[Diritto] proposta di progetto

Carlo Strozzi carlos@scriptaworks.com
Wed, 24 Oct 2001 17:16:54 +0200


On Wed, Oct 24, 2001 at 03:14:15PM +0200, Marco Tanini wrote:
(...)
> Esatto!! Loro lo scrivono (insieme a tutte le case di software americane e a
> tutte le fondazioni open source, FSF in testa) ma una simile clausola in
> Italia non vale proprio niente! La clausola di "non garanzia" è una tipica
> clausola vessatoria disciplinata dall'articolo 1341 del codice civile, il
> quale, al comma 2, recita testualmente: "In ogni caso non hanno effetto, se
> non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che
> stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, *limitazioni di
> responsabilità* (...), *limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni*".

Se uno acquista un programma, sia free che non, normalmente non accetta
le condizioni per iscritto. Se però il programma (o il servizio che
utilizza programmi) viene fornito a fronte di un contratto allora la
firma c'è. Io ad esempio fornisco servizi ed applicazioni ad-hoc, e
quindi la sottoscrizione di un contratto avviene fisicamente, con
accettazione esplicita delle eventuali clausole. Cambia qualcosa ?

ciao,
carlo
-- 
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