[Diritto] GPL e legge italiana
giovanni contissa
diritto@softwarelibero.it
Wed, 28 Aug 2002 14:47:52 +0000
>Non si cita il running, perchè l'uso non è regolato/regolabile dalle
>leggi sul diritto d'autore che si occuppano in effetti solo di copia,
>modifica/distribuzione. La GPL, non essendo un contratto, si guarda bene
>dall'imporre forme contrattuali, ma si limita a regolamentare ciò che le
>permette il diritto d'autore.
Purtroppo, per quanto ne so, la riforma della nostra legge sul diritto
d'autore operata dall'art.5 del d.lgs. 518/1992, ha introdotto in materia di
software una nuova "attività riservata", o meglio ha ampliato a tal punto
quella di riproduzione al punto da ricomprendervi, oltre alla normale
"copia" intesa come "moltiplicazione in copie dell'opera" (quella regolata
dalla GPL) anche la "riproduzione temporanea" che avviene nella RAM del
computer quando carico ed eseguo un programma. Quando la GPL parla di "copy"
mi sa che intende solo la copia come "moltiplicazione", perchè altrimenti
parla, appunto, di "act of running".
>Inoltre sono d'accordo con te che la frase che ho riportato potrebbe
>essere ambigua ed essere interpretata come se volesse dire che la
>licenza non si occupa dell'esecuzione.
Infatti io pensavo al giudice "ignorante" che si ritroverà a giudicare una
causa, avrà davanti a se gli articoli della GPL e spetterà a lui
interpretarli...
>D'altra parte la licenza nasce in un contesto legislativo molto
>differente dal nostro in cui vige la common law e lo spirito della
>licenza ha una sua importanza...
>
>Simo.
E forse da questo nasce un altro rischio: magari il giudice, considerando
che ragionandovi sopra secondo il nostro ordinamento nascono ambiguità, che
appunto come dici tu la licenza "nasce in un contesto legislativo molto
differente dal nostro in cui vige la common law", ed infine (anche se non è
determinante) che è in lingua inglese, potrebbe (ma solo in mancanza di
scelta delle parti) decidere per la risoluzione della causa di applicare
alla GPL, ex art 4 seconda frase della Convenzione di Roma, la common law
invece della legge italiana.
Mi rendo conto che forse ho esagerato, ma non si sa mai...Forse sarebbe
meglio evitare alla radice i problemi prevedendo all'interno del contratto
una clausola di scelta della legge applicabile.
Giuseppe Contissa
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