Rif: Re: [Diritto] Dubbi su licenze (e software libero)

diritto@softwarelibero.it diritto@softwarelibero.it
Mon, 15 Apr 2002 17:19:22 CEST


> Pero` vedo anche (c. 1324): «le norme che regolano i
> contratti si osservano, in quanto compatibili, per gli
> atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale.
> (la parte finale mi resta un po' oscura).

Si. Essenzialmente sta a significare che per tutto ciò
che riguarda la formazione dell'atto, le norme sulle
invalidità, sulla formazione della volontà, etc. per
gli atti unilaterali si applicano le normè già previste
per i contratti.
Le norme incompatibili, invece, sono quelle che
presuppongono la bilateralità dell'atto. Ivi compresa
l'attitudine del contratto a vincolare le due parti ad
impegni reciproci.
L'atto unilaterale può al massimo vincolare una parte
(ad es. la promessa).

La parte finale esclude gli atti unilaterali non fra vivi,
ovvero il testamento che è atto "mortis causa" e gli atti
aventi contenuto non patrimoniale. Ad es. un atto di
riconoscimento di paternità.


Adriano.