[Diritto] Proposta di conclusioni da presentare alla Siae
Alessandro Rubini
rubini@gnu.org
Tue, 2 Oct 2001 12:49:20 +0200
Scusate la lunghezza. Non pretendo che questi commenti siano
applicati, e` solo un punto di vista diverso che gli autori del
documento possono far proprio o meno, a loro discrezione.
Ringrazio Donato e gli altri per l'ottimo lavoro svolto.
> Come vedrete abbiamo preferito non parlare di ipotesi esenzione (che
> eventualmente potrebbero costituire la nostra richiesta in "via
> subordinata".
Pero` il testo parla proprio di esenzione (pur non usando tale
termine), non capisco la differenza.
> "letteralita'", ma anche cercando di comprendere quelle che sono state le
> effettive "intenzioni del legislatore".
Perche` non dire subito "ratio"? Cosi` suona poco professionale, magari
per non ripetere ratio userei prima la forma giusta, ratio, e poi
quella informale (intenz...) per ragioni eufoniche (come direbbe pot).
> contrastare e reprimere le violazioni contro la pirateria delle opere
non pirateria, per favore. "ricodiamoci che i pirati sono quelli che
ammazzano la gente" (Giancarlo Livraghi). Si veda anche words-to-avoid.html.
Perche` non "copia illecita"?
> coloro che riproducono e distribuiscono siffatte opere senza averne
> versato il dovuto compenso all'autore delle stesse.
Questa forma naturalmente serve ad appoggiare la tesi esposta piu`
oltre, dove si fa esplicito riferimento solo al compenso economico,
pero` non mi suona affatto bene, sembra che io debba versare il
compenso nel momento in cui acquisisco l'opera; sembra cioe` che il
compenso all'autore e il costo dell'opera siano due cose separate. Al
lettore la frase suona sbagliato o perlomeno pressapochista. Direi
piuttosto "senza averne l'autorizzazione", a rischio di dover cambiare
il tono del discorso e la tesi.
Il problema del documento, piu` in generale, e` che l'autore di sw
libero non rinuncia allo sfruttamento economico (concetto che sebbene
vicino alla realta` suggerisce l'immagine del povero pirla fuori dal
mercato e quindi fuori dal mondo. Ma cosi` non e`, almeno non sempre,
e diffondere tale immagine risulta deleterio.
> La regolarizzazione della posizione viene effettuata dal preposto organo
> di intermediazione (S.I.A.E.) attraverso l'applicazione, salvo accordi
> diversi, di un contrassegno su supporti o confezioni contenenti opere
> protette.
Questo va bene anche se si dice "senza averne l'autorizzazione" sopra.
Altre cose invece andrebbero girate. In seguito sottolineo come
girerei la cosa. Non sono in grado di valutare l'effetto del cambio di
ottica sul lettore specificio (mr. siae), anche se credo renda il
testo piu` corretto.
> 1) Per aversi applicabilita' della normativa si
> dovra' manifestare un pregiudizio economico nei confronti degli autori;
"una volonta` di controllo della copia da parte degli autori"
> 2) La Legge non statuisce in merito alla tutela dei diritti personali
> dell'autore ma soltanto di quelli patrimoniali e, tra questi,
> limitatamente a quelli di sfruttamento economico;
"principalmente quelli di sfruttamento economico di ogni atto di
riproduzione dell'opera".
> Rispetto al punto 1 deve essere affrontato il caso in cui l'abuso non si
> verifichi allorquando sono gli stessi autori dell'opera a incoraggiarne la
> diffusione con qualsiasi mezzo.
si.
> Inoltre va' detto che se nella normalita'
> dei casi l'autore o il produttore non rinuncia ai diritti di utilizzazione
> economica, vi sono casi in cui l'autore vi rinunzia espressamente.
"non rinuncia all'utilizzazione economica di ogni atto di riproduzione
dell'opera, vi sono casi in cui l'autore permette ed incoraggia la
riproduzione da parte di terzi, in quanto la sua attivita` di autore non
e` svolta per fini meramente economici"
> Pertanto in questo caso c'e' ben poco da tutelare economicamente, non
> potendo affatto verificarsi il pregiudizio economico.
aggiungerei "relativo alla riproduzione dell'opera".
