[Diritto] Versione 1.11 Proposta di legge sul Software libero

Simone Piccardi piccardi@firenze.linux.it
11 Dec 2001 10:59:23 +0100


On Tue, 2001-12-11 at 00:33, Neuromante wrote:
> CAPO I   PRINCIPI GENERALII
>=20
> Art. 1. Definizioni.
> Comma1. Si definisce software libero il software (sia
> sistemi operativi che applicativi) la cui licenza
> d'uso permette la copia e la diffusione dei binari e
> dei sorgenti senza restrizione alcuna,.che sia
> liberamente scambiabile, copiabile e modificabile
Aggiungerei studiabile.=20
> purch=E8 il software ottenuto dalle modifiche sia a  sua
> volta ugualmente libero. Il software libero =E8 a
> sorgente aperto. Il software libero viene rilasciato
> con una Licenza d'Uso di tipo Generale Pubblico, la
> cui validit=E0 =E8 riconosciuta sul territorio italiano.
> Comma2. Si definisce software a sorgente aperto, il
> software di cui sia liberamente controllabile ,
> leggibile e verificabile il codice sorgente con cui =E8
Studiabile (meno essenziale, magari al posto di leggibile) e
modificabile (altrimenti se non lo puoi modificare serve a poco e
comunque non e` libero).
> stato prodotto.

> Comma 3. Si definisce formato di dati libero, un
> formato di dati informatici le cui specifiche di
> implementazione siano liberamente e disponibili ed
> utilizzabili da chiunque anche in futuro.
> Comma 4. Si definisce Licenza d'Uso Generale Pubblica
> una licenza d'uso di prodotti software tale da
> permetterne la libera scambiabilit=E0, copiabilit=E0 e
> modificabilit=E0, a patto che il software modificato
> ricada sotto la stessa licenza. Anche software
> prodotto solo con frammenti di codice proveniente da
> software rilasciato sotto Licenza d'Uso Generale
> Pubblica =E8 diffuso a sua volta solo sotto la stessa
> licenza. Il codice sorgente del software prodotto deve
> essere sempre a disposizione. Una Licenza d'Uso
> Generale Pubblica =E8 descritta nell'Allegato 1.
"La traduzione di ..." questo se vuoi usare la traduzione della GPL. Ma
tieni conto che la GPL e` in inglese e la traduzione non e` ne'
ufficiale ne' riconosciuta.
> Comma 5. Si definisce software proprietario un
> programma, sul quale gravi diritto d autore, e che non
> soddisfi i requisiti del software libero.
Su tutti i programmi grava il diritto d'autore.=20
> Comma 6. E' consentita la vendita di software libero
> sotto Licenza d'Uso Generale Pubblica.
> Comma 7. La cessione di software libero non ricade
> sotto normativa SIAE.
Quale normativa SIAE? Diciamo piuttosto qualcosa del tipo "La
distribuzione di software libero, essendo esplicitamente consentita ed
incoraggiata dall'autore, non e` sottoposta alla normativa di
applicazione del contrassegno SIAE prevista dalla legge 248/2000
art.10."
>=20
> CAPO II   PUBBLICA AMMINISTRAZIONEE
>=20
> Art. 2 (obblighi per la Pubblica amministrazione)
> Comma 1. La Pubblica Amministrazione privilegia nei
> propri uffici l'impiego di software libero o almeno a
> sorgente aperto se non esistono ragioni tecniche che
> lo impediscano. Tale impiego =E8 comunque esclusivo nel
> caso in cui gli elaboratori contengano dati riservati
> per motivi di riservatezza dei cittadini, sicurezza
> dello stato o comunque dati che non devono essere
> diffusi fuori dagli uffici della Pubblica
> Amministrazione.
> Comma 2. La Pubblica Amministrazione invia posta
> elettronica contenente dati sensibili e/o riservati
> solo se criptata.
Utilizzando esclusivamente metodi di crittografia pubblici, che usino un
formato libero, con preferenza per quelli di cui esiste anche una
implementazione realizzata con software libero.


> Comma 3. La Pubblica Amministrazione che intenda
> avvalersi di un software proprietario, in luogo di un
> software libero, deve motivare analiticamente la
> ragione della eventuale maggior spesa, sotto la
> diretta responsabilit=E0 del responsabile del
> procedimento di cui all Art. 4 della Legge 7 agosto
> 1990, n. 241..
>=20
> Art. 3=20
> Comma 1. La P. A  produce e utilizza documenti
> informatici (testi, carte, software, siti internet,
> archivi, tabelle ecc.) in formato la cui leggibilit=E0
> sia la pi=F9 diffusa ed ampia possibile e si abbiano
> garanzie che rimanga tale anche in futuro. Quindi
> formati le cui specifiche di implementazione siano
> liberamente e disponibili ed utilizzabili da chiunque
> anche in futuro. Si dovr=E0 evitare l'uso di documenti o
> programmi leggibili solo da alcuni sistemi operativi e
> non da altri. Dove possibile si dovranno utilizzare
> formati liberi.=20
Formati liberi al solito non sono definiti.=20

