[Diritto] Linux Day e bollini SIAE

Alceste Scalas tjoad@gmx.it
Sun, 28 Oct 2001 20:17:04 +0100


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On Sun, Oct 28, 2001 at 06:51:32PM +0100, Donat wrote:
> Il punto e' che finora non si ravvisano nei testi normativi che si
> sono occupati della materia delle specifiche esenzioni-esclusioni nei
> confronti del Software rilasciato con licenza GNU-GPL.
> Pertanto l'unica cosa sicura e' che la cessione a titolo gratuito di
> Software rilasciato con tali licenze mette al riparo da eventuali rischi
> legali.
>=20
> Inoltre nel recente incontro tenutosi con la Siae, Marco Presi pose
> all'attenzione dei presenti il quesito da te posto, e cioe' se=20
> si dovesse considerare contrassegnabile il supporto contenente Software
> Libero distribuito, nel corso di manifestazioni pubbliche, dietro la
> corresponsione di un'offerta libera.
> Ebbene la risposta della Siae e' stata affermativa.

Insomma, e`  necessario offrire gratuitamente  i supporti contenenti
il software.   E se, durante la distribuzione,  venisse richiesto il
rimborso  del prezzo  del supporto  stesso (come  chiedeva  Elena in
un'altra e-mail), il bollino sarebbe richiesto?=20

Inoltre, ecco  una e-mail passata su  lug@lists.linux.it, spedita da
Francesco Casalena, coordinatore del LUG "Il Pinguino":

    > I bollini sono purtroppo necessari.=20
    >
    > [...] vi rendo
    > nota la mia esperienza: alla Fiera ARI di Pescara del 2000
    > venne al nostro stand la Polizia Postale e volle controllare=20
    > non solo che applicassimo i bollini su ogni distro-cd che (del
    > tutto gratuitamente) davamo ai visitatori, ma pure tutta (!!!)=20
    > la documentazione che la SIAE ci aveva rilasciato per concedere
    > i bollini.  E l'anno scorso l'interpretazione della legge non
    > era neppure uscita...=20

Questo comportamento della Polizia Postale e` giustificato dal fatto
che, all'epoca,  il regolamento  attuativo della legge  248/2000 non
era stato ancora pubblicato?

> Inoltre nella tua mail hai riportato il testo previsto nell'art. 5
> del regolamento, ma non dimenticare che esiste anche l'art. 13 della
> Legge 248 che ti riporto nella sua prima parte:=20
>=20
> Art. 13
>=20
> 1. L'articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, =E8
> sostituito dal seguente:
>=20
> =ABArt. 171-bis. - 1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto,
> programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende,
> detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione
> programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Societ=E0 italia=
na
> degli autori ed editori (SIAE), =E8 soggetto alla pena della reclusione da
> sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta
> milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo
> inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o
> l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un
> programma per elaboratori. La pena non =E8 inferiore nel minimo a due anni
> di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto =E8 di rilevan=
te
> gravit=E0.

A  scanso   di  equivoci:  posto   che  i  CD   vengano  distribuiti
gratuitamente,  tu non  vedi il  rischio che  questo  articolo venga
applicato, vero? :-)

> > 3. il testo del decreto attuativo della legge 248/2000 afferma:
> >=20
> >    #     3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'articolo
> >    #     181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, i supporti
> >    #     contenenti programmi per elaboratore ovvero multimediali:
> >    #     [...]=20
> >    #       c) distribuiti mediante scaricamento diretto (download)
> >    #       e conseguente installazione sul personal computer
> >    #       dell'utente attraverso server o siti Internet se detti
> >    #       programmi non vengano registrati a scopo di profitto in
> >    #       supporti diversi dall'elaboratore personale
> >    #       dell'utente, salva la copia privata;

Questa parte del regolamento attuativo mi fa sorgere un altro dubbio
interpretativo:  essa,  infatti,  dichiara  bollinabili anche  i  CD
duplicati e  distribuiti senza  fine di lucro  (si parla  infatti di
"scopo di profitto").

Ma allora, come interpretare  questo passaggio della legge, rispetto
al fatto  che la  stessa legge, poco  prima, dice che  "per supporti
contenenti programmi  per elaboratore [...] si  intendono i supporti
[...]  contenenti programmi destinati  ad essere [...] ceduti in uso
[...] a fini di _lucro_"?

Agli occhi di un profano come me, sembra che:

1. un CD  bollinato (p.  es.  allegato ad  una rivista)  puo` essere
   duplicato e  distribuito senza  bollino, se non  vi sono  fini di
   lucro;

2. una  ISO  scaricata  da   Internet,  invece,  _non_  puo`  essere
   duplicata  e distribuita senza  bollino, anche  se _non_  vi sono
   fini di lucro.

Dato che  la cosa  mi sembra abbastanza  ridicola, e  potrebbe avere
implicazioni  che  a  me  sfuggono,  volevo chiedere  il  parere  di
qualcuno che "ci capisce"... :-)

Ciao, e grazie mille per le risposte,

Alceste
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