[Diritto] Linux Day e bollini SIAE
Donat
diemmenic@tiscalinet.it
Sun, 28 Oct 2001 23:47:16 +0100 (CET)
On Sun, 28 Oct 2001, Alceste Scalas wrote:
> Insomma, e` necessario offrire gratuitamente i supporti contenenti
> il software.
Naturalmente intendi dire il Software Libero.
> E se, durante la distribuzione, venisse richiesto il
> rimborso del prezzo del supporto stesso (come chiedeva Elena in
> un'altra e-mail), il bollino sarebbe richiesto?=20
Cerchero' di essere piu' chiaro e di esporre brevemente cosa dicono le
norme:
Se decidi di distribuire un supporto contenente software devi
mettere il bollino in modo che questo rappresenti la genuita' del prodotto
ovvero una situazione di regolarita' nei confronti dei diritti d'autore.
Naturalmente la distribuzione dovra' avvenire con finalita' di lucro che
possono essere riassunte come quei vantaggi patrimoniali conseguenti
direttamente dalla commercializzazione. In questo caso non vi rientra
certamente il mero rimborso del prezzo del cd-rom, A rigor di logica se
intendi distribuire non a scopo di lucro, il Software del quale detieni i
diritti non metti il bollino. Se invece tu non detieni questi diritti e
decidi di duplicare il Software su supporti non bollinati allora viene
richiamato il concetto di profitto (tanto che il regolamento, rispetto
alla Legge 248 ha dovuto esplicitamente dire che la copia domestica non e'
soggetta a bollinatura).
=20
=20
> Inoltre, ecco una e-mail passata su lug@lists.linux.it, spedita da
> Francesco Casalena, coordinatore del LUG "Il Pinguino":
>=20
> > I bollini sono purtroppo necessari.=20
> >
> > [...] vi rendo
> > nota la mia esperienza: alla Fiera ARI di Pescara del 2000
> > venne al nostro stand la Polizia Postale e volle controllare=20
> > non solo che applicassimo i bollini su ogni distro-cd che (del
> > tutto gratuitamente) davamo ai visitatori, ma pure tutta (!!!)=20
> > la documentazione che la SIAE ci aveva rilasciato per concedere
> > i bollini. E l'anno scorso l'interpretazione della legge non
> > era neppure uscita...=20
>=20
> Questo comportamento della Polizia Postale e` giustificato dal fatto
> che, all'epoca, il regolamento attuativo della legge 248/2000 non
> era stato ancora pubblicato?
Da quello di cui sono a conoscenza gli organi delegati al controllo
sono la Siae e la Guardia di Finanza (ma non ho approfondito questo
aspetto).
=20
> > Inoltre nella tua mail hai riportato il testo previsto nell'art. 5
> > del regolamento, ma non dimenticare che esiste anche l'art. 13 della
> > Legge 248 che ti riporto nella sua prima parte:=20
> >=20
> > Art. 13
> >=20
> > 1. L'articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, =E8
> > sostituito dal seguente:
> >=20
> > =ABArt. 171-bis. - 1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitt=
o,
> > programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, ven=
de,
> > detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione
> > programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Societ=E0 ital=
iana
> > degli autori ed editori (SIAE), =E8 soggetto alla pena della reclusione=
da
> > sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta
> > milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo
> > inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o
> > l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un
> > programma per elaboratori. La pena non =E8 inferiore nel minimo a due a=
nni
> > di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto =E8 di rilev=
ante
> > gravit=E0.
>=20
> A scanso di equivoci: posto che i CD vengano distribuiti
> gratuitamente, tu non vedi il rischio che questo articolo venga
> applicato, vero? :-)
Se il CD che verra' distribuito gratuitamente contiene opere d'autore per
le quali non sussiste l'obbligo della bollinatura (quando si cede non a fin=
e
di lucro) allora secondo me e' O.K.
=20
> > > 3. il testo del decreto attuativo della legge 248/2000 afferma:
> > >=20
> > > # 3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'articolo
> > > # 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, i supporti
> > > # contenenti programmi per elaboratore ovvero multimediali:
> > > # [...]=20
> > > # c) distribuiti mediante scaricamento diretto (download)
> > > # e conseguente installazione sul personal computer
> > > # dell'utente attraverso server o siti Internet se detti
> > > # programmi non vengano registrati a scopo di profitto in
> > > # supporti diversi dall'elaboratore personale
> > > # dell'utente, salva la copia privata;
>=20
> Questa parte del regolamento attuativo mi fa sorgere un altro dubbio
> interpretativo: essa, infatti, dichiara bollinabili anche i CD
> duplicati e distribuiti senza fine di lucro (si parla infatti di
> "scopo di profitto").
>=20
> Ma allora, come interpretare questo passaggio della legge, rispetto
> al fatto che la stessa legge, poco prima, dice che "per supporti
> contenenti programmi per elaboratore [...] si intendono i supporti
> [...] contenenti programmi destinati ad essere [...] ceduti in uso
> [...] a fini di _lucro_"?
>=20
> Agli occhi di un profano come me, sembra che:
>=20
> 1. un CD bollinato (p. es. allegato ad una rivista) puo` essere
> duplicato e distribuito senza bollino, se non vi sono fini di
> lucro;
La duplicazione invoca la finalita' di profitto.
=20
> 2. una ISO scaricata da Internet, invece, _non_ puo` essere
> duplicata e distribuita senza bollino, anche se _non_ vi sono
> fini di lucro.
Giusto.
=20
> Dato che la cosa mi sembra abbastanza ridicola, e potrebbe avere
> implicazioni che a me sfuggono, volevo chiedere il parere di
> qualcuno che "ci capisce"... :-)
Speriamo intervengano anche altri, al primo dicembre manca poco.
=20
> Ciao, e grazie mille per le risposte,
>=20
> Alceste
Ciao
Donato