[Diritto] GPL e legge italiana

Marco Ermini diritto@softwarelibero.it
Wed, 28 Aug 2002 18:51:52 +0000


On Wed, 28 Aug 2002 13:35:56 +0000, "giovanni contissa"
<gcontissa@hotmail.com> wrote:

[...]
> >Direi comunque di no, parte della clausola 0 è:
> >
> >The act of running the Program is not restricted, and the output from
> >the Program is covered only if its contents constitute a work based on
> >the Program (independent of having been made by running the Program).
> >Whether that is true depends on what the Program does.
> >
> >
> >Quindi, l'atto di eseguire il programma non è sottoposto a restrizioni,
> >se ce le metti violi questa parte della licenza.
> >Così la interpreto io.
> >
> >Simo.
> 
> Anche io la interpreterei così, sono d'accordo: vuol dire appunto che la GPL
> si occupa della libertà di esecuzione, rendendola liberissima: ma allora
> 1) Perchè alla riga prima la GPL afferma che "Activities other than copying,
> distribution and modification are not covered by this License; they are 
> outside its scope."?

Secondo me state interpretando male la clausola 0.

La GPL, come dice giustamente Pierluigi Perri, non si preoccupa del programma
nel momento in cui viene eseguito: "The act of running the Program is not
restricted" non significa che "non si puo' restringere" ma che "non e'
ristretto", cioe' la GPL semplicemente se ne frega del programma in formato
eseguibile, ma regolamenta la copia, la distribuzione e la modifica dei
*sorgenti*.

Quindi, IMHO sei liberissimo di fornire un applicativo in formato binario
tramite un contratto che ne limiti l'esecuzione; se pero' devi fornire anche i
sorgenti e li fornisci sotto la licenza GPL, il cliente puo' eventualmente,
essendone in grado, ricompilarsi l'applicazione dai sorgenti GPL, in qualche
modo quindi dotarsi di *un altro* binario che stavolta non sara' coperto dal
tuo contratto....



ciao

-- 
Marco Ermini
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Never attribute to malice that which is adequately explained
by stupidity. (Hanlon's Razor, corollary to Finagle's law)