[Diritto] Che cosa pago?
Giovanni Biscuolo
diritto@softwarelibero.it
08 Apr 2002 11:54:35 +0200
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Il dom, 2002-04-07 alle 22:22, Leandro Noferini ha scritto:
>=20
> >> Non =E8 sempre vero; =E8 sempre vero per quanto riguarda la "copia" m=
a qui
> >> stiamo parlando di oggetti "concreti" non di idee.
>=20
> > esatto, era quello che intendevo: quando ti vendono il cd quello che
> > paghi non =E8 solo "l'oggetto concreto", ma anche l'"idea che c'=E8 di=
etro",
> > giusto?
>=20
> Dell'idea ottieni solo alcune possibilit=E0.=20
In realta` le idee non si comperano e non sono soggette alla disciplina
del diritto d'autore (e non dovrebbero esserlo nemmeno ai brevetti...)
;-P
Credo che da questo derivi tutto il casino intorno all'inesistente
"proprieta` intellettuale".
Quando ti vendono il CD (o qualsiasi altra opera protetta), una parte
del prezzo e` costituita dal diritto di sfruttamento (economico)
dell'opera, che nella stragrande maggioranza dei casi l'autore cede
all'editore. In Italia (in altri stati ci sono altri enti ed altre
regole), una parte del prezzo e` anche costituita dai "diritti SIAE",
che la SIAE incassa per conto degli autori iscritti che poi
redistribuisce agli autori stessi in funzione di una serie di regole
(molto disusse e discutibili ma qui off-topic); nella musica, per es.:
classifiche di vendita dischi, passaggi in radio, bordero` concerti,
incassi nelle discoteche e balere, ecc., ecc.
Il diritto d'autore, comunque, non tutela le idee che sono alla base
dell'opera. Per esempio, se un autore volesse riscrivere un opera
(libro, film, ecc.) partendo dalle *idee* (situazioni, avvenimenti,
personaggi) del "Nome della Rosa" di U. Eco, non sarebbe soggetto alla
concessione dell'autore prevista dalla legge (o le altre prescrizioni
legislative). Invece, per tradurre l'opera in un'altra lingua o per
creare un film basandosi sul romanzo, ha bisogno di concessione da parte
del titolare dei diritti di sfruttamento dell'opera (quasi mai l'autore,
che li ha ceduti). Infine, per la *riproduzione* (concerto musicale,
proiezione film, rappresentazione teatrale) non e` necessaria *nessuna*
autorizzazione del titolare dei diritti, ma occorre pagare i "diritti
SIAE".
Quando sono trascosri 50 (o sono gia` 70??) anni dalla prima
pubblicazione dell'opera, questa diventa di dominio pubblico, cioe`
spariscono i diritti esclusivi di sfruttamento concessi ai titolari del
diritto d'autore (per esempio il diritto di riproduzione, quello di
traduzione, ecc.), ma non quelli morali (perternita` dell'opera), credo.
[...]
Spero di non aver detto sciocchezze (la tutela del diritto d'autore e`
materia complessa ed io sono autodidatta), in caso contrario:
*cazziatemi* ;-)
Ciao.
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