[Diritto] I miei commenti al regolamento

Leandro Noferini lnoferin@cybervalley.org
Tue, 04 Sep 2001 18:06:59 +0200


Ciao a tutti,

vi mando i miei "commenti" al regolamento. 

Vi spiego il  senso delle virgolette: questi commenti  saranno più che
altro un modo per cercare di capire come poter far convivere il SL con
questa legge e  non tanto un'analisi di quanto  sia giusto o sbagliato
il tutto. Questo non perché io  abbia cambiato idea su tutta la legge,
che  rimane un'immane  bischerata,  ma perché  allo  stato delle  cose
(legge  approvata,  regolamento  pubblicato,  forze in  campo)  rimane
secondo me  abbastanza velleitario pensare di  poter cambiare qualcosa
dei testi che abbiamo di fronte. 

Inoltre mi  pare che  i commenti che  sono circolati abbiano  già reso
abbastanza l'idea di quel che se ne può pensare da queste parti. 

Mi  concentrerò  perciò sulla  ricerca  di  qualche  via di  fuga  dal
bollino. 

I miei commenti stanno sulle righe che cominciano con il trattino. 

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DECRETO  DEL PRESIDENTE  DEL CONSIGLIO  DEI MINISTRI  11  luglio 2001,
n.338

- Innanzitutto notare che la cosa è vecchia già di almeno due mesi. 

   Sentita  la   Società  italiana   degli  autori  e   degli  editori
   (S.I.A.E.);

- E già

   Sentite le associazioni di categoria interessate;

- Sarebbe  interessante sapere  chi  esattamente è  stato sentito,  io
- conosco solo  il direttore di Inter.net,  Michele di Pisa  o come si
- chiama. C'è qualcuno che conosce altri nomi?

   Art. 1.
   Ambito di applicazione

   1. Il  presente  regolamento  disciplina,  ai  sensi  dell'articolo
	  181-bis  della legge  22 aprile  1941, n.  633,  come modificato
	  dalla  legge 18  agosto  2000, n.  248,  le caratteristiche  del
	  contrassegno,  ivi   comprese  le  dichiarazioni  identificative
	  sostitutive del  contrassegno medesimo, da  apporre sui supporti
	  di  cui  al  comma  1  del medesimo  articolo  181-bis  prodotti
	  successivamente  all'entrata  in  vigore della  medesima  legge,
	  nonché la  collocazione e i tempi  per il suo  rilascio da parte
	  della Società italiana degli autori e degli editori (S.I.A.E.).

- E tutto ciò mi pare ovvio. 

   2. Sono  legittimamente circolanti,  ai sensi  del  citato articolo
	  181-bis della legge 22 aprile 1941, n.  633, i supporti prodotti
	  entro la data  di entrata in vigore della  legge 18 agosto 2000,
	  n. 248, purché conformi  alla legislazione previgente in materia
	  di contrassegno e di tutela del diritto d'autore.

- Questo invece è scontato. 

   Art. 2.
   Caratteristiche e tipologia di contrassegno

   1. Il  contrassegno contiene il  titolo dell'opera  per la  quale è
	  stato  richiesto,  il nome  dell'autore,  del  produttore o  del
	  titolare del diritto d'autore,  un numero progressivo, nonché la
	  destinazione  del  supporto  alla   vendita,  al  noleggio  o  a
	  qualsiasi altra forma di distribuzione.

- Già  qui  cominciano  i  casini.  Come faremo  a  spiegare  l'immane
- quantità  di  autori che  stanno  dentro  una normale  distribuzione
- Linux? Ovviamente il problema è  comune anche ad altri, tanto che ci
- hanno pensato, come si legge nel punto successivo.

   2. Per ragione  di speditezza e  di semplicità delle  operazioni di
	  rilascio,   tenuto  conto   delle   esigenze  specifiche   della
	  produzione   industriale   e   del  sistema   distributivo,   il
	  contrassegno  può  non  contenere l'indicazione  dettagliata  di
	  alcuni degli elementi  indicati al comma 1. In  tale ipotesi, il
	  contrassegno deve comunque recare il riferimento al produttore o
	  al duplicatore  dell'opera e un numero  progressivo che consenta
	  di risalire ai dati non  espressi, anche con riferimento ai dati
	  identificativi dei soggetti richiedenti il servizio.

