[Diritto] Re: Contratti di licenza software
Giovanni Biscuolo - Xelera
g@xelera.it
Thu, 13 Dec 2001 19:15:46 +0100
> Date: Sun, 9 Dec 2001 00:41:15 +0100 (CET)
> From: Donat <diemmenic@tiscalinet.it>
La discussione si fa molto interessante.
Continuo ad avere un sacco di dubbi, d'altronde non potrebbe essre
diversamente visto che di questioni legali e contrattuali mi occupo
solo per hobby :-)
> > >>Il
> > >>diritto d'autore (633/41 e modifiche) elenca tutti i diritti esclusivi
> > >>de detentore dei diritti, per cui (per complementarieta`) elenca anche
> > >>quello che il detentore *non* puo` pretendere.
> > >
> > > Questo lo dici tu.
> >
> > Non solo io. E` opinione abbastanza condivisa.
> >
> > > Ad esempio la maggior parte dei contratti di licenza
> > > escludono la cessione a terzi del software, cosa che la dottrina ha
> > > sempre giudicato accettabile (anche se ovviamente e' una boiata
> > > pazzesca). Nella legge di questo non si fa menzione.
> >
> > Ma queste sono licenze che devi accettare, quindi ricadono nella
> > normativa dei contratti, per quello che ho capito (ok, tu non sei
> > dello stesso avviso, ma io sto chiedendo (prima implicitamente, ora
> > esplicitamente) altre opinioni in merito :)
>
> Se l'autore del software dovesse concedere in licenza d'uso (contratto),
> lo stesso per una esecuzione massima di dieci riproduzioni,
Immagino che con "riproduzioni" tu intenda "copie di riserva", o
sbaglio?
In effetti l'art. 64-ter comma 2 dice che non può essere impedito per
contratto di effettuare una copia di riserva (non 10).
> nessuno
> avrebbe da ridire e' il licenziatario che dovra' accettare oppure
> no quanto propostogli dall'autore per mezzo della licenza d'uso.
A patto che l'autore non vieti ciò che non gli è consentito dagli
articoli 64-ter e 64-quater.
Citando un passo:
"64-ter:
1. Salvo patto contrario (è qui la fregatura???) non sono soggette
ad autorizzazione le attività elencate [omissis] (riptoduzione,
*esecuzione*,
traduzione, adattamento, ecc. ) allorchè tali attività sono necessarie
per l'uso del programma [omissis] conformemente alla sua destinazione
da parte del suo legittimo acquirente, inclusa la correzione degli
errori
(ohiboh! n.d.r.)."
"64-quater:
1. L'autorizzazione del titolare dei diritti non è richiasta qualora la
[omissis] traduzione della sua forma (leggi reverse-engineering n.d.r.)
ai senzi dell'art. 64-bis lettere a) e b) compiute al fine di modificare
la forma del codice, siano indispensabili per ottenere le informazioni
necessarie per conseguire l'interoperabilità con altri programmi
[omissis].
[omissis]
3. Gli accordi contrattuali conclusi in violazione dei commi 1 e 2 sono
nulli".
> Se in questa e' previsto l'esplicito divieto di cessione e il
Se ho capito bene, questo rientra nell'applicazione dell'art. 64-bis
lettera c), che dice che la locazione (e rilocazione) è un diritto
esclusivo del titolare dei diritti di utilizzazione economica
(che cioè non può essere esercitato "contemporaneamente" da altri
soggetti).
La licenza d'uso è un contratto di locazione?
> licenziatario abbia accettato la licenza stessa e' in materia
> di contratti che andra' valutato l'inadempimento del cessionario.
CiaoG.
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