[Diritto] I miei commenti al regolamento
Leandro Noferini
lnoferin@cybervalley.org
Tue, 04 Sep 2001 18:06:59 +0200
Ciao a tutti,
vi mando i miei "commenti" al regolamento.
Vi spiego il senso delle virgolette: questi commenti saranno più che
altro un modo per cercare di capire come poter far convivere il SL con
questa legge e non tanto un'analisi di quanto sia giusto o sbagliato
il tutto. Questo non perché io abbia cambiato idea su tutta la legge,
che rimane un'immane bischerata, ma perché allo stato delle cose
(legge approvata, regolamento pubblicato, forze in campo) rimane
secondo me abbastanza velleitario pensare di poter cambiare qualcosa
dei testi che abbiamo di fronte.
Inoltre mi pare che i commenti che sono circolati abbiano già reso
abbastanza l'idea di quel che se ne può pensare da queste parti.
Mi concentrerò perciò sulla ricerca di qualche via di fuga dal
bollino.
I miei commenti stanno sulle righe che cominciano con il trattino.
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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 luglio 2001,
n.338
- Innanzitutto notare che la cosa è vecchia già di almeno due mesi.
Sentita la Società italiana degli autori e degli editori
(S.I.A.E.);
- E già
Sentite le associazioni di categoria interessate;
- Sarebbe interessante sapere chi esattamente è stato sentito, io
- conosco solo il direttore di Inter.net, Michele di Pisa o come si
- chiama. C'è qualcuno che conosce altri nomi?
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo
181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificato
dalla legge 18 agosto 2000, n. 248, le caratteristiche del
contrassegno, ivi comprese le dichiarazioni identificative
sostitutive del contrassegno medesimo, da apporre sui supporti
di cui al comma 1 del medesimo articolo 181-bis prodotti
successivamente all'entrata in vigore della medesima legge,
nonché la collocazione e i tempi per il suo rilascio da parte
della Società italiana degli autori e degli editori (S.I.A.E.).
- E tutto ciò mi pare ovvio.
2. Sono legittimamente circolanti, ai sensi del citato articolo
181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, i supporti prodotti
entro la data di entrata in vigore della legge 18 agosto 2000,
n. 248, purché conformi alla legislazione previgente in materia
di contrassegno e di tutela del diritto d'autore.
- Questo invece è scontato.
Art. 2.
Caratteristiche e tipologia di contrassegno
1. Il contrassegno contiene il titolo dell'opera per la quale è
stato richiesto, il nome dell'autore, del produttore o del
titolare del diritto d'autore, un numero progressivo, nonché la
destinazione del supporto alla vendita, al noleggio o a
qualsiasi altra forma di distribuzione.
- Già qui cominciano i casini. Come faremo a spiegare l'immane
- quantità di autori che stanno dentro una normale distribuzione
- Linux? Ovviamente il problema è comune anche ad altri, tanto che ci
- hanno pensato, come si legge nel punto successivo.
2. Per ragione di speditezza e di semplicità delle operazioni di
rilascio, tenuto conto delle esigenze specifiche della
produzione industriale e del sistema distributivo, il
contrassegno può non contenere l'indicazione dettagliata di
alcuni degli elementi indicati al comma 1. In tale ipotesi, il
contrassegno deve comunque recare il riferimento al produttore o
al duplicatore dell'opera e un numero progressivo che consenta
di risalire ai dati non espressi, anche con riferimento ai dati
identificativi dei soggetti richiedenti il servizio.
- E qui ci siamo e cominciamo a vedere un po' di luce, in quanto si
- parla di "duplicatore". Espliciterò la mia idea più avanti.
Art. 3.
Collocazione del contrassegno
1. Il contrassegno è applicato, di norma, sulla confezione del
supporto in modo tale da risultare visibile e reca
caratteristiche tali da non poter essere rimosso senza
danneggiamento o trasferito su altro supporto.
- Ovvio
2. Nel caso di supporti destinati al noleggio, è consentita
l'apposizione del contrassegno sui supporti medesimi.
- Ah, già, le videocassette (BlackBlock? No, BlockBuster!)