> pregiudizio economico al suo autore, ma sopratutto, non essendoci la
non potendosi applicare
> tradizionale distinzione tra originale e copia dell'opera, sarebbe un
> assurdo giuridico parlare di pirateria del Software Libero.
copia illecita
> Inoltre il Software Libero risponde ad una esigenza di carattere piu'
> generale che e' quella relativa alla diffusione della cultura e per questo
> meritevole di tutela.
questo e` importante, lo rafforzerei: "meritevole di tutela ed appoggio
da parte delle istituzioni, piuttosto che di ostacolo come nel caso
in esame" (fa schifo, vabbe`).
> La distribuzione del Software Libero avviene attraverso un unico
> canale, non e' concepibile l'apertura di un canale parallelo di
> commercializzazione dell'opera, non vi e' una distribuzione lecita e una
> illecita.
Questa non l'ho capita, la spiegazione finale di cosa siano i canali
non tiene, secondo me. Direi piuttosto:
"La distribuzione del Software Libero, per espressa volonta`
dell'autore, puo` essere effettuata tramite qualsiasi canale, dalla
commercializzazione su larga scala alla riproduzione individuale da
parte del cittadino. Proprio a causa della volonta` dell'autore,
espressa in accordo alla legge sul diritto d'autore, non sussiste il
caso di distribuzione illecita."
> Ne' va' dimenticato che il Software Libero non desta quel particolare
> allarme sociale rinvenibile nelle ipotesi che si vogliono giustamente
> reprimere con la emanazione della Legge 248/2000, non provoca in nessun
> modo episodi riconducibili al fenomeno della criminalita' organizzata.
Vero, ma lo spiegherei.
> Alla luce di quanto esposto e' ragionevole ritenere il Software Libero
> escluso dall'obbligo di contrassegnatura, sia nel caso in cui si dovesse
> intendere il bollino Siae come un attestato di genuita' del prodotto sia
> come un attestato di pagamento del diritto d'autore.
aggiungerei "nel caso in cui si dovesse intendere"
Piu` che "pagamento del" direi "rispetto del". Anche perche` a mio
avviso il diritto d'autore non e` il soldo elargito ma il concetto
in auge (chi e` auge?)
> E' facile rendersi
> conto che accantonare questi principi condurrebbe inevitabilmente, come
> abbiamo visto, a risultati assurdi e paradossali.
> Come puo' un autore che sviluppa Software Libero gratuito partecipare alla
> ripartizione dei compensi con la S.I.A.E.
aggiungere "relativi alla riproduzione dell'opera"
> , se a monte questi ha rinunciato
> ai diritti di utilizzazione economica,
"a tali diritti di ..." (cioe` quelli sulla copia)
> come potrebbe la S.I.A.E. stessa
> essere legittimata ad incassare soldi se lo stesso autore non li vuole, ma
"incassare compensi non richiesti dallo stesso autore" (il testo attuale
mi sembra molto poco professionale). Si nori pero` che non si puo`
pensare alle 100 (o 40 o quante sono/saranno) lire come un compenso.
La legge *non* dice che questo e` il compenso da ripartire tra gli autori.
Questo paragrafo, che termina cosi`:
> sopratutto come potrebbe la Siae ripartire compensi che non esistono.
andrebbe secondo me eliminato, perche` dimostra una sostanziale
incomprensione della legge 248 e getta discredito su tutto il documento.
> E' pertanto auspicabile un'interpretazione "autentica" da parte degli
La siae puo` dare un'interpretazione autentica? Mi sembra molto
strano. Non sono un legale, ma mi sembra un grave errore. Auspicherei
piuttosto un comunicato ufficiale della SIAE che suggerisca
l'estraneita` del SL alla 248/2000, lasciando le interpretazioni,
autentiche e non, agli organismi preposti (e non alla siae che e` solo
un esecutore -- la cui opinione ovviamente ha un peso consultivo, ma
non un peso normativo).
> Fiducioso in un vostro contributo.
L'hai voluto, mo te lo cucchi :)
--
Quello che scrivo rappresenta solo il mio personale punto di vista,
non rispecchia l'opinione di organizzazioni di cui faccio o ho fatto parte.