[Diritto] Un po` di pareri sul valore legale della GPL
Simone Piccardi
piccardi@firenze.linux.it
Tue, 26 Jun 2001 16:23:12 +0200
Da alcuni giorni mi sono messo a seguire it.diritto.internet, su cui
ho avuto uno scambio di post (con un avvocato) sul valore legale della
GPL, nato dalla contestazione della validita` della clausola di non
garanzia.
Cito le sue risposte alle mie osservazioni (dal thread generato) anche
perche' tira fuori i riferimenti al codice che probabilemente ci
servono. Chiaramente io ho fatto la fugura (meritata perche' lo sono)
dell'ignorante, pero` mi pare che alla fine sia emersa una conclusione
utile (se l'ho capita bene).
Primo stralcio:
> Che da quel che mi han detto (ma non sono un legale e anche a me
> piacerebbe avere delle informazioni piu` precise), si ha solo quando
> c'e` uno scopo di nuocere deliberato.
Non solo, in verita`.
La norma di riferimento e` l'art.1229 del codice civile, secondo cui
***E' nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la
responsabilita' del debitore per dolo o per colpa
grave***.
Per di piu`, le clausole di limitazione della responsabilita` sono clausole
*vessatorie* e come tali vanno approvate specificatamente per iscritto ex
art.1341 c.c..
Secondo stralcio:
> E come mai le stesse clausole "vessatorie" sulle licenze del software
> proprietario valgono senza che io debba firmare nulla?
*chi* lo dice?
Terzo stralcio:
> E chi dice il contrario? (cioe` che non valgono).
Uff.!
Il gia` citato art.1341 c.c. che ti riporto, visto che non ti fidi:
*** Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei
contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della
conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto
conoscerle usando l'ordinaria diligenza.
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate
per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha
predisposte, _limitazioni_di_responsabilita'_ , facolta' di recedere
dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a
carico dell'altro contraente decadenze , limitazioni alla facolta' di
opporre eccezioni, restrizioni alla liberta' contrattuale nei rapporti
coi terzi , tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole
compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorita' giudiziaria.***
> E nessuno ha evitato condanne per copia abusiva o violazione dei termini
> della licenza perche` lui non aveva firmato liberatorie, a quanto ne so.
in effetti, non c'entra proprio nulla :)
La mancata sottoscrizione delle clausole vessatorie o l'inserzione di
clausole nulle non comporta mica l'invalidita` di tutto il contratto (vedi
l'art.1419 c.c.- devo riportarti anche questo?:)
Da tutto questo mi pare di capire che la limitazione di
responsabilita`, e solo quella, non puo` valere per la legge italiana,
tutto il resto invece (e quindi anche l'obbligo di rilasciare codice
derivato secondo la GPL) dovrebbe restare valido.
Il dubbio mi resta sul fatto che "restrizioni alla liberta'
contrattuale nei rapporti coi terzi" possa contenere l'obbligo del
rilascio di codice derivato, data che e` l'unica clausola che puo`
essere contestata se fosse nulla sarebbe molto problematico.
L'altra cosa e` come si inquadra tutto questo con il punto 5 della
GPL, di cui riporto la traduzione:
5. L'acquirente non e` obbligato ad accettare questa Licenza,
poiche' non l'ha firmata. D'altra parte nessun altro documento
garantisce il permesso di modificare o distribuire il Programma o i
lavori derivati da esso. Queste azioni sono proibite dalla legge per
chi non accetta questa Licenza; percio', modificando o distribuendo il
Programma o un'opera basata sul programma, si indica nel fare cio`
l'accettazione di questa Licenza e quindi di tutti i suoi termini e le
condizioni poste sulla copia, la distribuzione e la modifica del
Programma o di lavori basati su di esso.
Se uno non accetta la limitazione di garanzia vale questa parte?
Ciao
Simone