[Diritto] responsabilita` da opera creativa, ovvero da sviluppo software
Giovanni Biscuolo
diritto@softwarelibero.it
17 Apr 2002 10:29:50 +0200
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Scusate la pesantezza del messaggio che segue, ma vorrei chiarirmi
ulteriormente - possibilmente attraverso una discussione - le idee sulla
responsabilita` relativa *allo sviluppo* del software.
Ho trovato un paio di riferimenti:
http://www.consulentelegaleinformatico.it/Approfondimenti/7.htm
http://www.interlex.it/inforum/daietti.htm
che invece che chiarire, mi confondono ulteriormente.
Da quello che ho capito, esistono due tipi di responsabilita` derivanti
dalla fornitura di software:
Resp. 1) responsabilit=E0 derivante da un rapporto di cessione del
prodotto informatico dal fornitore all'acquirente. Tale responsabilit=E0 =
=E8
definibile come contrattuale.
Resp. 2) responsabilita` da prodotto difettoso ai sensi della direttiva
comunitaria 85/274/CEE
Per Resp. 1) mi pare che si prefiguri come responsabilita` di fornitura
di un _servizio_, regolato da un contratto che ne definisce i termini,
piu` che di responsabilita` derivante dall'aver sviluppato un software.
La cosa piu` controversa, anche in relazione alla recente discussione,
e` stabilire se la clausola di limitazione di responsabilita` di licenze
come la GPL sia *contrattualmente* necessaria ed applicabile o no, o
meglio: siccome tu hai sviluppato il software ed io lo uso, mi stai
fornendo un servizio; quindi me lo devi garantire, oppure mi devi fare
accettare un contratto che esclude la tua responsabilita`.
A questo punto, pero`, ho altri dubbi: e se ci fosse scritto
"(C) 2002 Pinco Pallo. Tutti i diritti riservati." che responsabilita`
contrattuali ci sarebbero? E per il libri, chesso` un manuale di
chimica, come ci si deve comportare?
A questo proposito ho letto che per le leggi speciali, quella sul
diritto di autore e` una di queste, non e` ammessa interpretazione
analogica (cioe` non si puo` ricorrere ad altre norme relative a casi
simili quando la norma non disponga esplicitamente); e` invece
consentita una intepretazione estensiva, che si limita cioe` a chiarire
meglio cio` che nella norma e` gia` implicito, senza aggiungere nulla di
nuovo. Nella legge sul diritto d'autore mi pare non si parli di
responsabilita` dell'autore in merito all'adeguatezza ad un uso
specifico della propria opera, *nemmeno* per i progetti di ingegneria
che immagino siano regolati da altra legge.
Insomma, faccio fatica a capire perche` il "semplice" sviluppo di un
programma debba prefigurarsi come fornitura di un servizio.=20
Per Resp. 2) invece "i conti" non mi tornano *per niente*.
Nonostante quanche allucinato tentativo di definire il software "fisico"
[1], mi pare di poter dire che il buon senso vuole che il software sia
immateriale. Se cosi` fosse, allora, perche` prendere come base
giuridica una norma che *esclude* "servizi" e "beni immateriali"?
La responsabilita` da prodotto difettoso e` una cosa serissima e
dovrebbe essere applicata (la legge) con *molto* piu` rigore, ma credo
che tentare di estenderla al software sia un po' _troppo_ forzato.
Credo che in questo caso potrebbe aiutare considerare la responsabilita`
sui contenuti di colui che scrive un manuale di costruzioni edili: se
vien giu` una casa perche` il progettista ha usato una formula che - a
causa di un refuso - e` sbagliata, di chi e` la responsabilita`?
Ciao.
Giovanni
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[1] In http://www.interlex.it/inforum/daietti.htm trovo scritto:
=AB=E8 stata riconosciuta la "fisicit=E0" del programma software facendo le=
va
sulla obbiettiva esistenza nel programma di un particolare ordine
sequenziale delle magnetizzazioni e smagnetizzazioni del supporto (le
sentenze parlano del "diverso orientamento dato alle particelle
magnetiche costituenti lo stato superficiale del disco")=BB
Quindi anche l'opera letteraria scritta su un libro e` fisica, no?!?
--=20
Art and science are free and free is their teaching [IT Const., art.33]
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Comment: Per informazioni si veda http://www.gnupg.org
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