- E qui ci  siamo e cominciamo a  vedere un po' di luce,  in quanto si
- parla di "duplicatore". Espliciterò la mia idea più avanti.

   Art. 3.
   Collocazione del contrassegno
   1. Il  contrassegno è  applicato,  di norma,  sulla confezione  del
	  supporto   in   modo  tale   da   risultare   visibile  e   reca
	  caratteristiche   tali  da  non   poter  essere   rimosso  senza
	  danneggiamento o trasferito su altro supporto.

- Ovvio

   2. Nel  caso  di  supporti  destinati  al  noleggio,  è  consentita
	  l'apposizione del contrassegno sui supporti medesimi.

- Ah, già, le videocassette (BlackBlock? No, BlockBuster!)

   3. Ai  fini delle  modalità  di apposizione  del contrassegno  sono
   4. Nei casi  in cui  le modalità  di cui al  comma 1  non risultino

- Fuffa

   Art. 4.
   Rilascio del contrassegno

   1. I  contrassegni   sono  rilasciati  entro   dieci  giorni  dalla
      ricezione della richiesta degli interessati.
   2. Gli  interessati presentano  apposita  richiesta su  modulistica
      predisposta dalla S.I.A.E.,  anche per via telematica, corredata
      della documentazione e  delle eventuali dichiarazioni necessarie
      a  dimostrare  la  liceità   dei  supporti.  La  richiesta  deve
      contenere comunque tutti i dati relativi all'opera, agli autori,
      agli aventi diritto originari,  ai titolari dei diritti connessi
      e   deve   essere  corredata   da   dichiarazione  di   avvenuta
      acquisizione   dei  diritti   di  sfruttamento   da   parte  del
      richiedente.  La  S.I.A.E.   può  richiedere  la  documentazione
      comprovante l'effettiva acquisizione dei diritti ed un esemplare
      del supporto da vidimare.

- Qui  cominciamo a  vedere  cosa effettivamente  possiamo  fare e  si
- delinea meglio  il ruolo della SIAE: non  una semplice distributrice
- di  bollini e neanche  compiti polizieschi  ma compiti  di controllo
- della liceità di ciò che  viene chiesto.  Da quel che capisco questo
- è il primo punto molle, cioè un piccolo varco da cui passare.

- Quello che  voglio dire è che se  alla SIAE si rendono  conto che la
- distribuzione  del   SL  è  intrinsecamente   diversa  dal  software
- "normale" abbiamo già fatto tanta strada.

   3. Il rilascio del contrassegno può essere differito per un massimo
   4. La S.I.A.E. può comunque sospendere il rilascio dei contrassegni

- Fuffa

   5. Quando si renda necessario  differire o sospendere le operazioni
      di  rilascio  dei  contrassegni,  la S.I.A.E.  dà  comunicazione
      all'interessato   nei  dieci   giorni   dalla  ricezione   della
      richiesta.  La S.I.A.E.  può altresì  rifiutare il  rilascio dei
      contrassegni per mancanza o  incompletezza di uno degli elementi
      della  richiesta indicati  al  comma 2,  nonché  per la  mancata
      indicazione degli elementi contenuti nella attestazione prevista
      dal comma  2 dell'articolo 181-bis  della legge 22  aprile 1941,
      n. 633.  Nel caso  di richieste di  quantitativi particolarmente
      elevati di  contrassegni il  rilascio dei medesimi  può avvenire
      oltre il  termine indicato sulla base di  scaglioni definiti tra
      la S.I.A.E. e i soggetti richiedenti. 

- Come  si vede  i compiti  di controllo  sono precisati  e permettono
- anche la sospensione della fornitura dei bollini, il che corrisponde
- alla sospensione della distribuzione.

   6. La S.I.A.E.,  ai sensi del  comma 6 dell'articolo  181-bis della
      legge  22  aprile  1941,  n. 633,  definisce  specificamente  le
      modalità per  l'affidamento al richiedente o al  terzo da questi
      delegato, della apposizione materiale del contrassegno, e per la
      relativa     rendicontazione      dell'attività     svolta     e
      dell'utilizzazione del materiale consegnato, con ogni facoltà di
      verifica da parte della S.I.A.E. 

