[Diritto] GPL e legge italiana

Andrea Rossato diritto@softwarelibero.it
Fri, 30 Aug 2002 11:58:42 +0200


il tuo modo di procedere è patentemente assurdo, il che mi fa ritenere 
tu sia un giurista ...:)

concludi però con una verità lapalissiana: ogni atto giuridico può 
"aprire la strada ad interpretazioni contrarie al [suo] spirito"...

ciò, però, non mi pare sia il caso della GPL con riguardo al problema 
che hai sollevato.
Un contratto di licenza serve per trasferire dei diritti, altrimenti 
riservati all'autore.
Delle due l'una: o l'autore ha un diritto esclusivo sull'esecuzione del 
software e allora vi è bisogno di una licenza d'uso per trasferirlo, 
oppure no.
Io ritengo che nel nostro ordinamento un tale diritto non esista: il 
64-ter richiede un patto contrario, il che vuol dire che di default il 
licenziatario ha il diritto di eseguire riproducendo, adattando, 
traducendo e modificando (se queste attività sono funzionali 
all'esecuzione). Quindi la licenza deve/può proibire queste attività, ma 
non serve le autorizzi.
Se tu concludi un contratto di noleggio di un'autovettura ti 
domanderesti se puoi usare il pedale del freno, o la leva del cambio, o 
il volante, o le frecce nel caso il contratto non ti attribuisse 
esplicitamente tali "diritti"? Lo faresti solo nel caso avessi o stessi 
per conseguire una laurea in giurisprudenza!

inciso sulla la copia in ram: un giudice americano ha scritto che la 
copia in ram non è effimera e quindi è copia ai sensi del copyright (può 
comportare violazione del diritto), dal momento che se un computer 
rimane accesso per anni allora il programma rimane in ram per anni...
ma il problema da porsi è diverso: un riproduzione in ram è 
riproducibile? allora, si provi a caricare un programma, lo si cancelli 
dal disco fisso, lo si ricrei dalla copia in ram e me lo si invii: se mi 
arriva ed io riesco ad eseguirlo, l'esecuzione è riproduzione, 
altrimenti no!
(concordo con gli altri che hanno detto che l'art. 64-ter ("nella misura 
in cui....") si riferisce all'installazione (da cd-rom a disco fisso): 
un cd live eseguito *non è* riprodotto!)

Tornando alla GPL, non serve che la licenza disciplini l'esecuzione, che 
è libera, per stessa statuizione della licenza - quella statuizione 
afferma che l'autore non intende disciplinare l'esecuzione: vi sono 
termini e condizioni *solo* per copiare, distribuire e modificare. A 
conferma di ciò, con una certa ridondanza, la GPL stabilisce inoltre che:
1. il lavoro derivato deve essere licenziato conla *stessa* licenza, la 
quale dirà che l'esecuzione è libera e non regolata
2.  Each time you redistribute the Program (or any work based on the 
Program), the recipient automatically receives a license from the 
original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to 
these terms and conditions. You may not impose any further restrictions 
on the recipients' exercise of the rights granted herein.

NON VI È ALCUNO SCOPO NEL REGOLARE UNA COSA CHE NON È REGOLATA MA 
LIBERA! non mi sembra sia un concetto difficile da destreggiare...:)

ipse dixit:
«"UnitedLinux" carries this regression one step further with its "per 
seat" licensing. Users of that GNU/Linux distribution will be as 
restricted as if they were using Unix, or Windows.
«In fact, Caldera cannot apply that restrictive license to the whole 
system. Most of the programs are licensed under the GNU General Public 
License, which protects the freedom of every user and makes it illegal 
to add any restrictions. I trust that Caldera knows better than to try 
to impose a "per seat license" on these programs. However, some parts of 
the system, although normally available as free software, have lax 
licenses that allow middlemen to impose their own restrictions. Caldera 
may use those points of vulnerability. It can also add non-free programs 
to the system. Even though much of the system will remain free software 
in a legal sense, practically speaking the users are likely to believe 
it is not.»
http://www.ofb.biz/modules.php?name=News&file=article&sid=125

spero sia per questo, e non per il diritto italiano che non lo richiede 
(a mio parere), la modifica segnalata da Rubini...
andrea

Giuseppe Contissa wrote:
> Per questo dico che la GPL ha delle ambiguità che potrebbero aprire la 
> strada ad interpretazioni contrarie allo spirito della licenza, e per 
> evitarle si dovrebbe indicare in modo più chiaro che è un suo scopo ben 
> preciso fare in modo che l'attività di esecuzione sia libera e non possa 
> essere mai limitata.