[Diritto] I miei commenti al regolamento
Marco RHPS
gttc30k1@bo.nettuno.it
Mon, 17 Sep 2001 21:55:44 +0200
On Tue, 04 Sep 2001 18:06:59 +0200, you wrote:
>Ciao a tutti,
>
>vi mando i miei "commenti" al regolamento.
Dovresti far qualcosa per le accentate :/
> 1. Ai fini dell'applicazione del comma 1 dell'articolo 181-bis
> della legge 22 aprile 1941, n. 633, come introdotto
> dall'articolo 10 della legge 10 agosto 2000, n. 248, per
> supporti contenenti programmi per elaboratore ovvero
> multimediali si intendono i supporti comunque confezionati
> contenenti programmi destinati ad essere posti in commercio o
> ceduti in uso a qualunque titolo a fini di lucro ed in
> particolare:
>
>- Il mondo tutto.
>
> a) i programmi aventi carattere di sistema operativo,
> applicazione o archivio di contenuti multimediali prodotti in
> serie sui supporti di cui al comma 1, fruibili mediante
> collegamento e lettura diretta del supporto, quali dischetti
> magnetici (floppy disk), CD ROM, schede di memoria (memory
> card), o attraverso installazione mediante il medesimo
> supporto su altra memoria di massa destinata alla fruizione
> diretta mediante personal computer;
L'elenco dei supporti sara' a titolo di esempio o tassativo? Perche' rimangono
fuori i magneto ottici, i dischi ottici non-cd (tipo i dischi PD e i DVD ram),
i cd-rw, i dischi a stato solido, i disk-on-chip (che non possono essere
assimilati alle memory card), le schede perforate :) e i tape (sui quali da
tempo si distribuisce software..., curioso che li abbiano lasciati fuori).
Oltretutto si parla di fruizione diretta o installazione su memoria di massa
senza considerare altre ipotesi (ad esempio installazione su memoria non di
massa come un ramdisk).
>- Ma proprio tutto.
>
> b) i programmi destinati alla lettura ed alla fruizione su
> apparati specifici per videogiochi, quali playstation o
> consolle comunque denominati, ed altre applicazioni
> multimediali quali player audio o video.
Ma lo avranno chiesto alla Sony il permesso per poter usare la parola
Playstation? :)
> 2. Sono comunque ricompresi nell'ambito di applicazione del
> presente regolamento i programmi per elaboratore ovvero
> multimediali contenenti applicazioni di tipo videogioco,
> enciclopedia ovvero dizionario, destinati a qualsivoglia forma
> di intrattenimento o per fruizione da parte di singoli
> utilizzatori o di gruppi in ambito privato, scolastico o
> accademico.
>
>- Gli elenchi telefonici ci rientrano.
Direi di no se ci metti un semplice file di testo.
>>- Domanda: e se uno fa un semplice elenco, senza neanche una riga di
>>- codice compilato sopra?
Il testo parla sempre di contenuti multimediali. Se metti dei file di testo e
cedi a parte (o fai scaricare) il programma per la consultazione (che comunque
puo' avvenire con qualsiasi reader di testo) non hai bisogno del bollino non
essendo il file di testo "archivio di contenuti multimediali", applicazione,
sistema operativo, videogioco, filmato ecc. Bisogna vedere se l'elenco del
regolamento e' tassativo o no. Io direi di si' visto che non mi sembra si
lasci spazio ad altro.
Ammessa l'esclusione dall'ambito di applicazione della legge dei semplici file
di testo resta da chiedersi se il codice sorgente viene considerato semplice
testo.
IMHO si'. Cosa che invece non mi sento di dire per programmi uuencodati (ma
sono poi pippe mentali).
> d) distribuiti esclusivamente dal produttore al fine di far
> funzionare o per gestire specifiche periferiche o interfacce
> (driver) oppure destinate all'aggiornamento del sistema o alla
> risoluzione di conflitti software ed hardware se derivanti da
> software gi?à installato;
Non capisco la frase "se derivanti da software gia' installato". Installato da
chi? Quindi se prendo un cd con il service pack di NT e non ho NT cosa
succede?
> e) destinati esclusivamente al funzionamento di apparati o
> sistemi di telecomunicazione quali modem o terminali, sistemi
> GPRS (general pocket radio service) o inclusi in apparati
> audio/video e destinati al funzionamento degli stessi o
> inclusi in apparati radiomobili cellulari, se con i medesimi
> confezionati e distribuiti in quanto destinati esclusivamente
> al funzionamento degli stessi;
>
>- Anche qui non capisco perch?é ribadire ci?ò che sta scritto sopra. Che
>- si volesse intendere i futuri programmi per i telefonini?
No, perche' i telefonini non rientrano nella dicitura "periferiche o
interfacce". In pratica e' escluso tutto il software che viene distribuito con
apparati che non siano pc completi.
>- GPL, LGPL, MPL, ArtisticLicense e via cos?ì.
>
> 4. Qualora i programmi contengano opere dell'ingegno tutelate dalla
> legge 22 aprile 1941, n. 633, o loro brani o parti, le
> dichiarazioni identificative recano la loro indicazione, anche
> in via sintetica e sono accompagnate da una dichiarazione di
> assolvimento dei corrispondenti diritti di autore.
>
>- Questa non l'ho capita.
Se i cd hanno dei pezzi di romanzi o altre opere stampate o altro assimilabile
coperto dalla legge 633/1941 (cioe' la legge sul diritto d'autore) le
dichiarazioni identificative devono riportarlo scritto e, essendo brani di
opere coperte dal diritto d'autore devi anche dichiarare di essere titolato a
poterle riprodurre e includere nel cd.