3. Ai fini delle modalità di apposizione del contrassegno sono
4. Nei casi in cui le modalità di cui al comma 1 non risultino
- Fuffa
Art. 4.
Rilascio del contrassegno
1. I contrassegni sono rilasciati entro dieci giorni dalla
ricezione della richiesta degli interessati.
2. Gli interessati presentano apposita richiesta su modulistica
predisposta dalla S.I.A.E., anche per via telematica, corredata
della documentazione e delle eventuali dichiarazioni necessarie
a dimostrare la liceità dei supporti. La richiesta deve
contenere comunque tutti i dati relativi all'opera, agli autori,
agli aventi diritto originari, ai titolari dei diritti connessi
e deve essere corredata da dichiarazione di avvenuta
acquisizione dei diritti di sfruttamento da parte del
richiedente. La S.I.A.E. può richiedere la documentazione
comprovante l'effettiva acquisizione dei diritti ed un esemplare
del supporto da vidimare.
- Qui cominciamo a vedere cosa effettivamente possiamo fare e si
- delinea meglio il ruolo della SIAE: non una semplice distributrice
- di bollini e neanche compiti polizieschi ma compiti di controllo
- della liceità di ciò che viene chiesto. Da quel che capisco questo
- è il primo punto molle, cioè un piccolo varco da cui passare.
- Quello che voglio dire è che se alla SIAE si rendono conto che la
- distribuzione del SL è intrinsecamente diversa dal software
- "normale" abbiamo già fatto tanta strada.
3. Il rilascio del contrassegno può essere differito per un massimo
4. La S.I.A.E. può comunque sospendere il rilascio dei contrassegni
- Fuffa
5. Quando si renda necessario differire o sospendere le operazioni
di rilascio dei contrassegni, la S.I.A.E. dà comunicazione
all'interessato nei dieci giorni dalla ricezione della
richiesta. La S.I.A.E. può altresì rifiutare il rilascio dei
contrassegni per mancanza o incompletezza di uno degli elementi
della richiesta indicati al comma 2, nonché per la mancata
indicazione degli elementi contenuti nella attestazione prevista
dal comma 2 dell'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941,
n. 633. Nel caso di richieste di quantitativi particolarmente
elevati di contrassegni il rilascio dei medesimi può avvenire
oltre il termine indicato sulla base di scaglioni definiti tra
la S.I.A.E. e i soggetti richiedenti.
- Come si vede i compiti di controllo sono precisati e permettono
- anche la sospensione della fornitura dei bollini, il che corrisponde
- alla sospensione della distribuzione.
6. La S.I.A.E., ai sensi del comma 6 dell'articolo 181-bis della
legge 22 aprile 1941, n. 633, definisce specificamente le
modalità per l'affidamento al richiedente o al terzo da questi
delegato, della apposizione materiale del contrassegno, e per la
relativa rendicontazione dell'attività svolta e
dell'utilizzazione del materiale consegnato, con ogni facoltà di
verifica da parte della S.I.A.E.
- Questa è per chi produce effettivamente i cd.
7. La S.I.A.E., ai sensi del terzo periodo del comma 6
dell'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è
tenuta a stabilire i tempi e le modalità della preventiva
notizia che l'importatore deve fornire con riferimento
all'ingresso dei prodotti nel territorio nazionale, in accordo
con le organizzazioni interessate. L'importatore richiede il
rilascio dei contrassegni ai sensi del comma 2 e comunque entro
i trenta giorni successivi all'importazione dei supporti.
- Questo invece è un bel casino per chi volesse portare cd
- dall'estero. Già nella legge era scritto e qui viene ribadito.
Art. 5.
Supporti contenenti programmi per elaboratore ovvero multimediali
- E qui veniamo a noi.