- Questa è per chi produce effettivamente i cd.

   7. La   S.I.A.E.,  ai  sensi   del  terzo   periodo  del   comma  6
      dell'articolo  181-bis della  legge 22  aprile 1941,  n.  633, è
      tenuta  a  stabilire i  tempi  e  le  modalità della  preventiva
      notizia   che  l'importatore   deve   fornire  con   riferimento
      all'ingresso dei  prodotti nel territorio  nazionale, in accordo
      con  le organizzazioni  interessate.  L'importatore richiede  il
      rilascio dei contrassegni ai sensi  del comma 2 e comunque entro
      i trenta giorni successivi all'importazione dei supporti.

- Questo  invece  è   un  bel  casino  per  chi   volesse  portare  cd
- dall'estero. Già nella legge era scritto e qui viene ribadito.

   Art. 5.
   Supporti contenenti programmi per elaboratore ovvero multimediali

- E qui veniamo a noi. 

   1. Ai  fini  dell'applicazione del  comma  1 dell'articolo  181-bis
      della   legge  22   aprile   1941,  n.   633,  come   introdotto
      dall'articolo  10  della  legge  10  agosto 2000,  n.  248,  per
      supporti    contenenti   programmi   per    elaboratore   ovvero
      multimediali  si  intendono  i  supporti  comunque  confezionati
      contenenti programmi  destinati ad  essere posti in  commercio o
      ceduti  in  uso  a  qualunque  titolo  a fini  di  lucro  ed  in
      particolare:

- Il mondo tutto.

	  a)   i  programmi   aventi  carattere   di   sistema  operativo,
	     applicazione o archivio di contenuti multimediali prodotti in
	     serie  sui supporti  di  cui al  comma  1, fruibili  mediante
	     collegamento e lettura  diretta del supporto, quali dischetti
	     magnetici (floppy  disk), CD  ROM, schede di  memoria (memory
	     card),  o  attraverso   installazione  mediante  il  medesimo
	     supporto su  altra memoria di massa  destinata alla fruizione
	     diretta mediante personal computer;

- Ma proprio tutto. 

      b)  i programmi  destinati  alla lettura  ed  alla fruizione  su
	     apparati  specifici  per  videogiochi,  quali  playstation  o
	     consolle   comunque   denominati,   ed   altre   applicazioni
	     multimediali quali player audio o video.

- I soldi sono là. 

   2. Sono  comunque   ricompresi  nell'ambito  di   applicazione  del
	  presente   regolamento  i   programmi  per   elaboratore  ovvero
	  multimediali   contenenti  applicazioni   di   tipo  videogioco,
	  enciclopedia ovvero  dizionario, destinati a  qualsivoglia forma
	  di  intrattenimento   o  per  fruizione  da   parte  di  singoli
	  utilizzatori  o  di  gruppi  in  ambito  privato,  scolastico  o
	  accademico.

- Gli elenchi telefonici ci rientrano. 

- Domanda: e se  uno fa un semplice elenco, senza  neanche una riga di
- codice compilato sopra?

   3. Sono esclusi  dall'ambito di applicazione  dell'articolo 181-bis
      della  legge  22 aprile  1941,  n.  633,  i supporti  contenenti
      programmi per elaboratore ovvero multimediali:

- E qui veniamo al lavoro delle lobby.

	  a)  accessoriamente  distribuiti  nell'ambito della  vendita  di
	     contratti  di licenza  d'uso multipli  sulla base  di accordi
	     preventivamente conclusi con la S.I.A.E.;

- MMMMM, c'è  un nome  di nove  lettere che comincia  per M  e finisce
- icrosoft che non mi vuol venire in mente.

	  b) distribuiti  gratuitamente dal  produttore e comunque  con il
	     suo   consenso,   in  versione   parziale   ed  a   carattere
	     dimostrativo;

- Lo shareware, il freeware e  altre amenità. Purtroppo per noi non ci
- rientriamo perché  i nostri programmi sono  completi e assolutamente
- funzionanti e quindi ciccia.

