[Diritto] GPL e legge italiana
giovanni contissa
diritto@softwarelibero.it
Thu, 29 Aug 2002 16:41:58 +0000
>From: Andrea Rossato <andrea@black.gelso.unitn.it>
>Reply-To: diritto@softwarelibero.it
>To: diritto@softwarelibero.it
>Subject: Re: [Diritto] GPL e legge italiana
>Date: Thu, 29 Aug 2002 18:09:45 +0200
>
>ciao,
>sofistica la tua ricostruzione, e comunque francamente assai poco
>condivisibile.
>ad ogni buon conto la giurisprudenza usa *univocamente* il termine
>riproduzione come sinonimo di duplicazione.
>il problema, a mio modo di vedere, si risolve non facendo ricorso alla
>legge sul diritto d'autore ma al diritto dei contratti: se non cedo la
>libertà di eseguire il programma il contratto è nullo per mancanza di
>causa.
Certo, se io licenziassi un software pretendendo di vietare l'attività di
riproduzione temporanea / caricamento in memoria ti darei ragione: il
contratto sarebbe nullo.
Ma io non pensavo ad una clausola che vietasse tale attività, bensì che la
permettesse ma con delle limitazioni (ad esempio, che il programma sia
caricato in memoria solo sulla tale macchina x).
Ciao
Giuseppe
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