[Diritto] persistenza (era: Dubbi su licenze ...)
Alessandro Rubini
diritto@softwarelibero.it
Wed, 24 Apr 2002 10:16:05 +0200
Riporto in lista un discorso chiarito a livello personale ma che
ritengo importante condividere.
Pierluigi Perri:
> Forse pił che persistenza sarebbe meglio chiamarla perpetuitą o
> ereditarietą. Che ne pensi?
Preferiamo usare il termine "persistente" in quanto "ereditario"
ricorda l'eredita` biologica, che si trasmette e non si puo` rifiutare
(ciorbo il padre ciorbo il figlio). Alla maggior parte delle persone,
o almeno di quelle che lavorano con il codice, risulta oscuro il
concetto legale dell'eredita` che puo` essere accettata o meno (come
mi spiegavi per telefono).
La licenza GNU GPL, come quasi tutte le licenze d'uso (con la sola
esclusione di quelle tipo-X11) semplicemente non permette il
riutilizzo dell'opera intellettuale secondo termini diversi da quelli
stabiliti dall'autore. Ovviamente si puo` sempre contattare l'autore
originale per accordarsi su termini diversi, se c'e` bisogno.
Ma il copyleft non si trasmette all'opera altrui. Quando un'opera nel
suo complesso include codice copyleft e non-copyleft l'unica forma
legale di distribuzione e` quella copyleft, in quanto tutti gli autori
hanno accettato a priori (come esplicitato nelle rispettive licenze
d'uso) che tali termini sono accettabili. Ma questo non vuol dire che
il codice non-copyleft e` stato tramutato in copyleft. Rimane sempre
possibile prendere le parti con licenza BSD e usarle secondo quei
termini di licenza, indipendentemente dal fatto che tali parti vengano
da un'opera distribuita secondo la GPL.
Quello che non e` possibile, invece, e` estrarre le parti BSD da un
derivato proprietario. In *quel* caso la licenza proprietaria ha
infettato il codice libero, perche` non e` piu` possibile tornare
indietro mancando il sorgente anche della parte libera.
Si veda anche questa lettera di Raymond, del luglio 2001:
http://lwn.net/2001/0712/a/esr-viral.php3
/alessandro