1. Ai fini dell'applicazione del comma 1 dell'articolo 181-bis
della legge 22 aprile 1941, n. 633, come introdotto
dall'articolo 10 della legge 10 agosto 2000, n. 248, per
supporti contenenti programmi per elaboratore ovvero
multimediali si intendono i supporti comunque confezionati
contenenti programmi destinati ad essere posti in commercio o
ceduti in uso a qualunque titolo a fini di lucro ed in
particolare:
- Il mondo tutto.
a) i programmi aventi carattere di sistema operativo,
applicazione o archivio di contenuti multimediali prodotti in
serie sui supporti di cui al comma 1, fruibili mediante
collegamento e lettura diretta del supporto, quali dischetti
magnetici (floppy disk), CD ROM, schede di memoria (memory
card), o attraverso installazione mediante il medesimo
supporto su altra memoria di massa destinata alla fruizione
diretta mediante personal computer;
- Ma proprio tutto.
b) i programmi destinati alla lettura ed alla fruizione su
apparati specifici per videogiochi, quali playstation o
consolle comunque denominati, ed altre applicazioni
multimediali quali player audio o video.
- I soldi sono là.
2. Sono comunque ricompresi nell'ambito di applicazione del
presente regolamento i programmi per elaboratore ovvero
multimediali contenenti applicazioni di tipo videogioco,
enciclopedia ovvero dizionario, destinati a qualsivoglia forma
di intrattenimento o per fruizione da parte di singoli
utilizzatori o di gruppi in ambito privato, scolastico o
accademico.
- Gli elenchi telefonici ci rientrano.
- Domanda: e se uno fa un semplice elenco, senza neanche una riga di
- codice compilato sopra?
3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'articolo 181-bis
della legge 22 aprile 1941, n. 633, i supporti contenenti
programmi per elaboratore ovvero multimediali:
- E qui veniamo al lavoro delle lobby.
a) accessoriamente distribuiti nell'ambito della vendita di
contratti di licenza d'uso multipli sulla base di accordi
preventivamente conclusi con la S.I.A.E.;
- MMMMM, c'è un nome di nove lettere che comincia per M e finisce
- icrosoft che non mi vuol venire in mente.
b) distribuiti gratuitamente dal produttore e comunque con il
suo consenso, in versione parziale ed a carattere
dimostrativo;
- Lo shareware, il freeware e altre amenità. Purtroppo per noi non ci
- rientriamo perché i nostri programmi sono completi e assolutamente
- funzionanti e quindi ciccia.
c) distribuiti mediante scaricamento diretto (download) e
conseguente installazione sul personal computer dell'utente
attraverso server o siti Internet se detti programmi non
vengano registrati a scopo di profitto in supporti diversi
dall'elaboratore personale dell'utente, salva la copia
privata;
- Già, il futuro (?) è l'aggiornamento via rete.
d) distribuiti esclusivamente dal produttore al fine di far
funzionare o per gestire specifiche periferiche o interfacce
(driver) oppure destinate all'aggiornamento del sistema o alla
risoluzione di conflitti software ed hardware se derivanti da
software già installato;
- Evidentemente pareva poco intelligente far aprire tutte le scatole
- dei modem, mouse e quant'altro per far mettere il bollino sopra ai
- cd con dentro i driver. Insieme ci hanno messo anche le patch per NT
- (maligno) e non capisco bene il perché, anche perché poi dopo se ne
- riparla .
e) destinati esclusivamente al funzionamento di apparati o
sistemi di telecomunicazione quali modem o terminali, sistemi
GPRS (general pocket radio service) o inclusi in apparati
audio/video e destinati al funzionamento degli stessi o
inclusi in apparati radiomobili cellulari, se con i medesimi
confezionati e distribuiti in quanto destinati esclusivamente
al funzionamento degli stessi;
- Anche qui non capisco perché ribadire ciò che sta scritto sopra. Che
- si volesse intendere i futuri programmi per i telefonini?
f) inclusi in apparati di produzione industriale, di governo di
sistemi di trasporto e mobilità, di impianti di movimentazione
e trasporto merci o in apparati destinati al controllo ovvero
alla programmazione del funzionamento di elettrodomestici, se
con i medesimi confezionati e distribuiti in quanto destinati
esclusivamente al funzionamento degli stessi;
- Beh, in effetti, ad esempio, i nuovi locomotori delle ferrovie sono
- pieni di software vari e l'idea di vedere i macchinisti controllare
- che ci siano sopra i bollini della SIAE deve aver fatto riflettere.
g) inclusi in apparati di analisi biologica o chimica ovvero di
gestione di apparati di tipo medico, o sanitario, di
misurazione ed analisi se con i medesimi prodotti e
distribuiti in quanto destinati esclusivamente al
funzionamento degli stessi;
- E qui all'OTE biomedica sono contenti.
h) destinati esclusivamente alla funzione di ausilio o supporto
per le persone disabili ai sensi della legge 5 febbraio 1992,
n. 104.