     c)  distribuiti   mediante  scaricamento  diretto   (download)  e
	     conseguente  installazione sul personal  computer dell'utente
	     attraverso  server o  siti  Internet se  detti programmi  non
	     vengano registrati  a scopo  di profitto in  supporti diversi
	     dall'elaboratore   personale  dell'utente,  salva   la  copia
	     privata;

- Già, il futuro (?) è l'aggiornamento via rete. 

     d)  distribuiti  esclusivamente dal  produttore  al  fine di  far
		funzionare o  per gestire specifiche  periferiche o interfacce
		(driver) oppure destinate all'aggiornamento del sistema o alla
		risoluzione di conflitti software  ed hardware se derivanti da
		software già installato;

- Evidentemente pareva  poco intelligente far aprire  tutte le scatole
- dei modem, mouse  e quant'altro per far mettere  il bollino sopra ai
- cd con dentro i driver. Insieme ci hanno messo anche le patch per NT
- (maligno) e non capisco bene il  perché, anche perché poi dopo se ne
- riparla .

     e)  destinati  esclusivamente  al  funzionamento  di  apparati  o
	    sistemi di telecomunicazione  quali modem o terminali, sistemi
	    GPRS  (general pocket  radio  service) o  inclusi in  apparati
	    audio/video  e  destinati  al  funzionamento  degli  stessi  o
	    inclusi in  apparati radiomobili cellulari, se  con i medesimi
	    confezionati e distribuiti  in quanto destinati esclusivamente
	    al funzionamento degli stessi;

- Anche qui non capisco perché ribadire ciò che sta scritto sopra. Che
- si volesse intendere i futuri programmi per i telefonini?

     f) inclusi  in apparati di produzione industriale,  di governo di
		sistemi di trasporto e mobilità, di impianti di movimentazione
		e trasporto merci o  in apparati destinati al controllo ovvero
		alla programmazione del  funzionamento di elettrodomestici, se
		con i medesimi confezionati  e distribuiti in quanto destinati
		esclusivamente al funzionamento degli stessi;

- Beh, in effetti, ad esempio,  i nuovi locomotori delle ferrovie sono
- pieni di software vari e  l'idea di vedere i macchinisti controllare
- che ci siano sopra i bollini della SIAE deve aver fatto riflettere.

     g) inclusi in  apparati di analisi biologica o  chimica ovvero di
		gestione  di   apparati  di  tipo  medico,   o  sanitario,  di
		misurazione  ed   analisi  se   con  i  medesimi   prodotti  e
		distribuiti    in   quanto    destinati    esclusivamente   al
		funzionamento degli stessi;

- E qui all'OTE biomedica sono contenti.

     h) destinati  esclusivamente alla funzione di  ausilio o supporto
	    per le persone disabili ai  sensi della legge 5 febbraio 1992,
	    n. 104. 

- Questa deve  essere d'obbligo.  Vado  a senso perché non  conosco la
- legge sui disabili.

   4. Ulteriori    ovvero   diverse   fattispecie    potranno   essere
      esplicitamente  incluse a  seguito di  specifici accordi  tra le
      associazioni  dei  produttori e  la  S.I.A.E. in  considerazione
      della evoluzione  tecnologica. Tali fattispecie  sono comunicate
      al Comitato  per la tutela della proprietà  intellettuale di cui
      alla legge 18 agosto 2000, n. 248.

- Ohhh, qui  si comincia a vedere  la luce. Si prevede  che ci possano
- essere delle eccezioni da stabilire via via. Altro buchetto.

   - Il comitato  per la tutela della proprietà  intellettuale è stato

- Questo comitato è interessante. 

   Art. 6.
   Dichiarazione identificativa sostitutiva del contrassegno

   1. Nei casi indicati dal  comma 3 dell'articolo 181-bis della legge
      22 aprile  1941, n. 633, il soggetto  interessato può richiedere
      l'assenso della S.I.A.E.   perché l'apposizione del contrassegno
      venga sostituita da  apposita dichiarazione identificativa. Tale
      dichiarazione non comporta oneri per il richiedente. 

