Contratti di licenza software (Re: [Diritto] Prima vendita)
Donat
diemmenic@tiscalinet.it
Sun, 9 Dec 2001 00:41:15 +0100 (CET)
On Sat, 8 Dec 2001, Alessandro Rubini wrote:
>
> >>Il
> >>diritto d'autore (633/41 e modifiche) elenca tutti i diritti esclusivi
> >>de detentore dei diritti, per cui (per complementarieta`) elenca anche
> >>quello che il detentore *non* puo` pretendere.
> >
> > Questo lo dici tu.
>
> Non solo io. E` opinione abbastanza condivisa.
>
> > Ad esempio la maggior parte dei contratti di licenza
> > escludono la cessione a terzi del software, cosa che la dottrina ha
> > sempre giudicato accettabile (anche se ovviamente e' una boiata
> > pazzesca). Nella legge di questo non si fa menzione.
>
> Ma queste sono licenze che devi accettare, quindi ricadono nella
> normativa dei contratti, per quello che ho capito (ok, tu non sei
> dello stesso avviso, ma io sto chiedendo (prima implicitamente, ora
> esplicitamente) altre opinioni in merito :)
Se l'autore del software dovesse concedere in licenza d'uso (contratto),
lo stesso per una esecuzione massima di dieci riproduzioni, nessuno
avrebbe da ridire e' il licenziatario che dovra' accettare oppure
no quanto propostogli dall'autore per mezzo della licenza d'uso.
Se in questa e' previsto l'esplicito divieto di cessione e il
licenziatario abbia accettato la licenza stessa e' in materia
di contratti che andra' valutato l'inadempimento del cessionario.
> > La seconda che hai detto :)
>
> Ok :)
Anch'io opto per la seconda.
Ciao
Donato