[Diritto] Versione 1.11 Proposta di legge sul Software libero
Donat
diemmenic@tiscalinet.it
Tue, 11 Dec 2001 12:34:31 +0100 (CET)
On Mon, 10 Dec 2001, Neuromante wrote:
[.........]
=20
> -------------------inizio------------------
> Proposta di Legge per il Senato (verr=E0 presentata,
> dopo controllo e verifica) dal Senatore Fiorello
> Cortiana (Verdi) e forse altri)
> PROPOSTA DI LEGGE
>=20
> d'iniziativa dei senatori: FIORELLO, CORTIANA
> Presentata il=20
>=20
>=20
> Recante: Norme in materia di pluralismo informatico e
> software libero .
>=20
>=20
> Sulla adozione e la diffusione del software libero e
> la portabilita' dei documenti informatici nella
> Pubblica Amministrazione
>=20
> CAPO I PRINCIPI GENERALII
Sul titolo del CAPO I c'e' un refuso, ma si puo'
anche dire PRINCIPI piuttosto che PRICIPII
=20
> Art. 1. Definizioni.
> Comma1. Si definisce software libero il software (sia
> sistemi operativi che applicativi) la cui licenza
> d'uso permette la copia e la diffusione dei binari e
> dei sorgenti senza restrizione alcuna,.che sia
> liberamente scambiabile, copiabile e modificabile
> purch=E8 il software ottenuto dalle modifiche sia a sua
> volta ugualmente libero. Il software libero =E8 a
> sorgente aperto. Il software libero viene rilasciato
> con una Licenza d'Uso di tipo Generale Pubblico, la
> cui validit=E0 =E8 riconosciuta sul territorio italiano.
> Comma2. Si definisce software a sorgente aperto, il
> software di cui sia liberamente controllabile ,
> leggibile e verificabile il codice sorgente con cui =E8
> stato prodotto.
> Comma 3. Si definisce formato di dati libero, un
> formato di dati informatici le cui specifiche di
> implementazione siano liberamente e disponibili ed
> utilizzabili da chiunque anche in futuro.
> Comma 4. Si definisce Licenza d'Uso Generale Pubblica
> una licenza d'uso di prodotti software tale da
> permetterne la libera scambiabilit=E0, copiabilit=E0 e
> modificabilit=E0, a patto che il software modificato
> ricada sotto la stessa licenza. Anche software
> prodotto solo con frammenti di codice proveniente da
> software rilasciato sotto Licenza d'Uso Generale
> Pubblica =E8 diffuso a sua volta solo sotto la stessa
> licenza. Il codice sorgente del software prodotto deve
> essere sempre a disposizione. Una Licenza d'Uso
> Generale Pubblica =E8 descritta nell'Allegato 1.
> Comma 5. Si definisce software proprietario un
> programma, sul quale gravi diritto d autore, e che non
> soddisfi i requisiti del software libero.
Il comma 5 non e' corretto in quanto anche il
software libero e' tutelato dalle norme sul
diritto d'autore.
> Comma 6. E' consentita la vendita di software libero
> sotto Licenza d'Uso Generale Pubblica.
Il comma 6 non rispetta il titolo della Legge, e,
ragionando a contrario sembrerebbe che fino al
momento della entrata in vigore della Legge la
vendita non era consentita.
> Comma 7. La cessione di software libero non ricade
> sotto normativa SIAE.
Non esiste una normativa SIAE, in questo caso
basterebbe dire "Il software libero e' escluso
dall'ambito di applicazione della Legge 248/2000".
=20
> CAPO II PUBBLICA AMMINISTRAZIONEE
>=20
> Art. 2 (obblighi per la Pubblica amministrazione)
> Comma 1. La Pubblica Amministrazione privilegia nei
> propri uffici l'impiego di software libero o almeno a
> sorgente aperto se non esistono ragioni tecniche che
> lo impediscano. Tale impiego =E8 comunque esclusivo nel
> caso in cui gli elaboratori contengano dati riservati
> per motivi di riservatezza dei cittadini, sicurezza
> dello stato o comunque dati che non devono essere
> diffusi fuori dagli uffici della Pubblica
> Amministrazione.
Secondo me il concetto di "ragionevolezza tecnica" e'
troppo ampio, le esclusioni ovvero le esenzioni debbono
essere piu' chiare.
Sul secondo cpv dell'art.2 rimango della mia idea:
o elenco degli impieghi esclusivi (pertanto sarebbero
a mio avviso da includere anche 'la amministrazione
della giustizia', la sanita'', 'l'struzione' ecc.
oppure elenco delle esimenti.
> Comma 2. La Pubblica Amministrazione invia posta
> elettronica contenente dati sensibili e/o riservati
> solo se criptata.
