[Diritto] Re: Diritto digest, Vol 1 #64 - 9 msgs
Marco Tanini
studio@marcotanini.it
Wed, 24 Oct 2001 18:15:40 +0200
> Come si può vedere in materia contrattuale non è sufficiente che le due
parti
> contraenti abbiano cittadinanza italiana se si è in presenza di un
elemento
> di estraneità (la GPL in lingua inglese o altro conratto in lingua
straniera)
> per vedere applicate le norme di applicazione necessaria che tutelano i
> consumatori. Tutto ciò anche se l'art. 17 della legge 218/95 prevede la
> prevalenza delle norme di applicazione necessaria italiana sul diritto
> straniero. Però essendo questa norma di carattere generale e l'art. 5 Conv
di
> Roma a natura speciale, è lampante la prevalenza di quest'ultimo. (senza
> voler tirare in ballo altri criteri di gerarchia delle fonti per cui
sarebbe
> comunque prevalente quest'ultima disposizione in quanto derivante da
> normativa internazionale)
E' giustissimo, il legame giuridico che impone l'applicazione di una
normativa di protezione non è dato solo dalla cittadinanza, esistendo altri
criteri di collegamento. Il mio voleva solo essere un esempio.
> Ancora vero, però qui entrerebbe in gioco la questione da me esposta
> nell'altro post odierno e cioé: è possibile considerare l'applicazione
della
> GPL in inglese come scelta implicita della legge applicabile? Se sì, nel
caso
> i contraenti siano entrambi italiani residenti in Italia e il contratto
debba
> essere eseguito all'estero, è lecita tale scelta? A mio modo di vedere, se
> una delle parti è un consumatore e non si rientra nell'art. 5 della Conv.
di
> Roma, la risposta deve essere sì,
Qui non sono sicuro. Infatti, se da una parte sono quasi sicuro che la
scvelta della lingua sia un valido indizio per presumere che le parti
abbiano voluto regolare il loro rapporto con un diritto diverso (nel caso
della GPL con il diritto anglosassone), dall'altra parte sono altrettanto
convinto che la scelta (non solo implicita ma anche esplicita) di tale
diritto straniero, qualora sortisca l'effetto di privare uno dei contraenti
di una forma più accentuata di tutela, non possa essere difesa
giudizialmente, nonostante trovi il proprio fondamento giuridico in una
convenzione internazionale. In definitiva, questo è proprio lo scopo delle
normative di "applicazione necessaria".
Inoltre la scelta del diritto straniero mal si concilierebbe, nella pratica,
con la necessità di rivolgersi per un'eventuale tutela al giudice italiano
(un foro competente diverso sarebbe ancora una volta vessatorio e quindi
richiederebbe la specifica approvazione; inoltre non può essere esercitato
contro il consumatore, il cui foro è inderogabile per legge). Infatti, con
tutta l'alea che circonda una decisione basata sul diritto straniero, che
non solo il Giudice ma anche gli avvocati non conoscono, salvo forse alcuni
PROBABILMENTE ASSAI COSTOSI :-), o il contenzioso su un contratto redatto in
lingua inglese viene anche deciso sulla base del diritto inglese o, se così
non dovesse essere, non si vede quale vantaggio avrebbe avuto il predisporlo
con una liungua idversa dall'italiano. Infatti, ci troveremmo di fronte ad
una causa ordinaria italiana, deicsa da un nostro giudice nazionale, che ha
come unica particolarità quella di dover essere decisa leggendo contratti
scritti in un'altra lingua...
> se entrambi i contraenti sono professionisti, dovremmo aspettare
> per vedere se il giudice definirebbe
> l'esistenza di una particolare norma di applicazione necessaria oppure no.
> Del resto anche la normativa sulla clausola vessatoria è di applicazione
> necessaria fin tanto che è considerata tale a livello giurisprudenziale. E
> dato che da noi non vale la norma del precedente...
>
E' vero.
> Sarebbe però corretto mantenere la discussione anche su questa lista,
perché,
> non so gli altri lettori, ma io sono particolarmente interessato agli
> **strumenti di protezione e diffusione legale e economica del software
> libero**, usando una dizione che mi piace molto.
>
Naturalmente. Parlavo di questo quando dicevo che le conclusioni di un
eventuale incontro "personale" sarebbero state postate.
Saluto a tutti
Marco Tanini