[Diritto] GPL e legge italiana
Avv. Fabrizio Veutro
diritto@softwarelibero.it
Fri, 30 Aug 2002 14:25:52 +0200 (CEST)
On Fri, 30 Aug 2002 11:58:42 +0200
Andrea Rossato <andrea@black.gelso.unitn.it> wrote:
> Un contratto di licenza serve per trasferire dei diritti, altrimenti
> riservati all'autore.
> Delle due l'una: o l'autore ha un diritto esclusivo sull'esecuzione del
> software e allora vi è bisogno di una licenza d'uso per trasferirlo,
> oppure no.
> Io ritengo che nel nostro ordinamento un tale diritto non esista: il
> 64-ter richiede un patto contrario, il che vuol dire che di default il
> licenziatario ha il diritto di eseguire riproducendo, adattando,
> traducendo e modificando (se queste attività sono funzionali
> all'esecuzione). Quindi la licenza deve/può proibire queste attività, ma
> non serve le autorizzi.
> Se tu concludi un contratto di noleggio di un'autovettura ti
> domanderesti se puoi usare il pedale del freno, o la leva del cambio, o
> il volante, o le frecce nel caso il contratto non ti attribuisse
> esplicitamente tali "diritti"? Lo faresti solo nel caso avessi o stessi
> per conseguire una laurea in giurisprudenza!
Ciao,
scusami, ma il diritto esclusivo all'esecuzione temo proprio che esista ed è affermato molto chiaramente dall'art. 64bis.
Credo che tu stia confondendo i diritti soggettivi con quelli contrattuali. I diritti soggettivi esclusivi di cui parliamo sorgono in campo all'autore al momento della creazione dell'opera, indipendentemente dall'esistenza di un contratto di licenza o da qualsiasi altro rapporto obbligatorio e valgono erga omnes.
Vale a dire: se tu hai creato un software, tutti i relativi diritti automaticamente ti appartengono e io non posso eseguirlo (nè copiarlo, visualizzarlo, distribuirlo etc.) in mancanza della tua autorizzazione. E' l'abc del diritto d'autore.
Se l'autovettura è tua, per riprendere il tuo esempio, io non posso usare nemmeno il pedale del freno senza il tuo consenso.
A questo punto, se vuoi, distribuisci il tuo sw, e allo scopo concludi contratti di licenza con cui cedi a determinate condizioni uno o più dei tuoi diritti esclusivi. Puoi cedermi il solo diritto di copia e non quello di esecuzione o visualizzazione? Certamente: i diritti d'autore sono fra loro autonomi e indipendenti. Un contratto simile x esempio è quello fra il produttore di sw e il rivenditore-grossista, dove quest'ultimo ha diritto di copiare e rivendere le copie agli utenti finali ma non quello di usare direttamente le copie che detiene (ricordo anche una causa degli anni 80 fra microsoft e un distributore italiano, al proposito). La causa del contratto qui esiste perfettamente eppure il diritto di esecuzione è escluso.
Oppure, concludi un contratto di licenza con l'utente finale e gli cedi una copia del software. In questo caso, in ambito commerciale normalmente cedi il diritto di esecuzione e lo regoli, indicando x esempio che il sw può girare su un solo computer o a benificio di un solo utente etc.. Se nulla dici al proposito nella licenza, si presume che tu abbia ceduto il diritto d'esecuzione ex art. 64ter LdA. Se poi nel contratto di licenza negassi tutti i diritti previsti dalla legge (copia, distribuzione, esecuzione etc.) allora al licenziatario non verrebbe alcuna utilità dal contratto e il contratto sarebbe nullo, ma evidentemente è un caso limite.
Insomma, certamente il licenziatario di default ha diritto di eseguire, ma può farlo solo *in quanto licenziatario* e purchè la licenza non contenga un patto contrario. Al di fuori di questo caso vale nei confronti di chiunque il diritto esclusivo dell'autore all'esecuzione ex 64bis. E' fuorviante interpretare i diritti d'autore in base ai contratti di licenza, sarebbe come interpretare il diritto di proprietà in base ai contratti di locazione.
Capisco che il fatto che la nostra legge includa il diritto d'esecuzione fra i diritti esclusivi dell'autore possa dispiacere, e posso concordare che forse ciò non corrisponde alla migliore organizzazione della materia, ma come spesso accade quella legge in sostanza riprese, legittimandole, le condizioni di licenza allora (e ancor oggi) usualmente impiegate dalle major del software commerciale. Non dimentichiamo che Bill Gates è stato uno storico sostenitore della tutela del sw tramite il diritto d'autore, anche prima che molti stati introducessero la relativa legislazione. Oggi comunque quelle che una volta erano la prassi delle licenze commerciali sono legge dello Stato - non contratto tra privati - e questa legge dobbiamo tenercela e interpretarla così com'e, in base alla sua lettera e non in base ai nostri desideri.
Per questo sono molto contento di sapere da Alessandro Rubini che RMS concorda sulla necessità di chiarire il punto nella GPL.
Ciao,
Fabrizio
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