- Questa deve essere d'obbligo. Vado a senso perché non conosco la
- legge sui disabili.
4. Ulteriori ovvero diverse fattispecie potranno essere
esplicitamente incluse a seguito di specifici accordi tra le
associazioni dei produttori e la S.I.A.E. in considerazione
della evoluzione tecnologica. Tali fattispecie sono comunicate
al Comitato per la tutela della proprietà intellettuale di cui
alla legge 18 agosto 2000, n. 248.
- Ohhh, qui si comincia a vedere la luce. Si prevede che ci possano
- essere delle eccezioni da stabilire via via. Altro buchetto.
- Il comitato per la tutela della proprietà intellettuale è stato
- Questo comitato è interessante.
Art. 6.
Dichiarazione identificativa sostitutiva del contrassegno
1. Nei casi indicati dal comma 3 dell'articolo 181-bis della legge
22 aprile 1941, n. 633, il soggetto interessato può richiedere
l'assenso della S.I.A.E. perché l'apposizione del contrassegno
venga sostituita da apposita dichiarazione identificativa. Tale
dichiarazione non comporta oneri per il richiedente.
- Eccoci all'acqua, alla vera voragine che dobbiamo aprire per il
- nostro software.
- Ricordo che il citato articolo 3 è quello dove si afferma che è
- possibile evitare l'applicazione del bollino in alcuni casi solo per
- il software e solo per quello.
- Interessante anche il fatto che si dica che la dichiarazione non
- costerà niente.
2. Nei casi previsti dal comma 1, il produttore del programma invia
alla S.I.A.E. la dichiarazione identificativa, sostitutiva del
contrassegno, anche in via cumulativa con riferimento a
determinate tipologie di supporti preventivamente indicati. Tale
dichiarazione comprova la legittimità dei supporti stessi anche
ai fini della tutela penale di cui all'articolo 171-bis della
legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificata dall'articolo 13
della legge 18 agosto 2000, n. 248.
- Il primo grave problema che abbiamo è che qui si parla
- esclusivamente di "produttore" del programma, e non anche, come
- segnalato più sopra, di duplicatore. Ammettendo che sia una svista
- (come parrebbe visto che più avanti si introduce anche la figura
- dell'"importatore") e che alla SIAE ce la passino una stradina pare
- farsi vedere.
3. La dichiarazione identificativa autocertifica la conformità
della tipologia dei supporti alle previsioni di cui al terzo
comma dell'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633,
e di cui al presente regolamento, e, a tal fine, contiene le
seguenti informazioni:
a) definizione sintetica della tipologia di prodotto informatico;
- Distribuzione Linux, andrà bene?
b) titolo del programma per elaboratore o multimediale;
- Debian woody
c) nome, indirizzo e codice fiscale del produttore ovvero
dell'importatore;
- E qui insistono con il produttore, ma si parla anche di
- "importatore", cosa che prima non si era fatto e quindi potremmo
- passare per importatori.
d) tipo di supporto con cui il programma viene commercializzato
quali compact disk dischetti magnetici (floppy disk), etc.;
- Mettiamoceli tutti, va'! Una bella Debian su smart card mi ci
- piacerebbe proprio vederla!
e) tipo di commercializzazione quali, ad esempio, vendita,
noleggio, abbinamento editoriale, etc.;
- Distribuzione gratuita.
f) codice identificativo del prodotto;
- DebianAssoli?
g) descrizione sintetica di qualsiasi eventuale dispositivo
anticontraffazione, sia esso un contrassegno fisico visibile
direttamente sulla confezione (applicato, accluso mediante
cellofanatura, incorporato nel materiale della confezione,
ovvero stampato sulla stessa) ovvero presente all'interno della
confezione (incluso con le medesime modalità di cui sopra in uno
dei componenti del pacchetto), ovvero incorporato nel programma
come caratteristica funzionale (controllo/inserimento di un
numero seriale, richiesta di registrazione irreversibile dei
dati del possessore, creazione di codice di accesso, marchiatura
del supporto, controllo di una periferica tipo "chiave
hardware", attivazione mediante parola chiave (password)
univoca, etc.
