[Diritto] Linux Day e bollini SIAE

Donat diemmenic@tiscalinet.it
Sun, 28 Oct 2001 18:51:32 +0100 (CET)


On Sat, 27 Oct 2001, Alceste Scalas wrote:

> Ciao a tutti,
>=20
> come saprete,  il 1 Dicembre si  svolgera` in tutta  Italia il Linux
> Day  (http://www.linux.it/LinuxDay).    Si  tratta  di   una  grande
> occasione per diffondere tra le persone la conoscenza di GNU/Linux e
> del Software Libero.=20
>=20
> Purtroppo, la  cara legge 248/2000  sui bollini SIAE  sembra rendere
> completamente impossibile la  libera duplicazione e distribuzione di
> CD contenenti  GNU/Linux o altro  materiale Libero.  Una  delle piu`
> importanti "attrattive" del Linux Day sembra quindi irrealizzabile.
>=20
> A questo punto, avrei  alcune domande sull'applicazione della legge,
> che riguardano in  particolare il caso di una  installfest (che vari
> LUG vorrebbero organizzare durante il Linux Day):
>=20
> 1. il testo del decreto attuativo della legge 248/2000 afferma:
>=20
>    # Art. 5. Supporti contenenti programmi per elaboratore
>    # ovvero multimediali
>    #=20
>    #     1. Ai fini dell'applicazione del comma 1 dell'articolo
>    #     181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come
>    #     introdotto dall'articolo 10 della legge 10 agosto 2000,
>    #     n. 248, per supporti contenenti programmi per elaboratore
>    #     ovvero multimediali si intendono i supporti comunque
>    #     confezionati contenenti programmi destinati ad essere
>    #     posti in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a
>    #     fini di lucro ed in particolare: [...]=20
>=20
>    Questo  permette  di  escludere  dalla bollinatura  eventuali  CD
>    duplicati  e distribuiti al  pubblico durante  il Linux  Day?  In
>    effetti, tale distribuzione non avrebbe nessun fine di lucro...=20
>=20
> 2. Se  la  risposta  alla  domanda  precedente  fosse  negativa,  e`
>    possibile  effettuare   delle  installazioni  di   GNU/Linux  sui
>    computer del pubblico, utilizzando _un_solo_ CD bollinato (magari
>    acquistato in edicola), che _non_ verra` poi duplicato?

Il punto e' che finora non si ravvisano nei testi normativi che si
sono occupati della materia delle specifiche esenzioni-esclusioni nei
confronti del Software rilasciato con licenza GNU-GPL.
Pertanto l'unica cosa sicura e' che la cessione a titolo gratuito di
Software rilasciato con tali licenze mette al riparo da eventuali rischi
legali.

Inoltre nel recente incontro tenutosi con la Siae, Marco Presi pose
all'attenzione dei presenti il quesito da te posto, e cioe' se=20
si dovesse considerare contrassegnabile il supporto contenente Software
Libero distribuito, nel corso di manifestazioni pubbliche, dietro la
corresponsione di un'offerta libera.
Ebbene la risposta della Siae e' stata affermativa.

Inoltre nella tua mail hai riportato il testo previsto nell'art. 5
del regolamento, ma non dimenticare che esiste anche l'art. 13 della
Legge 248 che ti riporto nella sua prima parte:=20

Art. 13

1. L'articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, =E8 sostituito da=
l seguente:

=ABArt. 171-bis. - 1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto,
programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende,
detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione
programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Societ=E0 italiana
degli autori ed editori (SIAE), =E8 soggetto alla pena della reclusione da
sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta
milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo
inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o
l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un
programma per elaboratori. La pena non =E8 inferiore nel minimo a due anni
di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto =E8 di rilevante
gravit=E0.

=20
> 3. il testo del decreto attuativo della legge 248/2000 afferma:
>=20
>    #     3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'articolo
>    #     181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, i supporti
>    #     contenenti programmi per elaboratore ovvero multimediali:
>    #     [...]=20
>    #       c) distribuiti mediante scaricamento diretto (download)
>    #       e conseguente installazione sul personal computer
>    #       dell'utente attraverso server o siti Internet se detti
>    #       programmi non vengano registrati a scopo di profitto in
>    #       supporti diversi dall'elaboratore personale
>    #       dell'utente, salva la copia privata;
>=20
>    Supponiamo che un  LUG organizzi una LAN, a  cui appartiene anche
>    un computer collegato  Internet, sul quale si trovano  p. es.  le
>    ISO di  diverse distribuzioni.   I computer del  pubblico possono
>    connettersi a questa LAN, e scaricare le ISO dal suddeto computer
>    (che  e`,  a tutti  gli  effetti,  un  server Internet).   Questo
>    "trucco"   (piuttosto  ridicolo,   a  dire   il   vero)  permette
>    l'esenzione dal bollino?

Questo alla luce della normativa vigente mi sembra un ottimo espediente
elusivo.
Comunque, a scanso di equivoci nessuno vieta, fintanto che al S.L. non
sia riconosciuta la dovuta esclusione, di presentare come la Legge prevede
una dichiarazione identificativa sostitutiva (prima di 10 giorni dalla data
in cui si intende diffondere il software) tra l'altro senza oneri per il ri=
chiedente,
al fine di rendere i propri supporti esenti dal contrassegno.
Sinceramente non so' se in questo caso una copia del programma debba essere
depositata ex Legge 518 presso lo speciale registro tenuto sempre dalla
Siae.
=20
> Ciao, e grazie in anticipo,
>=20
> Alceste

Ciao
Donato