Contratti di licenza software (Re: [Diritto] Prima vendita)
Alessandro Rubini
rubini@gnu.org
Fri, 23 Nov 2001 23:31:26 +0100
Marco:
>> > Il software e' protetto dal diritto d'autore (tutto il software, non solo
>> > quello proprietario) per una scelta di politica legislativa. Poi un
>> > contratto fra le parti puo' dare o togliere diritti ulteriori ma il diritto
>> > d'autore rimane.
Giovanni:
> Ciò significa che comunque il contratto *non può* porre limitazioni che
> non rientrano nei diritti dell'autore, nemmeno per contratto.
Per quanto ho capito, se il diritto d'autore vale comunque, hai
ragione. Ed e` in questo che non mi convince il discorso di Marco. Il
diritto d'autore (633/41 e modifiche) elenca tutti i diritti esclusivi
de detentore dei diritti, per cui (per complementarieta`) elenca anche
quello che il detentore *non* puo` pretendere.
Per cui, se e` vero che windows-1 richiedeva la cancellazione dopo
trent'anni, allora questo e` *in contrapposizione* alla normativa sul
diritto d'autore. Allora o queste cose valgono, e allora *non* si
tratta di diritto d'autore, oppure non valgono, e allora ci prendono
per il culo (scusate) perche` scrivono cose non applicabili perche`
tanto la gente ci crede. Questo vale per esempio per la licenza
dell'Internet Mobile Toolkit che qualcuno citava. Ne parlo in
www.softwarelibero.it/GNU/nemici/fud.shtml , come primo esempio.
> Non mi pare che per un "contratto di licenza software" occorra firmare,
> Il contratto si "attiva" installando, copiando o usando in altro modo
> il software.
E quando installi devi avere gia` letto (te lo dicono pure) e quindi
sai che installando accetti. Credo che il decreto 22 maggio 1999,
n. 185, in attuazione della 97/7/CE ("contratti a distanza") sia
quello che rende il click legale.
> Mi piacerebbe capire su che base può essere definito un contratto,
> perchè nella mia ignoranza sono abituato a pensare ad un contratto
> quando entrambe le parti ne hanno esplicitamente (firmando, anche su
> documenti separati come nel caso di ordine e conferma d'ordine)
> accettato le condizioni.
Lo pensavo anch'io, prima che questa lista mi istruisse.
CC, libro quarto, titolo II (artt. 1321-1469). I primi di questi
chiariscono tutto (dopo che li hai decifrati).
In particolare, art 1350: "atti che devono farsi per iscritto" indica
i pochi casi che tu citi (atto pubblico o scrittura privata).
[brevetti]
> Sin dagli anni '80 c'è gente che vorrebbe inquadrare il software nel
> diritto brevettuale... poi ha vinto la linea politica di quelli che
> lo vogliono inquadrato nel diritto d'autore... io speriamo che
> continuano a cavarsela!
> N.B.: stò parlando della situazione europea, negli USA come noto le cose
> sono andate ben diversamente.
Negli usa usi *sia* il diritto d'autore (sempre), *sia* il brevetto
(se paghi eccetera). Non e` "ben diverso" che da noi, c'e` solo una
piccola differenza. Per cui il software e` l'unica opera copribile sia
con il d.a. sia con il brevetto, due istituzioni legali diverse e
complementari (nel senso che a seconda del settori usi *o* una *o*
l'altra).
/alessandro con un codice civile davanti a se (che tristezza).