Contratti di licenza software (Re: [Diritto] Prima vendita)

Alessandro Rubini rubini@gnu.org
Sat, 8 Dec 2001 18:17:44 +0100


>>Il
>>diritto d'autore (633/41 e modifiche) elenca tutti i diritti esclusivi
>>de detentore dei diritti, per cui (per complementarieta`) elenca anche
>>quello che il detentore *non* puo` pretendere.
> 
> Questo lo dici tu.

Non solo io. E` opinione abbastanza condivisa.

> Ad esempio la maggior parte dei contratti di licenza
> escludono la cessione a terzi del software, cosa che la dottrina ha
> sempre giudicato accettabile (anche se ovviamente e' una boiata
> pazzesca). Nella legge di questo non si fa menzione.

Ma queste sono licenze che devi accettare, quindi ricadono nella
normativa dei contratti, per quello che ho capito (ok, tu non sei
dello stesso avviso, ma io sto chiedendo (prima implicitamente, ora
esplicitamente) altre opinioni in merito :)

> La seconda che hai detto :)

Ok :)

> Hummm. Pero' per brevettare un software devi depositare il codice
> sorgente che quindi, dopo la scadenza dei brevetti (20 anni) sarebbe
> libero e consultabile. O mi sbaglio?

Sbagli (per quanto puo` saperne in materia uno che ha studiato la
materia ma non e` del ramo).

L'invenzione coperta da brevetto e` pubblica. Ovvero, la divulgazione
e` parte fondamentale del meccanismo brevettuale. Il problema e` che i
brevetti cosiddetti «software» sono sull'idea astratta, anche se non
implementata. Cioe` il brevetto copre qualunque implementazione
dell'idea, *nessuna* delle quali viene inclusa nei documenti relativi.

Consiglio di leggere http://www.linux.it/GNU/nemici/brevetti.shtml ,
che contiene anche i riferimenti normativi e i puntatori alle varie
gallerie degli orrori sui brevetti sw.

/alessandro