> Comma 3. La Pubblica Amministrazione che intenda
> avvalersi di un software proprietario, in luogo di un
> software libero, deve motivare analiticamente la
> ragione della eventuale maggior spesa, sotto la
> diretta responsabilit=E0 del responsabile del
> procedimento di cui all Art. 4 della Legge 7 agosto
> 1990, n. 241..
>=20
> Art. 3=20
> Comma 1. La P. A produce e utilizza documenti
> informatici (testi, carte, software, siti internet,
> archivi, tabelle ecc.) in formato la cui leggibilit=E0
> sia la pi=F9 diffusa ed ampia possibile e si abbiano
> garanzie che rimanga tale anche in futuro. Quindi
> formati le cui specifiche di implementazione siano
> liberamente e disponibili ed utilizzabili da chiunque
> anche in futuro. Si dovr=E0 evitare l'uso di documenti o
> programmi leggibili solo da alcuni sistemi operativi e
> non da altri. Dove possibile si dovranno utilizzare
> formati liberi.=20
> Comma 2. Non =E8 consentito l'uso e il rilascio al
> pubblico di documenti leggibili solo da un tipo di
> programma o da programmi prodotti da una sola azienda.
> CAPO 3: Pubblica Istruzione e ricerca
> Art. 4
> E' autorizzata la spesa di 500 milioni per
> l'accensione di borse di studio o assegni di ricerca
> finalizzati a progetti di ricerca e sviluppo da parte
> di enti pubblici o privati per lo sviluppo di software
> libero (che verr=E0 rilasciato sotto Licenza d'Uso
> Generale Pubblica), in particolare che vada a coprire
> carenze in settori tecnici che presentino speficit=E0
> per l'Italia (ad esempio programmi di contabilit=E0, per
> la denuncia dei redditi, per la gestione e la
> catalogazione dei beni culturali, CAD).
>=20
> Art. 5
> Comma 1. Si incentivano le scuole secondarie pubbliche
> ad inserire nei loro programmi di informatica una
> sezione specifica sul software libero.=20
> Comma 2. Si incentivano le scuole pubbliche ad
> impiegare, nello svolgimento delle attivita'
> didattiche, software libero (e/o a sorgente aperto) e
> formati di dati liberi.
> Comma 3. Si dovr=E0 preferire una trattazione degli
> argomenti didattici che privilegi la conoscenza di
> tutti i sistemi operativi e non solo di alcuni.
> Comma 4. Il programma di studio dovr=E0 prevedere la
> possibilit=E0 di studiare e verificare il codice
> sorgente dei sistemi operativi.
>=20
> [Art. 6 (controverso)
> Viene istituito un Osservatorio sul Software Libero
> che si occupa della diffusione del software libero
> nella Pubblica Amministrazione e presso le imprese
> private e della raccolta e diffusione di dati,
> documentazione, assistenza per progetti di ricerca e
> sviluppo. L'Osservatorio coordina i progetti di cui
> all'Art. 4 di questo testo.]
>=20
> Art. 7 Norma transitoria.
> Per evitare problemi pratici operativi alla Pubblica
> Amministrazione si d=E0 un tempo di anni 3 per mettersi
> in regola con le indicazioni dell'articolo 2 sul
> software impiegato, di anni 1 per il software che
> tratta dati sensibili. Di mesi 6 per le indicazioni
> circa il formato dei documenti della Pubblica
> Amministrazione.
>=20
> Allegato 1 Licenza d'Uso Generale Pubblica
> Traduzione in italiano della Gnu GPL
Non credo esista la traduzione ufficiale.
Vorrei pero' esprimere delle ulteriori considerazioni:
Premesso che condivido in pieno tutto quello detto da
Alessandro Rubini nella sua mail di risposta a questa
proposta di legge.
Ritengo opportuno che nella redazione letterale dei
vari articoli del disegno di Legge si rispetti quanto
indicato nel titolo e cioe' il pluralismo informatico.
Qualora la suddetta proposta divenisse Legge dello Stato
la Microsoft (o ditte similari) per poter concorrere
alla gara d'appalto indetta dalla P.A. deve esser messa
nella condizioni di poter partecipare e cio' potrebbe
non verificarsi nell'ipotesi in cui per poter realizzare
software libero lo si debba rilasciare con licenza GNU-GPL.
Pertanto ritengo opportuno inserire un allegato che
descriva il tipo di licenza d'uso necessaria per poter
concorrere di cui naturalmente la GNU-GPL e' l'unica (credo)
espressione finora conosciuta.
Se cosi' non fosse si darebbe un facile motivo per
boicottare la proposta di Legge.
Ciao
Donato=20