[Diritto] GPL e legge italiana

Marco Ermini diritto@softwarelibero.it
Fri, 30 Aug 2002 12:16:43 +0000


On 29 Aug 2002 14:00:45 +0200, Simo Sorce <simo.sorce@xsec.it> wrote:

[...]
> Mi spiace, ma secondo me questa interpretazione non può che essere
> assurda. La "copia" in RAM è strumentale al processo di esecuzione di un
> programma o di visualizzazione di informazioni (nel caso di immagini
> anzi generalmente si ha copia in due ram, quella locale e quella della
> scheda video). Non credo proprio quindi che si possa considerare copia
> allo stesso modo in cui si intende la copia nella LDA. Altrimenti gli
> aventi diritto dovrebbero autorizzare anche la copia temporanea di
> materiali protetti che avviene sulla nostra retina quando legge un
> libro, guardiamo un film, ecc ...

he he he giusto. Estendendo questo principio, potrebbero venire fuori delle
mostruosita', ma in effetti l'andazzo e' quello di regolamentare anche la
semplice fruizione dei tuoi beni personali - libri, videocassette ecc., in
fondo, perche' non il software?

E' assurdo moralmente, ma ha una sua valenza etica.

[...]
> Attenzione, senza specificazione di quale tipo di memoria si parla
> questa frase è troppo ambigua. Potrebbe essere valida se si intende
> memoria di massa, discorso come sopra se si intende memoria ram quando
> utilizzata strumentalmente al processo di esecuzione o fruizione
> dell'opera.

Secondo me, e' semplicemente assurdo che la legge si occupi di queste cose. Io
potrei avere un sistema senza RAM e senza memoria di massa (per esempio una
specie di PDA). La legge si occupa soltanto di riproduzione ma e' un po'
ambigua, in effetti secondo me nel momento in cui venisse "impugnata" ci
sarebbe la possibilita' di ricorrere al TAR e dare delle interpretazioni
"favorevoli".


ciao

-- 
Marco Ermini
http://www.markoer.org - ICQ UIN 50825709 - GPG KEY 0x64ABF7C6
Never attribute to malice that which is adequately explained
by stupidity. (Hanlon's Razor, corollary to Finagle's law)