[Diritto] GPL e legge italiana

Andrea Rossato diritto@softwarelibero.it
Sat, 31 Aug 2002 13:16:10 +0200


Avv. Fabrizio Veutro wrote:
> scusami, ma il diritto esclusivo all'esecuzione temo proprio che esista ed è affermato molto chiaramente dall'art. 64bis.
> Credo che tu stia confondendo i diritti soggettivi con quelli contrattuali. 
> Vale a dire: se tu hai creato un software, tutti i relativi diritti automaticamente ti appartengono e io non posso eseguirlo (nè copiarlo, visualizzarlo, distribuirlo etc.) in mancanza della tua autorizzazione. E' l'abc del diritto d'autore. 
> Se l'autovettura è tua, per riprendere il tuo esempio, io non posso usare nemmeno il pedale del freno senza il tuo consenso.

no, no, no ed ancora no.
ci stiamo perdendo in un bicchier d'acqua, letteralmente.
questo non è l'abc del diritto d'autore. non esiste un autonomo "diritto 
di esecuzione" che sorge con la creazione dell'opera. sarebbe come 
affermare che  esista un "diritto di usufrutto" in capo al proprietario, 
quando invece l'utilizzo ed il godimento dei frutti sono facoltà, 
inerenti al diritto di proprietà, che il proprietario costituisce in 
autonomo diritto in capo all'usufruttuario con un contratto - salve le 
altre modalità di costitutione o acquisizione: si chiama successione 
costitutiva. o come affermare che esista un autonomo "diritto di 
lettura": se qualcuno legge il tuo diario segreto lo citi per violazione 
del diritto d'autore??? stiamo scherzando??

ciò che chiami "diritto d'esecuzione" altro non è che l'espressione 
della disponibilità giuridica del sw, la quale è costituita con l'atto 
di disposizione che si chiama distribuzione e che prende la forma di un 
contratto di licenza: da questo solo nasce e si costituisce un diritto 
di esecuzione, che ovviamente può essere limitato nell'ampiezza e nella 
modilatità dall'atto che lo costituisce, ma con i limiti propri 
dell'atto: necessità di una causa e di un oggetto possibile.
molta dottrina e giurisprudenza è solita inquadrare la licenza d'uso nel 
tipo contrattuale della locazione: ora quest'ultima non trasferisce una 
"diritto di detenzione qualificata" prima in capo al locatore, ma 
costituisce una situazione giuridica che si esprime, dal lato del 
locartore nell'obbligo di far godere, e dal lato del locatario in una 
"detenzione qualificata" appunto .
la legge sul diritto d'autore altro non fa che elencare una serie di 
diritti che necessitano di un esplicito ed autonomo atto di disposione, 
in assenza del quale rimangono in capo al titolare anche in presenza di 
una traslazione di altri di questi diritti - sono autonomi nel senso che 
il trasferimento di uno non comporta quello degli altri.
Ma se costituisco in capo al licenziatario un "diritto di esecuzione", 
prescrive il 64-ter, una parte di questi diritti passano al 
licenziatario nella misura in cui sono funzionali all'esercizio della 
disponibilità - l'esecuzione del programma (la possibilità di 
riprodurre, modificare, tradurre, etc), salvo diversa pattuizione. 
inoltre la licenza estingue (limitatamente) uno di tali diritti - almeno 
in un ambito territoriale: il diritto di distribuzione.
l'unico appiglio teorico per immaginare un autonomo diritto di 
esecuzione preesistente ad ogni atto di disposizione del software è 
ritenere l'esecuzione una riproduzione, ma ciò non ha *alcuna rilevanza 
pratica*, oltre che essere in aperto contrasto con il tenore *letterale* 
delle norme - se io eseguo un sw che non mi è stato licenziato in tutta 
evidenza o qualcuno ha violato una licenza o qualcuno lo ha abusivamete 
*copiato* - a che serve la figura della *illegittima esecuzione* che non 
sia o un inadempimento contrattuale o l'effetto di un'illegittima 
riproduzione??? l'economia nelle spiegazioni giuridiche dovrebbe essere 
un valore positivo...


 > Se l'autovettura è tua, per riprendere il tuo esempio, io non posso 
usare nemmeno il pedale del freno senza il > tuo consenso.
questo è un paralogismo: neghi le miei premesse (il noleggio) per 
negarne le conseguenze. non ha alcuna significanza relativamente alle 
mie argomentazioni.
cerco di ricordare che l'unico problema che questo thread sollevava era 
se la GPL disponesse relativamente all'esecuzione.
ma, nonostante in essa si dica che "running is not restricted" e che 
"You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise 
of the rights granted herein", vi è chi crede di poter limitare 
l'esecuzione di software derivato dal sw GPL.
buon per lui: da quando ho letto che lo 0,34% degli australiani si 
professa della "religione dello Jedi" nulla riuscirà più a stupirmi.

un'ultima cosa: se domandate ad un americano che cosa sia una licenza 
d'uso egli vi risponderà che essa è un contratto che costituisce in capo 
al licenziatario un'immunità - una causa di esclusione della 
responsabilità in un'azione di infringment. costoro sono restii a 
ragionare per diritti: non li considerarno cosa seria se non nella 
misura in cui si esprimono in rimedi. è questa l'impostazione che 
trasuda dalla GPL: essa impedisce che chi copia sia portato in giudizio. 
ma se essa viene violata perde questa funzione. auguri.
andrea