[Diritto] GPL e legge italiana
giovanni contissa
diritto@softwarelibero.it
Thu, 29 Aug 2002 12:39:57 +0000
>From: Simo Sorce <simo.sorce@xsec.it>
>Reply-To: diritto@softwarelibero.it
>To: diritto@softwarelibero.it
>Subject: Re: [Diritto] GPL e legge italiana
>Date: 29 Aug 2002 14:05:34 +0200
>
>On Thu, 2002-08-29 at 10:45, giovanni contissa wrote:
> > Secondo me, se (e solo se) poniamo come valida la clausola che avevo
> > ipotizzato (quella che limitava il caricamento del programma nella RAM),
> > essa vale come legge fra me ed il mio cliente: lui del mio programma può
> > fare quante copie vuole, guardarne quante volte vuole i sorgenti,
> > modificarli, eccetera, ma può caricarlo in RAM solo nei limiti che gli
>ho
> > concesso.
> > Non gli basta ricompilarsi il programma per eludere la clausola. Anche
>il
> > nuovo binario è sempre la mia opera.
>
>Concordo sul fatto che il nuovo binario sia "derivato" da una tua opera,
>non so se può essere considerato tua opera direttamente, in fondo basta
>fare due modifiche cosmetiche, pechè non sia più esattamente la stessa
>cosa.
>
>Ma comunque secondo me il problema non si pone, perchè se anche la copia
>in RAM fosse considerata copia come quelle "fisiche", essa sarebbe
>regolata comunque dalle clausole che regolano la copia della GPL.
>
>Simo.
>
Sono d'accordo, anche secondo me la GPL impedisce una clausola di
limitazione della attività di "riproduzione temporanea", ma quello che
volevo far notare è che essa è ambigua al riguardo, perchè per come è
scritta potrebbe esserci spazio anche per una interpretazione per la quale
tale attività è fuori dall'ambito della GPL (vedi in proposito il post di
Fabrizio Veutro).
Quindi, come concludeva anche Fabrizio Veutro, sarebbe meglio che nella
futura versione della GPL sparisse ogni traccia di questa ambiguità.
Giuseppe
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