Contratti di licenza software (Re: [Diritto] Prima vendita)
Donat
diemmenic@tiscalinet.it
Sun, 9 Dec 2001 00:41:06 +0100 (CET)
On Sat, 8 Dec 2001, Stefano Maffulli wrote:
> On Saturday 08 December 2001 14:25, Marco RHPS wrote:
> > >[brevetti]
> > >
> > >> Sin dagli anni '80 c'=E8 gente che vorrebbe inquadrare il software n=
el
> > >> diritto brevettuale... poi ha vinto la linea politica di quelli che
> > >> lo vogliono inquadrato nel diritto d'autore... io speriamo che
> > >> continuano a cavarsela!
> >
> > Hummm. Pero' per brevettare un software devi depositare il codice
> > sorgente che quindi, dopo la scadenza dei brevetti (20 anni) sarebbe
> > libero e consultabile. O mi sbaglio?
>=20
> Non si deposita il sorgente per un software, ma solo la descrizione (spes=
so=20
> vaga) di cosa il software possa fare. Leggi la "galleria degli orrori" su=
l=20
> sito http://swpat.ffii.org
>=20
> salut
> stef
Tutto giusto, aggiungerei pero' qualcosina in piu' sulle posizioni
di quella parte della dottrina che vuole accordare al software la
tutela brevettuale piuttosto che quella sul diritto d'autore.
Le posizioni di costoro possono essere sinteticamente riassunte
con l'interpretazione molto estensiva del punto 8 dell'art. 2
della Legge 633/41 che a loro dire dovrebbe esser cosi' riletto:
"Sono protetti, secondo la normativa, i programmi per elaboratore
in qualunque tipologia di codice sorgente espressi, purche' originali
e risultato di creazione intellettuale dell'autore.
E' altresi' protetta l'analisi preliminare alla formulazione del
codice sorgente ed i relativi dati.
E' lecito che piu' programmi concernano eguali tematiche, purche'
ne sia diversa ed originale la soluzione.
E' ammessa la domanda di brevetto per i programmi che conseguono
risultati inventivi, nuovi ed atti ad avere un'applicazione
industriale, nonche' per i risultati stessi qualora ne rivestano
i medesimi caratteri.
La concessione del brevetto esclude l'applicabilita' della
normativa sul diritto d'autore."
Pertanto secondo Giovanni De Santis (la tutela giuridica del
software tra brevetto e diritto d'autore - Giuffre' 2000), non
solo il software senza l'hardware non spiega alcun effetto, ma
se realizzi un software che ad esempio trasformi l'acqua in
benzina allora deve esser tutelato dalle norme sui brevetti.
Confrontate il punto 8 dell'art. 2 citato con quello riletto
da questa parte di dottrina e vi accorgerete di quanto sia
oltremodo estensiva tale interpretazione.
Ciao
Donato