[Diritto] Proposta legge sul SOftware libero versione 1.29!
Neuromante
neuromant99@yahoo.com
Sun, 30 Dec 2001 13:09:53 -0800 (PST)
Dopo una riunione il 28 Dicembre abbiamo prodotto
questa versione.
Andrà sulle varie mailing list tematiche per altri 15
giorni, poi raccolgo i commenti, la mando al Sen.
Fiorello Cortiana per rivederla, poi ufficio
legislativo del Senato e si presenta.
Ciao a tutti
Alessio Papini, capogruppo Verdi Comune di Firenze
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori: FIORELLO CORTIANA
Presentata il
Recante: Norme in materia di pluralismo informatico,
sulla adozione e la diffusione del software libero e
sulla portabilita' dei documenti informatici nella
Pubblica Amministrazione .
CAPO I PRINCIPI GENERALI
Art. 1
(Definizioni)
Comma1. Si definisce licenza di software libero, una
licenza di diritto di utilizzo di un programma per
elaboratore elettronico (sia sistema operativo sia
programma applicativo), che renda possibile
all'utente, oltre all'uso del programma medesimo: la
possibilità di accedere al codice sorgente completo e
il diritto di studiare le sue funzionalità; il diritto
di diffondere copie del programma e del codice
sorgente; il diritto di apportare modifiche al codice
sorgente; il diritto distribuire pubblicamente il
programma ed il codice sorgente modificato.
Comma 2. Si definisce software libero ogni programma
per elaboratore elettronico (sia sistema operativo sia
programma applicativo) distribuito con una licenza di
software libero come definita nell'articolo 1, comma 1
del presente testo di legge.
Comma 3. Si definisce programma per elaboratore
(software) a codice sorgente aperto, ogni programma
per elaboratore elettronico (sia sistema operativo sia
programma applicativo) il cui codice sorgente completo
sia disponibile all'utente, indipendentemente dalla
sua licenza di utilizzo.
Comma 4. Si definisce software proprietario un
programma per elaboratore (sia sistema operativo sia
programma applicativo), rilasciato con licenza d'uso
che non soddisfi i requisiti descritti nell'articolo 1
comma 1 della presente legge.
Comma 5. Si definiscono formati di dati liberi, dei
formati di salvataggio ed interscambio di dati
informatici le cui specifiche complete di
implementazione siano note, a disposizione di ogni
utente e liberamente utilizzabili per qualunque scopo.
[Comma 6. La cessione di software libero viene esclusa
dagli obblighi di cui all'Art. 10 della legge 248 del
18 Dicembre 2000 (bollino SIAE).] (Comma in
discussione).
CAPO II PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
(Obblighi per la Pubblica amministrazione)
Art. 2
Comma 1. La Pubblica Amministrazione, nella scelta dei
programmi per elaboratore elettronico necessari alla
propria attività, privilegia sistemi operativi,
applicativi e programmi in genere che appartengano
alla categoria del software libero o, in seconda
battuta, a codice sorgente aperto.
Comma 2. La Pubblica Amministrazione che intenda
avvalersi di un software non libero, deve motivare la
ragione della scelta e, analiticamente, la ragione
della eventuale maggior spesa, sotto la diretta
responsabilità del responsabile del procedimento di
cui all'Art. 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 3
(Trattamento dei dati personali e sensibili)
Comma 1. L' impiego di software libero o a sorgente
aperto (a disposizione dell'Amministrazione stessa) è
esclusivo per gli enti pubblici che trattano dati
personali o sensibili soggetti alla disciplina della
legge n. 675 del 31 dicembre 1996 e nel trattamento di
dati la cui diffusione o comunicazione a terzi non
autorizzati possa comportare pregiudizio per la
pubblica sicurezza
Comma 2. I codici sorgenti dei programmi per
elaboratore elettronico utilizzati da parte della
Pubblica Amministrazione per il trattamento di dati
personali e sensibili secondo la legge legge n. 675
del 31 dicembre 1996 devono essere conservati dalla
Pubblica Amministrazione stessa per permetterne future
verifiche.
[Comma 3. Gli uffici della Pubblica Amministrazione
invia posta elettronica a cittadini o ad altri uffici
della Pubblica Amministrazione contenente dati
sensibili e/o riservati solo se cifrata
(crittografata) mediante programmi a codice sorgente
aperto.] (comma candidato ad eliminazione)
Art. 4
(Documenti)
Comma 1. La Pubblica Amministrazione, per la
diffusione di documenti di cui debba garantire la
pubblicità, come anche l'accesso ai documenti
amministrativi di cui all'Art. 22 della Legge 7 agosto
1990, n. 241, e in generale per tutti i documenti
prodotti per la diffusione al pubblico come documenti
informatici anche ipertestuali (testi, carte,
software, siti internet, archivi, tabelle ecc.) è
tenuta ad utilizzare formati liberi.
