[Diritto] Regolamento di esecuzione delle norme sul bollino Siae
Donat
diemmenic@tiscalinet.it
Thu, 30 Aug 2001 01:36:40 +0200
Ciao,
Non so' quanti di voi hanno gia' letto il regolamento in oggetto, la mia prima
impressione dopo averlo letto e' stata quella di pensare a tutte le "balle" che
sono state dette ad arte nel periodo antecedente la sua emanazione sulla
riconoscibilita'-esenzione del Software Libero, addirittura se non ricordo male
ci sono stati giornali e/o siti web che anticipavano i contenuti del
regolamento stesso, tutte balle e controinformazione puntualmente smentite
dalla emanazione del regolamento.
In realta' attraverso l'emanazione dell'ennesimo provvedimento legislativo in
materia di Software altro non si e' fatto che tutelare gli interessi
particolari della produzione industriale del Software.
Del Software Libero (dove lo ricordo viene meno la ratio della
stessa legge che ha generato il regolamento e cioe' la repressione
della duplicazione abusiva del Software) non se ne parla proprio.
Pertanto gli atti e i fatti riconducibili al S.L. dovranno esser interpretati
caso per caso, uno la pensa in un modo, uno in un altro ecc, nella migliore
delle ipotesi ci si accorda con la Siae per la dichiarazione identificativa
sostitutiva del contrassegno senza alcun onere (ma devi aver versato alla Siae
stessa i diritti relativi alle opere), e stai a posto non sei "abusivo".
Questo perche':
Art. 2 punto 1 il contrassegno deve contenere tra le altre cose la destinazione
d'uso del supporto che puo' esser distribuito non solo per vendita, per
noleggio ma in qualsiasi altra forma.
L'ipotesi residuale della distribuzione in qualsiasi forma viene meglio
chiarita dalla lettura dell'art. 5 dove viene definito il supporto contenente
Software per il quale e' obbligatoria l'apposizione del bollino Siae, infatti
questa lo e' quando il supporto contiene Software destinato al commercio o
ceduto in uso a qualunque titolo a fini di lucro.
Se quindi non c'e' attivita' d'impresa la distribuzione di Software di cui si
dispongono i diritti non e' assoggettata al bollino se da essa non si ha un
ricavo in denaro.
Art 5 punto 3 vengono definite le "esclusioni" (vale la pena di ricordare che
le esclusioni sono un concetto diverso dalle "esenzioni", le prime non ricadono
proprio nel dettato normativo, le seconde vi ricadrebbero senza la stesse),
esse sono:
* Il software "accessorio" rispetto al "principale" in contesti di licenze
d'uso multiple (ogni commento e' superfluo);
* Le versioni non integrali di Software gratuito avente carattere dimostrativo;
* Il Software scaricato dalla Rete sul computer dell'utente (e da li non puo'
esser trasferito su altro supporto se non per la copia privata);
* Driver, Patch e aggirornamenti
* Altri programmi per il funzionamento dei sistemi di telecomunicazione ecc.
A parte poi dove deve esser messo il contrassegno e come esso deve esser fatto
e l'art. 6 sulla dichiarazione identificativa sostitutiva, di rilevante c'e' da
sottolineare la novita' introdotta dagli ultimi capoversi dell'art. 6 e cioe'
quella relativa alla introduzione delle misure a protezione del Software
(dispositivi anticontraffazione).
Il regolamento finisce con l'unica "esenzione" presente quella del punto 2
dell'art. 7 che riguarda le emittenti radiofoniche e telesive.
Del Software Libero nessuna traccia.
Ciao
Donat