[Diritto] di chi e` il copyright?
Donat
diemmenic@tiscalinet.it
Wed, 11 Jul 2001 19:16:05 +0200
Il mer, 11 lug 2001, Nicotra Massimiliano, hai scritto:
> Mi inserisco nella discussione
>
> Donat wrote:
>
> >
> > L'art. 12-bis inserito nella LDA (la Legge del 1941) per effetto del D. Lgs n.
> > 518/92, e successivamente modificato dall'art. 3 del D. Lgs n. 169/99 dispone
> > che, salvo patto contrario, il datore di lavoro e' titolare del diritto
> > esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della
> > banca dati creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni
> > o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro.
>
> Questo significa che il diritto morale rimane del dipendente (infatti la norma
> parla espressamente di diritto di utilizzazione economica e non di diritto morale).
Scusa, ti sembra che io abbia detto qualcosa di diverso?
> > Per quanto invece concerne i programmi creati "su commissione" non e'
> > rinvenibile una norma legislativa specifica (cosi' come avviene ad. es. con i
> > brevetti), pertanto la soluzione e' affidata alla giurisprudenza.
> >
>
> In questi casi, normalmente, è il contratto che prevede la cessione dei diritti di
> sfruttamento economico (dato che il diritto di paternità non è trasferibile).
> Inoltre, per analogia, la espressa previsione della cessione deve essere provato
> per iscritto (art. 110).
Cerchiamo di essere piu' precisi, io direi:
A norma dell'art. 2581 c.c. e dell'art. 110 LDA (Legge sul Diritto d'Autore),
per il trasferimento "inter vivos" dei diritti di utilizzazione economica
dell'opera dell'ingegno e' richiesta la forma scritta "ad probationem",
pertanto non essendo richiesta la forma scritta "ad substantiam", la mancanza
dell'atto scritto non esclude necessariamente l'acquisto dei diritti, e, credo
che la prova per confessione e quella per giuramento siano da considerarsi
ammissibili.
Aggiungo, per completezza, che per simili atti concernenti
programmi per elaboratore elettronico, esiste una forma di "pubblicita' "
(anche se la Cassazione la ritiene "mera pubblicita' dell'esistenza dell'atto e
del suo contenuto") prevista dal D.P.C.M. n.163/98 che si manifesta con la
trascrizione dell'atto stesso nel registro speciale pubblico tenuto dalla Siae.
> > A questo punto mi sembra il caso di citare la sentenza della I Sez. civile
> > della Cassazione (n. 3439 del 1982) dove si dice a proposito delle opere create
> > su commissione che "una eventuale cessione del diritto di paternita' dell'opera
> > deve considerarsi nulla per la natura personale del diritto al nome, salvo che
> > l'opera sia pubblicata anonima o pseudonima (peraltro in tal caso l'art. 21
> > riconosce all'autore un diritto di rivelazione) ma che i diritti patrimoniali
> > sull'opera devono intendersi ceduti al committente entro i limiti dell'oggetto
> > e delle finalita' del contratto"
>
> Più che per la natura del diritto al nome mi sembra che la nullità derivi proprio
> dall'incedibilità del diritto morale.
Tra doppi apici c'era l'esatto passaggio rinvenibile tra i "motivi di diritto"
della sentenza, e nel tuo commento hai omesso di anteporre
"natura personale" al diritto al nome, e come ben saprai nel nostro ordinamento
giuridico i diritti cosidetti personali non sono mai trasmissibili
Ciao
Donato