Comma 2. Qualora si renda assolutamente necessario
eccezionalmente, l'uso di formati non liberi, la
Pubblica Amministrazione sarà tenuta a motivare
analiticamente questa esigenza, sotto la diretta
responsabilità del responsabile del procedimento di
cui all'Art. 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241,
dettagliando i motivi per cui è impossibile convertire
gli stessi dati in formati liberi. La Pubblica
Amministrazione è tenuta a rendere disponibile anche
una versione più vicina possibile agli stessi dati in
formato libero.
CAPO III: Pubblica Istruzione, ricerca e sviluppo
Art. 5
(Incentivazione alla ricerca e allo sviluppo)
Il Ministero dell'Istruzione, Università e della
Ricerca Scientifica presenta annualmente un programma
di ricerca specifico sul software libero per progetti
di ricerca da parte di enti pubblici o privati per lo
sviluppo di programmi per elaboratore da rilasciare
sotto licenza di software libero.
Art. 6
(Istruzione scolastica)
Comma 1. Il Ministero competente in materia di
istruzione recepirà il contenuto ed i principi della
presente legge nell'ordinamento scolastico e nei
programmi didattici all'interno della progressiva
informatizzazione della scuola. Gli ordinamenti
didattici nazionali riconoscono il particolare valore
formativo del software libero e ne privilegiano
l'insegnamento.
CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI
Art. 7
(Regolamenti attuativi)
Comma 1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, il Governo emana i regolamenti
attuativi necessari alla sua piena applicazione.
Comma 2. Nello stesso termine il Governo emana un
regolamento che definisca gli indirizzi per l'impiego
ottimale del software libero nella pubblica
amministrazione; i programmi di valutazione tecnica ed
economica dei progetti in corso e di quelli da
adottare relativi alla progressiva adozione di
soluzioni di software libero, da parte delle
amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo
e degli enti pubblici non economici nazionali. Le
norme regolamentari non dovranno impegnare il bilancio
dello Stato.
Art. 8
(Norma transitoria.)
Entro tre anni dall'approvazione della presente legge
gli enti della Pubblica Amministrazione adeguano le
proprie strutture e i propri programmi di formazione
del personale per gli aspetti generali trattati
all'articolo 2, il termine per l'adeguamento è di un
anno per gli aspetti trattati all'articolo 3
(trattamento dei dati sensibili) e di mesi 6 per le
indicazioni di cui all'articolo 4 (circa il formato
dei documenti della Pubblica Amministrazione).
Si stabilisce la formazione di un gruppo di lavoro
interministeriale per monitorare l'attuazione della
presente legge nel corso dei primi tre anni dalla sua
approvazione.
------------Ringraziamenti!!-------------
Ringraziamenti
dall'estensore-scribacchino-raccoglitore Alessio
Papini (Neuromante):
Ugo Santosuosso, Marco Calamari, Leandro Noferini,
Simone Piccardi, Raphael Calvelli, Alessio Frusciante,
Alessandro Rubini, Paolo Nenzi, Paolo Palmerini,
Donato, Carlo Strozzi, Alberto Sarcinelli, Christopher
Gabriel, Leonardo Boselli, Stefano Maffulli, Arclele,
Antonio Bernardi, Simo Sorce, Gianni Bianchini, Franco
Bagnoli, Christian Surchi, Francesco Giovannini,
Leonardo Serni, Donato Molino, Marco Pratesi, Claudio
Bandaloukas, Davide Alberani, Alessio Muccini, Marco
Bravi, Adriano Sponzilli, Andrea Capriotti, Francesco
Potortì, Andrea Capriotti, Edoardo, Magius, Jaromil,
Edoardo Di Sante, Marco Fioretti, Stefano Callegari,
Conte Zero, Ferdinando, Andrea Celli, Fabio Metitieri,
Luca Didonè, ManOnegra, Lex Tutor, Mauro Romanelli,
Giovanni Biscuolo, Leonardo Roselli, Ottavio Rizzo,
Luca Berra
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Anche sul trono più elevato del mondo si é pur sempre seduti sul proprio sedere. (Montaigne)
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