[Diritto] GPL e legge italiana
Simo Sorce
diritto@softwarelibero.it
30 Aug 2002 16:03:26 +0200
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Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
On Fri, 2002-08-30 at 12:18, Leandro Noferini wrote:
> Simo Sorce scriveva:
>=20
> > > La riproduzione non autorizzata del programma =E8 illecita sia nella =
forma=20
> > > della duplicazione (corrispondente alla tradizionale moltiplicazione =
delle=20
> > > copie), sia nella forma appena descritta di riproduzione temporanea"
> >=20
> > Mi spiace, ma secondo me questa interpretazione non pu=F2 che essere
> > assurda. La "copia" in RAM =E8 strumentale al processo di esecuzione di=
un
> > programma o di visualizzazione di informazioni (nel caso di immagini
> > anzi generalmente si ha copia in due ram, quella locale e quella della
> > scheda video). Non credo proprio quindi che si possa considerare copia
> > allo stesso modo in cui si intende la copia nella LDA. Altrimenti gli
> > aventi diritto dovrebbero autorizzare anche la copia temporanea di
> > materiali protetti che avviene sulla nostra retina quando legge un
> > libro, guardiamo un film, ecc ...
>=20
> Forse la retina =E8 un caso un po' estremo: molto meno estremo mi pare
> sia, continuando sempre per questa strada, il monitor.
Estremo? Ma se non ho ancora menzionato la copia che rimane in memoria
nel nostro cervello :)
Simo.
--=20
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Content-Description: This is a digitally signed message part
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Version: GnuPG v1.0.6 (GNU/Linux)
Comment: For info see http://www.gnupg.org
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=sAqh
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