- Eccoci  all'acqua, alla  vera voragine  che dobbiamo  aprire  per il
- nostro software.
- Ricordo che  il citato  articolo 3  è quello dove  si afferma  che è
- possibile evitare l'applicazione del bollino in alcuni casi solo per
- il software e solo per quello.
- Interessante anche  il fatto  che si dica  che la  dichiarazione non
- costerà niente.

   2. Nei casi previsti dal comma 1, il produttore del programma invia
      alla S.I.A.E.  la dichiarazione identificativa,  sostitutiva del
      contrassegno,  anche   in  via  cumulativa   con  riferimento  a
      determinate tipologie di supporti preventivamente indicati. Tale
      dichiarazione comprova la  legittimità dei supporti stessi anche
      ai fini  della tutela penale  di cui all'articolo  171-bis della
      legge 22  aprile 1941, n. 633, come  modificata dall'articolo 13
      della legge 18 agosto 2000, n. 248.

- Il  primo   grave  problema   che  abbiamo  è   che  qui   si  parla
- esclusivamente  di "produttore"  del  programma, e  non anche,  come
- segnalato più  sopra, di duplicatore. Ammettendo che  sia una svista
- (come parrebbe  visto che  più avanti si  introduce anche  la figura
- dell'"importatore") e che alla SIAE  ce la passino una stradina pare
- farsi vedere.

   3. La  dichiarazione  identificativa  autocertifica  la  conformità
      della  tipologia dei supporti  alle previsioni  di cui  al terzo
      comma dell'articolo 181-bis della  legge 22 aprile 1941, n. 633,
      e di  cui al  presente regolamento, e,  a tal fine,  contiene le
      seguenti informazioni:
   a) definizione sintetica della tipologia di prodotto informatico;

- Distribuzione Linux, andrà bene? 

   b) titolo del programma per elaboratore o multimediale;

- Debian woody

   c)  nome,   indirizzo  e  codice  fiscale   del  produttore  ovvero
	   dell'importatore;

- E  qui   insistono  con  il   produttore,  ma  si  parla   anche  di
- "importatore", cosa  che prima  non si era  fatto e  quindi potremmo
- passare per importatori.

   d)  tipo di supporto  con cui  il programma  viene commercializzato
      quali compact disk dischetti magnetici (floppy disk), etc.;

- Mettiamoceli  tutti, va'!   Una bella  Debian  su smart  card mi  ci
- piacerebbe proprio vederla!

   e)  tipo   di  commercializzazione  quali,   ad  esempio,  vendita,
      noleggio, abbinamento editoriale, etc.;

- Distribuzione gratuita.

   f) codice identificativo del prodotto;

- DebianAssoli?

   g)  descrizione   sintetica  di  qualsiasi   eventuale  dispositivo
      anticontraffazione,  sia esso  un  contrassegno fisico  visibile
      direttamente  sulla   confezione  (applicato,  accluso  mediante
      cellofanatura,  incorporato   nel  materiale  della  confezione,
      ovvero stampato sulla  stessa) ovvero presente all'interno della
      confezione (incluso con le medesime modalità di cui sopra in uno
      dei componenti del  pacchetto), ovvero incorporato nel programma
      come  caratteristica  funzionale  (controllo/inserimento  di  un
      numero  seriale, richiesta  di  registrazione irreversibile  dei
      dati del possessore, creazione di codice di accesso, marchiatura
      del   supporto,  controllo  di   una  periferica   tipo  "chiave
      hardware",   attivazione  mediante   parola   chiave  (password)
      univoca, etc. 

- GPL, LGPL, MPL, ArtisticLicense e via così. 

   4. Qualora i programmi contengano opere dell'ingegno tutelate dalla
      legge  22  aprile  1941,  n.  633,  o loro  brani  o  parti,  le
      dichiarazioni identificative  recano la loro  indicazione, anche
      in  via sintetica e  sono accompagnate  da una  dichiarazione di
      assolvimento dei corrispondenti diritti di autore.

- Questa non l'ho capita. 

