[Diritto] di chi e` il copyright?

Nicotra Massimiliano massimiliano.nicotra@infocamere.it
Wed, 11 Jul 2001 18:08:14 +0200


Mi inserisco nella discussione

Donat wrote:

>
> L'art. 12-bis inserito nella LDA (la Legge del 1941) per effetto del D. Lgs n.
> 518/92, e successivamente modificato dall'art. 3 del D. Lgs n. 169/99 dispone
> che, salvo patto contrario, il datore di lavoro e' titolare del diritto
> esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della
> banca dati creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni
> o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro.

Questo significa che il diritto morale rimane del dipendente (infatti la norma
parla espressamente di diritto di utilizzazione economica e non di diritto morale).

>
> Per quanto invece concerne i programmi creati "su commissione" non e'
> rinvenibile una norma legislativa specifica (cosi' come avviene ad. es. con i
> brevetti), pertanto la soluzione e' affidata alla giurisprudenza.
>

In questi casi, normalmente, è il contratto che prevede la cessione dei diritti di
sfruttamento economico (dato che il diritto di paternità non è trasferibile).
Inoltre, per analogia, la espressa previsione della cessione deve essere provato
per iscritto (art. 110). In tali casi bisogna anche ricordarsi che la cessione di
un diritto di utilizzazione non implica anche quella di altri diritti che dal primo
non siano necessariamente dipendenti (ad es. la cessione del diritto d'uso non
implica cessione del diritto di distribuzione).

> A questo punto mi sembra il caso di citare la sentenza della I Sez. civile
> della Cassazione (n. 3439 del 1982) dove si dice a proposito delle opere create
> su commissione che "una eventuale cessione del diritto di paternita' dell'opera
> deve considerarsi nulla per la natura personale del diritto al nome, salvo che
> l'opera sia pubblicata anonima o pseudonima (peraltro in tal caso l'art. 21
> riconosce all'autore un diritto di rivelazione) ma che i diritti patrimoniali
> sull'opera devono intendersi ceduti al committente entro i limiti dell'oggetto
> e delle finalita' del contratto"

Più che per la natura del diritto al nome mi sembra che la nullità derivi proprio
dall'incedibilità del diritto morale.

Un saluto a tutta la lista

M. Nicotra