[Diritto] link e decss
Marco RHPS
gttc30k1@bo.nettuno.it
Tue, 20 Nov 2001 14:15:18 +0100
On Mon, 12 Nov 2001 23:21:01 +0100, you wrote:
>> Non riesco a capire dove vuoi arrivare. Se ti piace puoi considerare opera
>
>Alla fondamentale insensatezza della dicotomia "letteratura == arte"
>contro "software == tecnica".
Embe'? :) A noi cosa ce ne importa?
>Certo, così come puoi considerare tecnica (e quindi brevettabile)
>una composizione musicale.
Tu puoi considerare tecnico e brevettabile tutto quello che vuoi. Il
fatto che una composizione musicale non sia brevettabile (o, come in
molti casi, che sia brevettabile perche' puoi brevettare qualsiasi cosa
ma poi non puoi far valere il tuo diritto) e' una questione di politica
legislativa. Se domani modificheranno la legge sui brevetti e
decideranno che il software, qualsiasi esso sia, si puo' brevettare
allora potrai farlo.
>> cambi. Quello che ho detto io e' che e' meglio affidare la tutela del
>> software non pedissequamente al diritto d'autore o alla legge sui brevetti
>> ma considerarlo un "tertium genus" fra i due (e infatti attualmente il
>> software ha una tutela particolare) perche' c'e' il rischio che la tutela
>> accordata ad un'opera letteraria o assimilate possa essere addirittura
>> dannosa per il software e sicuramente lo e' per l'utente.
>>
>> Basti pensare al limite dei 70 anni per la cessazione dei diritti di
>> sfruttamento economico dell'opera: assurdo e sproporzionato per materiale
>> che, nelle migliori delle ipotesi, difficilmente supera i 5/7 anni di vita
>> commerciale.
>
>E qui sono daccordo. In realtà anche l'ipotesi di una "terza via" specifica
>per il software mi sembra interessante, però in mancanza di un esempio
>concreto credo di non capire. Anche perche tu dici che, di fatto, il
>sw è già un caso a sè. Mi puoi spiegare meglio ?
Mi riferisco al fatto che il software viene concesso in licenza e quindi
i diritti dell'utente sono ristretti. Oltretutto se si usa un software
al di la' di quello che prevede la licenza automaticamente si rischia di
commettere un reato e quindi quello che dovrebbe essere semplicemente un
illecito civile si puo' trasformare in un illecito penale.