- GPL, LGPL, MPL, ArtisticLicense e via così.
4. Qualora i programmi contengano opere dell'ingegno tutelate dalla
legge 22 aprile 1941, n. 633, o loro brani o parti, le
dichiarazioni identificative recano la loro indicazione, anche
in via sintetica e sono accompagnate da una dichiarazione di
assolvimento dei corrispondenti diritti di autore.
- Questa non l'ho capita.
5. La dichiarazione identificativa può essere effettuata anche
cumulativamente per più tipi di programmi o nuove versioni di un
programma e deve pervenire alla S.I.A.E., in carta semplice,
completa di eventuali allegati e di un esemplare del supporto
commercializzato, almeno dieci giorni prima della data di
immissione in commercio o di importazione dei supporti nel
territorio nazionale. L'invio deve essere effettuato con
modalità idonea a far constare la data di ricevimento da parte
della S.I.A.E.
- E noi gliela mandiamo.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo sono dettate al solo
fine di definire l'ambito di applicazione dell'articolo 181-bis
della citata legge n. 633 del 1941, nonché l'ambito operativo
della dichiarazione identificativa sostitutiva del contrassegno
e lasciano totalmente impregiudicata la protezione del diritto
d'autore e dei diritti connessi, così come disposta dalla legge
22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni ed
integrazioni, anche in relazione alla utilizzazione non
eccedente il cinquanta per cento delle opere intere.
- Ovvio!
7. Le dichiarazioni identificative previste dal comma 3
dell'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e dal
presente articolo riferite a supporti prodotti o importati nel
territorio nazionale nel periodo ricompreso tra la data di
entrata in vigore della legge 18 agosto 2000, n. 248, e quella
di entrata in vigore del presente regolamento sono presentate
alla S.I.A.E. dai produttori o dagli importatori nel termine di
novanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento, secondo le modalità indicate dal presente
articolo. In ogni caso è attestata da parte dei dichiaranti,
sotto la relativa responsabilità, l'originalità dei supporti e
l'assolvimento di tutti gli obblighi relativi ai diritti
previsti dalla vigente normativa in materia di diritto d'autore,
con ogni facoltà di verifica da parte della S.I.A.E. Sono fatti
salvi in ogni caso gli atti e i rapporti intervenuti tra la
S.I.A.E. ed i soggetti indicati dall'articolo 181-bis della
legge 22 aprile 1941, n. 633, a seguito dell'entrata in vigore
della legge 18 agosto 2000, n. 248.
- Fuffa, se non che si parla ancora di "importatore" come chi può fare
- la suddetta certificazione.
Art. 7.
Casi particolari
- Fuffa
Considerazioni : ora il problema è come far sì che il SL possa
continuare ad essere distribuito così come abbiamo
fatto fin'ora.
Il problema, posto in questi termini, secondo me è
irrisolvibile: la legge e il regolamento suo figlio
sono stati fatti ad immagine e somiglianza della
distribuzione delle corporazioni e quindi non c'è
verso di rigirarli.
Che fare?
La mia idea è che chi vuole far sì che il SL sia
ancora distribuito senza l'obbligo del bollino
(Assoli ad esempio, ma anche ditte, riviste e al
limite persone fisiche) si facciano avanti quali
"importatori" del software che gli interessa,
facciano la tal dichiarazione con tutti i crismi e
chiedano alla SIAE di poter sostituire il bollino con
la dichiarazione sostitutiva, che è una tantum, per i
propri media.
A quel punto si mettono da qualche parte le immagini
iso da scaricare e si dice che chi le volesse
distribuire può farlo senza necessità di bollino in
quanto sostituito dalla dichiarazione di cui sopra.
L'unico punto che non mi torna della mia idea è come
fare se invece viene distribuito qualcos'altro?
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Ciao
leandro
Email: lnoferin@cybervalley.org
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