[Diritto] Proposta di conclusioni da presentare alla Siae

Donat diemmenic@tiscalinet.it
Tue, 2 Oct 2001 11:32:23 +0200 (CEST)


Entro la fine di questa settimana ci sara' l'incontro tra una delegazione
rappresentativa della comunita' del Software Libero e la direzione degli
uffici antipirateria della S.I.A.E.
L'incontro e' stato preparato in modo da presentare un documento
contenente la storia e la filosofia del S. L., il ciclo di sviluppo del
S.L., oltre a cio' pensavamo di presentare le seguenti conclusioni circa
il nostro punto di vista sulla Legge 248/2000.
Invito tutti coloro che fossero interessati a voler esprimere il proprio
punto di vista, in modo da poter modificare e/o integrare le
"conclusioni".
Come vedrete abbiamo preferito non parlare di ipotesi esenzione (che
eventualmente potrebbero costituire la nostra richiesta in "via
subordinata".

---------------------- C O N C L U S I O N I ----------------------
  Alla stregua dei principi generali validi per l'interpretazione delle
norme di legge si e' cercato di valutare la Legge 248/2000 ed il relativo
Regolamento d'attuazione non soltanto secondo la rigida regola della
"letteralita'", ma anche cercando di comprendere quelle che sono state le
effettive "intenzioni del legislatore".

Si e' quindi fatto ricorso
all'elemento extra-testuale dei lavori preparatori in modo da avere ben
chiaro lo scopo (la ratio) che la normativa analizzata persegue.
Appare con molta evidenza che la ratio della Legge in esame sia quello di
contrastare e reprimere le violazioni contro la pirateria delle opere
dell'ingegno.

Pertanto la normativa prevede severe sanzioni penali contro
coloro che riproducono e distribuiscono siffatte opere senza averne
versato il dovuto compenso all'autore delle stesse.
La regolarizzazione della posizione viene effettuata dal preposto organo
di intermediazione (S.I.A.E.) attraverso l'applicazione, salvo accordi
diversi, di un contrassegno su supporti o confezioni contenenti opere
protette. Da quanto appena detto deriva che:

1) Per aversi applicabilita' della normativa si
dovra' manifestare un pregiudizio economico nei confronti degli autori;

2) La Legge non statuisce in merito alla tutela dei diritti personali
dell'autore ma soltanto di quelli patrimoniali e, tra questi,
limitatamente a quelli di sfruttamento economico;

Rispetto al punto 1 deve essere affrontato il caso in cui l'abuso non si
verifichi allorquando sono gli stessi autori dell'opera a incoraggiarne la
diffusione con qualsiasi mezzo.
Inoltre va' detto che se nella normalita'
dei casi l'autore o il produttore non rinuncia ai diritti di utilizzazione
economica, vi sono casi in cui l'autore vi rinunzia  espressamente.
Pertanto in questo caso c'e' ben poco da tutelare economicamente, non
potendo affatto verificarsi il pregiudizio economico.
Il Software Libero presenta le particolari
caratteristiche appena enunciate, esso non puo' arrecare nessun
pregiudizio economico al suo autore, ma sopratutto, non essendoci la
tradizionale distinzione tra originale e copia dell'opera, sarebbe un
assurdo giuridico parlare di pirateria del Software Libero.
Inoltre il Software Libero risponde ad una esigenza di carattere piu'
generale che e' quella relativa alla diffusione della cultura e per questo
meritevole di tutela.
La distribuzione del Software Libero avviene attraverso un unico
canale, non e' concepibile l'apertura di un canale parallelo di
commercializzazione dell'opera, non vi e' una distribuzione lecita e una
illecita.
  Ne' va' dimenticato che il Software Libero non desta quel particolare
allarme sociale rinvenibile nelle ipotesi che si vogliono giustamente
reprimere con la emanazione della Legge 248/2000, non provoca in nessun
modo episodi riconducibili al fenomeno della criminalita' organizzata.
Alla luce di quanto esposto e' ragionevole ritenere il Software Libero
escluso dall'obbligo di contrassegnatura, sia nel caso in cui si dovesse
intendere il bollino Siae come un attestato di genuita' del prodotto sia
come un attestato di pagamento del diritto d'autore. E' facile rendersi
conto che accantonare questi principi condurrebbe inevitabilmente, come
abbiamo visto, a risultati assurdi e paradossali.
Come puo' un autore che sviluppa Software Libero gratuito partecipare alla
ripartizione dei compensi con la S.I.A.E., se a monte questi ha rinunciato
ai diritti di utilizzazione economica, come potrebbe la S.I.A.E. stessa
essere legittimata ad incassare soldi se lo stesso autore non li vuole, ma
sopratutto come potrebbe la Siae ripartire compensi che non esistono.

In conclusione, alla stregua di quanto esposto riteniamo di dover ribadire
la totale estraneita' del Software Libero agli obblighi previsti dalla
Legge "48/2000 e del suo Regolamento d'attuazione.
E' pertanto auspicabile un'interpretazione "autentica" da parte degli
Uffici centrali della S.I.A.E, affiche' sia fatta chiarezza sulle
situazioni qui riportate.  

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Fiducioso in un vostro contributo.
Ciao
Donato