[Diritto] GPL e legge italiana

Marco Ermini diritto@softwarelibero.it
Wed, 28 Aug 2002 19:08:10 +0000


On Wed, 28 Aug 2002 14:47:52 +0000, "giovanni contissa"
<gcontissa@hotmail.com> wrote:

[...]
> Purtroppo, per quanto ne so, la riforma della nostra legge sul diritto 
> d'autore operata dall'art.5 del d.lgs. 518/1992, ha introdotto in materia di
> software una nuova "attività riservata", o meglio ha ampliato a tal punto 
> quella di riproduzione al punto da ricomprendervi, oltre alla normale 
> "copia" intesa come "moltiplicazione in copie dell'opera" (quella regolata 
> dalla GPL) anche la "riproduzione temporanea" che avviene nella RAM del 
> computer quando carico ed eseguo un programma. Quando la GPL parla di "copy"
> mi sa che intende solo la copia come "moltiplicazione", perchè altrimenti 
> parla, appunto, di "act of running".

Ricorda che tu non copi mai in RAM dei sorgenti, ma solo un'immagine
eseguibile, quindi la cosa non c'entra nulla con la GPL. Inoltre, io credo che
tu stia interpretando male l'art. 5 (che e' un'aggiunta all'articola 64 della
precedente legge). Lo riporto per conoscenza:


"Sezione VI - PROGRAMMI PER ELABORATORE

Art. 64- bis . - 1. Fatte salve le disposizioni dei successivi articoli 64-
ter e 64-quater, i diritti esclusivi conferiti dalla presente legge sui
programmi per elaboratore comprendono il diritto di effettuare o autorizzare:

a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del programma
per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma. Nella misura in cui
operazioni quali il caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la
trasmissione o la memorizzazione del programma per elaboratore richiedano una
riproduzione, anche tali operazioni sono soggette all'autorizzazione del
titolare dei diritti;"

Quindi, *non* siamo nel caso, per capirci, del "lancio" di un eseguibile e
quindi copia dall'hard disk alla RAM; siamo nel caso, per esempio, in cui si
e' obbligati ad installare un software dal CDROM all'hard disk per poterlo
utilizzare. La legge dice, rimanendo nell'esempio, che se esegui un programma
direttamente dal CD non si tratta di "riproduzione" nel senso inteso dalla
legge, e quindi sei assolutamente autorizzato a farlo; mentre, se per
eseguirlo devi prima copiarlo sull'hard disk (per esempio perche' e'
necessaria un'installazione), allora ti e' necessaria "l'autorizzazione del
titolare dei diritti", cioe' quella copia ti deve essere autorizzata (infatti
in genere chi ti vende un software proprietario specifica che la licenza e'
per tot computer o tot utenti).

Quindi, attenzione a *leggere* bene le leggi!!!



> >Inoltre sono d'accordo con te che la frase che ho riportato potrebbe
> >essere ambigua ed essere interpretata come se volesse dire che la
> >licenza non si occupa dell'esecuzione.
> 
> Infatti io pensavo al giudice "ignorante" che si ritroverà a giudicare una 
> causa, avrà davanti a se gli articoli della GPL e spetterà a lui 
> interpretarli...

Questo argomento e' stato dibattuto in passato. Mi pare che sia pacifico che
un giudice almeno minimamente scrupoloso consulti degli esperti prima di
giudicare su questioni tecniche che potrebbe non comprendere.



ciao

-- 
Marco Ermini
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Never attribute to malice that which is adequately explained
by stupidity. (Hanlon's Razor, corollary to Finagle's law)