[Diritto] GPL e legge italiana

giovanni contissa diritto@softwarelibero.it
Thu, 29 Aug 2002 16:41:58 +0000



>From: Andrea Rossato <andrea@black.gelso.unitn.it>
>Reply-To: diritto@softwarelibero.it
>To: diritto@softwarelibero.it
>Subject: Re: [Diritto] GPL e legge italiana
>Date: Thu, 29 Aug 2002 18:09:45 +0200
>
>ciao,
>sofistica la tua ricostruzione, e comunque francamente assai poco 
>condivisibile.
>ad ogni buon conto la giurisprudenza usa *univocamente* il termine 
>riproduzione come sinonimo di  duplicazione.
>il problema, a mio modo di vedere, si risolve non facendo ricorso alla 
>legge sul diritto d'autore ma al diritto dei contratti: se non cedo la 
>libertà di eseguire il programma il contratto è nullo per mancanza di 
>causa.

Certo, se io licenziassi un software pretendendo di vietare l'attività di 
riproduzione temporanea / caricamento in memoria ti darei ragione: il 
contratto sarebbe nullo.
Ma io non pensavo ad una clausola che vietasse tale attività, bensì che la 
permettesse ma con delle limitazioni (ad esempio, che il programma sia 
caricato in memoria solo sulla tale macchina x).

Ciao

Giuseppe

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