[Diritto] GPL e legge italiana

Simo Sorce diritto@softwarelibero.it
29 Aug 2002 14:00:45 +0200


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On Thu, 2002-08-29 at 10:26, giovanni contissa wrote:
> Anche se potrei sbagliarmi ugualmente (insieme a questi autori), faccio=20
> presente che non sono il solo ad averla letta cos=EC:
>=20
> Da "I contratti dell'informatica nella nuova disciplina del software" di=20
> C.Rossello:
>=20
> "Solo la riproduzione permanente, coincidente con la creazione di un=20
> duplicato autonomo del programma su supporto magnetico (ad es. copia sul=20
> floppy disk o sul disco fisso di un elaboratore) comporta duplicazione,=20
> mentre la riproduzione temporanea che consegue quale fase necessaria al=20
> caricamento e uso del programma nell'ambito dei procedimenti interni=20
> dell'elaboratore (attraverso la riproduzione del programma caricato dal=20
> supporto nella R.A.M., Random Access Memory, area di memoria temporanea d=
i=20
> tipo volatile dell'elaboratore) non lascia traccia una volta concluse le=20
> operazioni e riavviato il computer.
> La riproduzione non autorizzata del programma =E8 illecita sia nella form=
a=20
> della duplicazione (corrispondente alla tradizionale moltiplicazione dell=
e=20
> copie), sia nella forma appena descritta di riproduzione temporanea"

Mi spiace, ma secondo me questa interpretazione non pu=F2 che essere
assurda. La "copia" in RAM =E8 strumentale al processo di esecuzione di un
programma o di visualizzazione di informazioni (nel caso di immagini
anzi generalmente si ha copia in due ram, quella locale e quella della
scheda video). Non credo proprio quindi che si possa considerare copia
allo stesso modo in cui si intende la copia nella LDA. Altrimenti gli
aventi diritto dovrebbero autorizzare anche la copia temporanea di
materiali protetti che avviene sulla nostra retina quando legge un
libro, guardiamo un film, ecc ...

> Ed anche "La tutela giuridica del software" di G.Scorza , dal "Manuale di=
=20
> diritto dell'informatica e delle nuove tecnologie"
>=20
> "...all'art. 64-bis, si intende per "riproduzione" del software altres=EC=
=20
> qualsiasi operazione temporanea e, quindi, anche il semplice passaggio de=
lle=20
> istruzioni contenute nel programma dal supporto sul quale esse sono=20
> originariamente contenute (di solito un floppy o un CD-ROM) alla memoria =
del=20
> computer..."

Attenzione, senza specificazione di quale tipo di memoria si parla
questa frase =E8 troppo ambigua. Potrebbe essere valida se si intende
memoria di massa, discorso come sopra se si intende memoria ram quando
utilizzata strumentalmente al processo di esecuzione o fruizione
dell'opera.

Simo.

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