[Diritto] Versione 1.11 Proposta di legge sul Software libero
Alceste Scalas
tjoad@gmx.it
Thu, 13 Dec 2001 02:42:18 +0100
--ikeVEW9yuYc//A+q
Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1
Content-Disposition: inline
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
On Mon, Dec 10, 2001 at 03:33:00PM -0800, Neuromante wrote:
> Comma1. Si definisce software libero il software (sia
> sistemi operativi che applicativi) la cui licenza
> d'uso permette la copia e la diffusione dei binari e
> dei sorgenti senza restrizione alcuna, che sia
> liberamente scambiabile, copiabile e modificabile
Ok. Aggiungerei pero` "liberamente studiabile" (come gia` detto da
Simone), e soprattutto "liberamente usabile".
> purch=E8 il software ottenuto dalle modifiche sia a sua
> volta ugualmente libero.
Uhmm... Questo lo toglierei. Questo concetto e` legato al copyleft
piu` che al Software Libero, e quindi dipende fortemente dalla
specifica licenza dello specifico programma libero in esame. Questo
passaggio taglia fuori le licenze libere, ma non-copyleft (esempio:
licenze BSD-style e MIT-style --- vedi quella di XFree86).
> Il software libero =E8 a
> sorgente aperto. Il software libero viene rilasciato
> con una Licenza d'Uso di tipo Generale Pubblico, la
> cui validit=E0 =E8 riconosciuta sul territorio italiano.
Come gia` detto, da altri, eviterei qualunque riferimento a
qualunque specifica licenza. In particolare, eviterei qualunque
traduzione --- specie se non corretta (il nome completo, infatti,
sarebbe _GNU_ General Public License).
Inoltre: il software di pubblico dominio ha sempre una licenza? Se
la risposta e` negativa, parlando in questo modo di licenza si
rischia di escludere anche il software public domain, per quanto
esso sia libero.
Io, insomma, riformulerei il comma 1 piu` o meno come:
Comma1. Si definisce software libero il software (sia sistemi
operativi che applicativi) la cui licenza d'uso, se presente, ne
rende possibile la copia e la diffusione, senza restrizione
alcuna, sia in forma di codice binario che di codice sorgente,
permettendone il libero uso, studio, modifica e ridistribuzione.
> Comma 4. Si definisce Licenza d'Uso Generale Pubblica
> una licenza d'uso di prodotti software tale da
> permetterne la libera scambiabilit=E0, copiabilit=E0 e
> modificabilit=E0, a patto che il software modificato
> ricada sotto la stessa licenza. Anche software
> prodotto solo con frammenti di codice proveniente da
> software rilasciato sotto Licenza d'Uso Generale
> Pubblica =E8 diffuso a sua volta solo sotto la stessa
> licenza. Il codice sorgente del software prodotto deve
> essere sempre a disposizione. Una Licenza d'Uso
> Generale Pubblica =E8 descritta nell'Allegato 1.
Come sopra: niente riferimenti a licenze specifiche.=20
Semmai, in questo o in altri comma si potrebbe illustrare quale sia
la forma di una licenza libera, elencando in particolare le
eventuali condizioni che essa _potrebbe_ richiedere, pur restando
libera (del tipo: i programmi derivati da codice rilasciato sotto la
licenza X devono essere a loro volta tutelati dalla licenza X; i
programmi derivati da un software con licenza Y devono segnalare
all'utente il fatto che sia stato usato tale software; etc...).
Lo scopo e` evitare che venga posta l'obiezione: "ma come, il
software deve essere liberamente modificabile e ridistribuibile, ma
se lo modifico ci sono delle condizioni su come ridistribuirlo? E
come si stabiliscono queste condizioni? E se io ne aggiungo
altre?".
Inoltre, sarebbe meglio chiarire che il software deve essere
liberamente copiabile, distribuibile, etc., ma che nella licenza
_non_ vi deve essere alcun obbligo a farlo (mi riferisco alla Apple
Public Source License).
Insomma, qualcosa del tipo:
Comma 4. Il software libero puo` essere tutelato da una licenza
d'uso che, se presente, garantisce la liberta` di uso, studio,
modifica e ridistribuzione del software stesso. La licenza deve
garantire la possibilita` di usufruire di queste risorse, non
l'obbligo. La licenza puo` eventualmente porre delle condizioni
aggiuntive, purche` esse siano compatibili con i suddetti
requisiti. Tali condizioni possono essere:
a. obbligo di utilizzare, per il software derivato dal
codice sorgente di altro software, la medesima licenza
del software di partenza;
b. obbligo di segnalare chiaramente, nel software
derivato dal codice sorgente di altro software, il
fatto che nel prodotto sia stato utilizzato il
software di partenza;
> [Art. 6 (controverso)
> Viene istituito un Osservatorio sul Software Libero
> che si occupa della diffusione del software libero
> nella Pubblica Amministrazione e presso le imprese
> private e della raccolta e diffusione di dati,
> documentazione, assistenza per progetti di ricerca e
> sviluppo. L'Osservatorio coordina i progetti di cui
> all'Art. 4 di questo testo.]
Questo "osservatorio" potrebbe avere anche il compito di "vagliare"
le licenze del software usato dalla PA, per giudicare se esse siano
identificabili come "libere". Dovrebbe svolgere, insomma, un ruolo
__simile__ a quello della OSI :-)
Ciao,
Alceste
--=20
This .signature is free software; you can redistribute it and/or modify it
under the terms of the GNU General Public License as published by the Free
Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option)
any later version. ___________________________________=
=20
______________________________________) PGP information in e-mail header |
--ikeVEW9yuYc//A+q
Content-Type: application/pgp-signature
Content-Disposition: inline
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.0.6 (GNU/Linux)
Comment: For info see http://www.gnupg.org
iD8DBQE8GAd6Kdo6EofyCO4RAmB5AKCqt3bPduUeeJ94EVIky6/9xN91HwCgvnvw
5hsfeAin0I0GaAlA0WRsXdc=
=dnzw
-----END PGP SIGNATURE-----
--ikeVEW9yuYc//A+q--