[Diritto] Regolamento di esecuzione delle norme sul bollino Siae

Nicotra Massimiliano massimiliano.nicotra@infocamere.it
Thu, 30 Aug 2001 11:00:54 +0200


Donat wrote:

> Ciao,
>
> Non so' quanti di voi hanno gia' letto il regolamento in oggetto, la mia prima
> impressione dopo averlo letto e' stata quella di pensare a tutte le "balle" che
> sono state dette ad arte nel periodo antecedente la sua emanazione sulla
> riconoscibilita'-esenzione del Software Libero, addirittura se non ricordo male
> ci sono stati giornali e/o siti web che anticipavano i contenuti del
> regolamento stesso, tutte balle e controinformazione puntualmente smentite
> dalla emanazione del regolamento.
> In realta' attraverso l'emanazione dell'ennesimo provvedimento legislativo in
> materia di Software altro non si e' fatto che tutelare gli interessi
> particolari della produzione industriale del Software.
> Del Software Libero (dove lo ricordo viene meno la ratio della
> stessa legge che ha generato il regolamento e cioe' la repressione
> della duplicazione abusiva del Software) non se ne parla proprio.
> Pertanto gli atti e i fatti riconducibili al S.L. dovranno esser interpretati
> caso per caso, uno la pensa in un modo, uno in un altro ecc, nella migliore
> delle ipotesi ci si accorda con la Siae per la dichiarazione identificativa
> sostitutiva del contrassegno senza alcun onere (ma devi aver versato alla Siae
> stessa i diritti relativi alle opere), e stai a posto non sei "abusivo".
>

Sono d'accordo con te. Sicuramente molte delle cose dette prima dell'emanazione del
regolamento in realtà si sono rivelate delle "invenzioni".
Come al solito proprio nel mese in cui l'attenzione è più bassa (e a questo punto
mi chiedo se non sia voluta questa "accorta tempistica" - notare che la legge
248/2000 è del 18 agosto 2000 e che adesso il regolamento, che porta la data 11
luglio 2001 ma in realtà è stato tenuto "segreto" fino al 22 agosto 2001) vengono
emanate norme che non risolvono i problemi legati alla produzione e lo sviluppo del
software ma tendono sempre più a creare un "gendarme del diritto d'autore" nella
SIAE (che addirittura ha un sindacato di merito sul rilascio o meno dei
contrassegni (art. 4 del regolamento) che comporta inevitabilmente una interferenza
sull'esercizio del diritto di autore da parte del legittimo titolare.

> Questo perche':
>
> Art. 2 punto 1 il contrassegno deve contenere tra le altre cose la destinazione
> d'uso del supporto che puo' esser distribuito non solo per vendita, per
> noleggio ma in qualsiasi altra forma.
> L'ipotesi residuale della distribuzione in qualsiasi forma viene meglio
> chiarita dalla lettura dell'art. 5 dove viene definito il supporto contenente
> Software per il quale e' obbligatoria l'apposizione del bollino Siae, infatti
> questa lo e' quando il supporto contiene Software destinato al commercio o
> ceduto in uso a qualunque titolo a fini di lucro.

A questo punto, visto che non si parla affatto del "Software Libero" sarebbe il
caso di cercare un'interpretazione di quel "ceduto in uso a qualunque titolo a fini
di lucro" che porti a considerare escluso dall'applicabilità del bollino detto
software.

>
> Se quindi non c'e' attivita' d'impresa la distribuzione di Software di cui si
> dispongono i diritti non e' assoggettata al bollino se da essa non si ha un
> ricavo in denaro.
>

In particolare, IMHO potrebbe essere esclusa la necessità di applicazione del
bollino non solo quando "non c'e' attivita' d'impresa [e dal]la distribuzione di
Software di cui si dispongono i diritti [cut] non si ha un ricavo in denaro", ma
anche quando tale distribuzione riguardi software open source e venga effettuata
nell'ambito di un'attività imprenditoriale, ma con esclusione di fini di lucro,
ossia di trarre utili dalla stessa (immagino l'ipotesi di software open source
distribuito su CD ad un costo pari a quelle necessario a compensare unicamente le
spese di produzione (leggi masterizzazione e confezione) del CD stesso, senza che
al prezzo sia ricollegato il pagamento del valore del software stesso).
So che l'argomento è azzardato,  mi sembra però plausibile applicarlo in una
fattispecie simile, che è forse una di quelle di maggior interesse da un punto di
vista "imprenditoriale".

> Art 5 punto 3 vengono definite le "esclusioni" (vale la pena di ricordare che
> le esclusioni sono un concetto diverso dalle "esenzioni", le prime non ricadono
> proprio nel dettato normativo, le seconde vi ricadrebbero senza la stesse),
> esse sono:
>
> * Il software "accessorio" rispetto al "principale" in contesti di licenze
> d'uso multiple (ogni commento e' superfluo);
>
> * Le versioni non integrali di Software gratuito avente carattere dimostrativo;

Questa ipotesi mi sembra interessante! Il legislatore si è preoccupato di escludere
le demo ma non ha preso in considerazione il software libero. Non so voi, ma a me
questa scelta fa sorridere; la demo infatti ha uno "scopo di lucro indiretto" dato
che mira proprio a far acquistare il prodotto principale. In particolare porrei
l'accento sul fatto che si tratta di software "distribuiti gratuitamente dal
produttore (piano piano scompare la figura dell'autore!!!) e con il suo consenso.

Rimango comunque dell'idea che ogni volta che si aggiunge un tassello e che viene
"delegata" la produzione di una norma, inevitabilmente, nel tentativo di
accontentare tutti, escono fuori delle discipline contorte e mal coordinate con il
sistema, sia dal punto di vista di termini utilizzati (carino il riferimento alla
"playstation", forse Sony chiederà al Governo le royalty per l'uso del marchio
registrato) sia sotto il profilo relativo ai principi generali che dovrebbero
essere alla base delle singole disposizioni (e sto cercando di capire meglio se ci
sia qualche collegamento o contrasto tra il fine di profitto di cui all'art. 171
bis ed il fine di lucro previsto come requisito per l'obbligatorietà
dell'apposizione del contrassegno).

Saluti.
M. Nicotra