   5. La  dichiarazione  identificativa  può essere  effettuata  anche
      cumulativamente per più tipi di programmi o nuove versioni di un
      programma  e deve  pervenire alla  S.I.A.E., in  carta semplice,
      completa di  eventuali allegati e  di un esemplare  del supporto
      commercializzato,  almeno  dieci  giorni  prima  della  data  di
      immissione  in  commercio o  di  importazione  dei supporti  nel
      territorio  nazionale.   L'invio   deve  essere  effettuato  con
      modalità idonea a  far constare la data di  ricevimento da parte
      della S.I.A.E.

- E noi gliela mandiamo. 

   6. Le disposizioni di cui al presente articolo sono dettate al solo
      fine di definire  l'ambito di applicazione dell'articolo 181-bis
      della citata  legge n. 633  del 1941, nonché  l'ambito operativo
      della dichiarazione  identificativa sostitutiva del contrassegno
      e lasciano  totalmente impregiudicata la  protezione del diritto
      d'autore e dei diritti  connessi, così come disposta dalla legge
      22  aprile   1941,  n.   633,  e   successive  modificazioni  ed
      integrazioni,   anche  in   relazione  alla   utilizzazione  non
      eccedente il cinquanta per cento delle opere intere.

- Ovvio!

   7. Le   dichiarazioni   identificative   previste   dal   comma   3
      dell'articolo 181-bis della legge 22  aprile 1941, n. 633, e dal
      presente articolo  riferite a supporti prodotti  o importati nel
      territorio  nazionale  nel periodo  ricompreso  tra  la data  di
      entrata in vigore  della legge 18 agosto 2000,  n. 248, e quella
      di entrata  in vigore  del presente regolamento  sono presentate
      alla S.I.A.E. dai produttori  o dagli importatori nel termine di
      novanta giorni  decorrenti dalla data  di entrata in  vigore del
      presente regolamento, secondo  le modalità indicate dal presente
      articolo.  In ogni caso  è attestata  da parte  dei dichiaranti,
      sotto la  relativa responsabilità, l'originalità  dei supporti e
      l'assolvimento  di  tutti   gli  obblighi  relativi  ai  diritti
      previsti dalla vigente normativa in materia di diritto d'autore,
      con ogni facoltà di verifica da parte della S.I.A.E.  Sono fatti
      salvi  in ogni caso  gli atti  e i  rapporti intervenuti  tra la
      S.I.A.E.  ed  i soggetti  indicati  dall'articolo 181-bis  della
      legge 22 aprile  1941, n. 633, a seguito  dell'entrata in vigore
      della legge 18 agosto 2000, n. 248.

- Fuffa, se non che si parla ancora di "importatore" come chi può fare
- la suddetta certificazione.

   Art. 7.
   Casi particolari

- Fuffa

Considerazioni  : ora  il  problema è  come  far sì  che  il SL  possa
				 continuare  ad essere  distribuito così  come abbiamo
				 fatto fin'ora.
				 Il problema,  posto in  questi termini, secondo  me è
				 irrisolvibile: la  legge e il  regolamento suo figlio
				 sono  stati  fatti ad  immagine  e somiglianza  della
				 distribuzione  delle corporazioni  e  quindi non  c'è
				 verso di rigirarli. 
				 Che fare? 
				 La mia  idea è  che chi  vuole far sì  che il  SL sia
				 ancora   distribuito  senza  l'obbligo   del  bollino
				 (Assoli  ad esempio,  ma  anche ditte,  riviste e  al
				 limite  persone  fisiche)  si facciano  avanti  quali
				 "importatori"   del  software   che   gli  interessa,
				 facciano la  tal dichiarazione  con tutti i  crismi e
				 chiedano alla SIAE di poter sostituire il bollino con
				 la dichiarazione sostitutiva, che è una tantum, per i
				 propri media. 
				 A quel punto si  mettono da qualche parte le immagini
				 iso  da  scaricare  e  si  dice che  chi  le  volesse
				 distribuire può  farlo senza necessità  di bollino in
				 quanto sostituito dalla dichiarazione di cui sopra. 
				 L'unico punto che non mi  torna della mia idea è come
				 fare se invece viene distribuito qualcos'altro?
=====================================================================

-- 
Ciao
leandro
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