Inoltre sottolineerei che l'amministrazione DEVE usare formati che
consentano a "tutti" l'accesso ai dati, e per questo motivo dovranno
essere usati *solo* formati liberi le cui specifiche di implementazione
sia pubbliche e liberamente disponibili ed utilizzabili (vedi tentativo
di definizione sotto).=20

Direi che su questo punto l'obbligo e` molto piu` importante che su
tutti gli altri, e` infatti la condizione necessaria per garantire
l'accesso per tutti. Se il formato non esiste si puo` lasciare spazio
per l'operativita` immediata, ma deve essere previsto esplicitamente che
questo e` possibile solo in via transitoria, e che si deve arrivare alla
definizione di un formato pubblico liberamente disponibile.

Inoltre andrebbe stabilito che ogni nuovo formato di dati creato per
l'uso nella pubblica amministrazione deve essere rilasciato come formato
libero.=20

> Comma 2. Non =E8 consentito l'uso e il rilascio al
> pubblico di documenti leggibili solo da un tipo di
> programma o da programmi prodotti da una sola azienda.
> CAPO 3: Pubblica Istruzione e ricerca
> Art. 4
> E' autorizzata la spesa di 500 milioni per
> l'accensione di borse di studio o assegni di ricerca
> finalizzati a progetti di ricerca e sviluppo da parte
> di enti pubblici o privati per lo sviluppo di software
> libero (che verr=E0 rilasciato sotto Licenza d'Uso
> Generale Pubblica), in particolare che vada a coprire
> carenze in settori tecnici che presentino speficit=E0
> per l'Italia (ad esempio programmi di contabilit=E0, per
> la denuncia dei redditi, per la gestione e la
> catalogazione dei beni culturali, CAD).
>=20
> Art. 5
> Comma 1. Si incentivano le scuole secondarie pubbliche
> ad inserire nei loro programmi di informatica una
> sezione specifica sul software libero.=20
> Comma 2. Si incentivano le scuole pubbliche ad
> impiegare, nello svolgimento delle attivita'
> didattiche, software libero (e/o a sorgente aperto) e
> formati di dati liberi.

> Comma 3. Si dovr=E0 preferire una trattazione degli
> argomenti didattici che privilegi la conoscenza di
> tutti i sistemi operativi e non solo di alcuni.
> Comma 4. Il programma di studio dovr=E0 prevedere la
> possibilit=E0 di studiare e verificare il codice
> sorgente dei sistemi operativi.
modificare (e` importante)
>=20
> [Art. 6 (controverso)
> Viene istituito un Osservatorio sul Software Libero
> che si occupa della diffusione del software libero
> nella Pubblica Amministrazione e presso le imprese
> private e della raccolta e diffusione di dati,
> documentazione, assistenza per progetti di ricerca e
> sviluppo. L'Osservatorio coordina i progetti di cui
> all'Art. 4 di questo testo.]
>=20
> Art. 7 Norma transitoria.
> Per evitare problemi pratici operativi alla Pubblica
> Amministrazione si d=E0 un tempo di anni 3 per mettersi
> in regola con le indicazioni dell'articolo 2 sul
> software impiegato, di anni 1 per il software che
> tratta dati sensibili. Di mesi 6 per le indicazioni
> circa il formato dei documenti della Pubblica
> Amministrazione.
>=20
Resta il problema della definizione di formato dati libero. Per la
definizione di formato dati riprendo una datami da Alessandro Rubini:

        si intende con "formato dati" un modo per rappresentare un
        determinato tipo di informazione perche` sia trattabile da
        elaboratore, ovvero le regole di conversione dall'informazione
        originale alla versione digitale e viceversa.

Per il resto provo a dare una definizione il piu` stringata possibile
(e` buttata giu` di corsa, quindi non sparate sul compositore ...)

Perche' un formato dati sia definito libero deve:

1) garantire la liberta` di utilizzo del formato, e la possibilita` di
implementare le le procedure di codifica e decodifica senza alcuna
restrizione, in particolare:
	 1. non devono esserci limitazioni alla scelta dei programmi
            utilizzati per accedere ai dati;
         2. non devono esserci limitazioni alla produzione di
            documentazione relativa al formato

2) essere documentato in modo appropriato, ovvero sia deve essere
disponibile una descrizione che ne definisca esaustivamente le
funzionalita` e caratteristiche. La documentazione deve essere
sufficiente allo scopo di scrivere un programma che esegua tutte le
procedure di codifica e decodifica in modo corretto.

3) la documentazione deve essere disponibile a chiunque sia interessato,
senza vincoli alla diffusione dei contenuti (come contratti particolari,
contratti di non distribuzione, ecc.)

Ciao
Simone
--=20
Cio' che contraddistingue l'uomo e' la capacita' di farsi domande,
cio' che contraddistingue il saggio e' il non accontentarsi delle
risposte.