero informa del fatto
l'autorita' giudiziaria. Le maggiori spese per la verifica, l'esame
ed il controllo dei supporti sono a carico dei richiedenti la nuova
contrassegnatura.
2. Non sono soggetti ad apposizione del contrassegno ne' a
dichiarazione sostitutiva i supporti che le emittenti radiofoniche o
televisive, nel rispetto dei diritti d'autore e dei diritti connessi,
realizzano per finalita' esclusivamente di carattere tecnico o
comunque funzionale alla propria attivita' di diffusione
radiotelevisiva, salvo che tali supporti siano destinati al commercio
o ceduti in uso a qualunque titolo a terzi a fine di lucro.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 11 luglio 2001

Il Presidente: Berlusconi

Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2001
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 11, foglio n. 188