[Diritto] GPL e legge italiana
Leandro Noferini
diritto@softwarelibero.it
Fri, 30 Aug 2002 12:18:43 +0200
Simo Sorce scriveva:
> > La riproduzione non autorizzata del programma è illecita sia nella forma
> > della duplicazione (corrispondente alla tradizionale moltiplicazione delle
> > copie), sia nella forma appena descritta di riproduzione temporanea"
>
> Mi spiace, ma secondo me questa interpretazione non può che essere
> assurda. La "copia" in RAM è strumentale al processo di esecuzione di un
> programma o di visualizzazione di informazioni (nel caso di immagini
> anzi generalmente si ha copia in due ram, quella locale e quella della
> scheda video). Non credo proprio quindi che si possa considerare copia
> allo stesso modo in cui si intende la copia nella LDA. Altrimenti gli
> aventi diritto dovrebbero autorizzare anche la copia temporanea di
> materiali protetti che avviene sulla nostra retina quando legge un
> libro, guardiamo un film, ecc ...
Forse la retina è un caso un po' estremo: molto meno estremo mi pare
sia, continuando sempre per questa strada, il monitor.
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Ciao
leandro