[Diritto] Versione 1.11 Proposta di legge sul Software libero

Alceste Scalas tjoad@gmx.it
Thu, 13 Dec 2001 02:42:18 +0100


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On Mon, Dec 10, 2001 at 03:33:00PM -0800, Neuromante wrote:
> Comma1. Si definisce software libero il software (sia
> sistemi operativi che applicativi) la cui licenza
> d'uso permette la copia e la diffusione dei binari e
> dei sorgenti senza restrizione alcuna, che sia
> liberamente scambiabile, copiabile e modificabile

Ok.  Aggiungerei pero` "liberamente  studiabile" (come gia` detto da
Simone), e soprattutto "liberamente usabile".

> purch=E8 il software ottenuto dalle modifiche sia a  sua
> volta ugualmente libero.

Uhmm...  Questo lo toglierei.  Questo concetto e` legato al copyleft
piu`  che al  Software  Libero, e  quindi  dipende fortemente  dalla
specifica licenza dello specifico programma libero in esame.  Questo
passaggio taglia fuori le  licenze libere, ma non-copyleft (esempio:
licenze BSD-style e MIT-style --- vedi quella di XFree86).

> Il software libero =E8 a
> sorgente aperto. Il software libero viene rilasciato
> con una Licenza d'Uso di tipo Generale Pubblico, la
> cui validit=E0 =E8 riconosciuta sul territorio italiano.

Come  gia`  detto,  da   altri,  eviterei  qualunque  riferimento  a
qualunque  specifica licenza.   In  particolare, eviterei  qualunque
traduzione ---  specie se non  corretta (il nome  completo, infatti,
sarebbe _GNU_ General Public License).

Inoltre: il software di pubblico  dominio ha sempre una licenza?  Se
la  risposta e`  negativa, parlando  in  questo modo  di licenza  si
rischia  di escludere anche  il software  public domain,  per quanto
esso sia libero.

Io, insomma, riformulerei il comma 1 piu` o meno come:

    Comma1. Si definisce software libero il software (sia sistemi
    operativi che applicativi) la cui licenza d'uso, se presente, ne
    rende possibile la copia e la diffusione, senza restrizione
    alcuna, sia in forma di codice binario che di codice sorgente,
    permettendone il libero uso, studio, modifica e ridistribuzione.

> Comma 4. Si definisce Licenza d'Uso Generale Pubblica
> una licenza d'uso di prodotti software tale da
> permetterne la libera scambiabilit=E0, copiabilit=E0 e
> modificabilit=E0, a patto che il software modificato
> ricada sotto la stessa licenza. Anche software
> prodotto solo con frammenti di codice proveniente da
> software rilasciato sotto Licenza d'Uso Generale
> Pubblica =E8 diffuso a sua volta solo sotto la stessa
> licenza. Il codice sorgente del software prodotto deve
> essere sempre a disposizione. Una Licenza d'Uso
> Generale Pubblica =E8 descritta nell'Allegato 1.

Come sopra: niente riferimenti a licenze specifiche.=20

Semmai, in questo o in  altri comma si potrebbe illustrare quale sia
la  forma  di  una  licenza  libera,  elencando  in  particolare  le
eventuali  condizioni che essa  _potrebbe_ richiedere,  pur restando
libera (del tipo: i programmi derivati da codice rilasciato sotto la
licenza X  devono essere  a loro volta  tutelati dalla licenza  X; i
programmi  derivati da un  software con  licenza Y  devono segnalare
all'utente il fatto che sia stato usato tale software; etc...).

Lo  scopo e`  evitare  che  venga posta  l'obiezione:  "ma come,  il
software deve essere  liberamente modificabile e ridistribuibile, ma
se lo modifico  ci sono delle condizioni su  come ridistribuirlo?  E
come  si  stabiliscono  queste  condizioni?   E se  io  ne  aggiungo
altre?".

Inoltre,  sarebbe  meglio  chiarire  che  il  software  deve  essere
liberamente  copiabile, distribuibile,  etc., ma  che  nella licenza
_non_ vi deve essere alcun  obbligo a farlo (mi riferisco alla Apple
Public Source License).

Insomma, qualcosa del tipo:

    Comma 4. Il software libero  puo` essere tutelato da una licenza
    d'uso che,  se presente, garantisce la liberta`  di uso, studio,
    modifica e ridistribuzione del software stesso.  La licenza deve
    garantire la  possibilita` di  usufruire di queste  risorse, non
    l'obbligo.  La licenza puo` eventualmente porre delle condizioni
    aggiuntive,  purche`  esse  siano  compatibili  con  i  suddetti
    requisiti.  Tali condizioni possono essere:

          a.  obbligo  di utilizzare,  per il software  derivato dal
              codice sorgente di altro software, la medesima licenza
              del software di partenza;

          b.   obbligo   di  segnalare  chiaramente,   nel  software
              derivato  dal codice  sorgente di  altro  software, il
              fatto  che  nel   prodotto  sia  stato  utilizzato  il
              software di partenza;

> [Art. 6 (controverso)
> Viene istituito un Osservatorio sul Software Libero
> che si occupa della diffusione del software libero
> nella Pubblica Amministrazione e presso le imprese
> private e della raccolta e diffusione di dati,
> documentazione, assistenza per progetti di ricerca e
> sviluppo. L'Osservatorio coordina i progetti di cui
> all'Art. 4 di questo testo.]

Questo "osservatorio" potrebbe avere anche il compito di "vagliare"
le licenze del software usato dalla PA, per giudicare se esse siano
identificabili come "libere".  Dovrebbe svolgere, insomma, un ruolo
__simile__ a quello della OSI :-)

Ciao,

Alceste
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