[Diritto] EUCD e legge italiana

Alceste Scalas diritto@softwarelibero.it
Fri, 30 Aug 2002 16:12:16 +0200


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Ciao a tutti,

come avevo  promesso qualche  giorno fa, ecco  alcune considerazioni
sul decreto  legge italiano che recepisce l'EUCD,  sui suoi rapporti
con  la   direttiva  stessa,  e   su  cosa  fare   per  intervenire.
Ovviamente,   tutti  i   commenti  sono   benvenuti,  dato   che  e`
indispensabile sollevare un dibattito su questo tema.=20

Innanzi  tutto, una  premessa: tutti  i problemi  citati  di seguito
derivano ovviamente dalla direttiva 2001/29/CE (la famigerata EUCD).
La vera soluzione sarebbe quindi un rifiuto della direttiva --- cosa
attualmente difficile, visti i tempi  e visto che essa e` stata gia`
approvata.   Qui di  seguito  vi  sono quindi  alcune  idee su  come
rendere il  decreto legge italiano un po`  meno pericoloso, cercando
di mantenere una compatibilita` con la direttiva europea.

Un'altra  premessa:  i  problemi  dell'EUCD (condivisi  dalla  legge
italiana  che lo  recepisce)  sono affrontati  in  un documento  che
analizza la direttiva, reperibile all'indirizzo:

    http://www.softwarelibero.it/progetti/eucd/analisi.shtml

Questo documento fara` parte di una campagna di studio dell'EUCD che
verra`  lanciata  nei  prossimi  giorni  dall'Associazione  software
libero.   Gradiremmo  moltissimo  avere  le  vostre  opinioni  e  le
eventuali correzioni  al documento ---  e in particolare  ci sarebbe
enormemente utile  l'aiuto degli iscritti a questa  mailing list che
abbiano competenze in materia legale.=20

Buona lettura,

alceste
- - -

1. Divieto di decompilazione e reverse-engineering

   Come previsto dai trattati WIPO (articolo 11) dall'EUCD (articolo
   6), la  legge italiana prevede una tutela  legale per le"efficaci
   misure tecnologiche"  poste a protezione delle opere,  e vieta il
   loro aggiramento:

       | Art. 23
       |=20
       |     1. Dopo il  titolo II- bis della legge  22 aprile 1941,
       |     n. 663 =E8 inserito il seguente:
       |=20
       |         "Titolo II-ter
       |        =20
       |         Misure  tecnologiche  di protezione.   Informazioni
       |         sul regime dei diritti
       |        =20
       |             Art.  102-quater  - 1.  I  titolari di  diritti
       |             d'autore  e  di  diritti  connessi  nonch=E9  del
       |             diritto  di  cui  |  all'art. 102-bis  comma  3
       |             possono  apporre sulle  opere  o sui  materiali
       |             protetti  misure tecnologiche  di  | protezione
       |             efficaci che comprendono tutte le | tecnologie,
       |             i dispositivi o i componenti che, nel | normale
       |             corso del loro  funzionamento, sono destinati a
       |             impedire  o limitare  atti non  autorizzati dai
       |             titolari dei diritti.
       |            =20
       |             2. Le  misure tecnologiche  di  protezione sono
       |             considerate  efficaci  nel  caso in  cui  l'uso
       |             dell'opera   o  del   materiale   protetto  sia
       |             controllato dai titolari tramite l'applicazione
       |             di   un  dispositivo   di  accesso   o   di  un
       |             procedimento di protezione, quale la cifratura,
       |             la distorsione o qualsiasi altra trasformazione
       |             dell'opera o del materiale protetto, ovvero sia
       |             limitato  mediante un  meccanismo  di controllo
       |             delle   copie  che   realizzi   l'obiettivo  di
       |             protezione.
       |            =20
       |             3.Sono    vietati    gli    atti    finalizzati
       |             all'elusione  o  alla  rimozione  delle  misure
       |             tecnologiche di  protezione che diano  luogo ad
       |             un utilizzo abusivo  di opere dell'ingegno o di
       |             materiali protetti.
       |            =20
       |             4.Resta salva l'applicazione delle disposizioni
       |             relative ai programmi per elaboratore di cui al
       |             capo IV sezione VI del titolo I.

   Vi sono  tuttavia alcune differenze rispetto  all'EUCD: mentre la
   direttiva europea prevede sanzioni contro =ABl'elusione di efficaci
   misure tecnologiche=BB in generale (art.   6 par.  1) [2], la legge
   italiana  punisce  =ABgli  atti  finalizzati  all'elusione  o  alla
   rimozione delle misure tecnologiche di protezione che diano luogo
   ad  un utilizzo  abusivo  di opere  dell'ingegno  o di  materiali
   protetti=BB.  Viene insomma sottolineato che l'elusione e` illegale
   solo se da` luogo  a _effettive_ violazioni del diritto d'autore.
   Inoltre, il paragrafo  4 citato sopra dichiara che  il diritto di
   reverse-engineering e decompilzione del software (capo IV sez. VI
   titoli I della legge 663 del 1941) e` ancora completamente valido
   --- mentre   l'EUCD   cerca   di   restringerlo,   impedendo   il
   reverse-engineering delle porzioni  di programma che implementano
   le  "efficaci misure  tecnologiche" (si  veda il  considerando 50
   della direttiva).
  =20
   Insomma, l'EUCD  rende assolutamente impossibile  la creazione di
   programmi  interoperanti (dato  che  per accedere  ad un  formato
   "protetto"  si  devono  necessariamente  aggirare  i  sistemi  di
   protezione   implementati   nel   software   "originario",   cosa
   dichiarata illegale) [3], mentre la legge italiana lascia qualche
   piccolissimo spiraglio.

   Con qualche acrobazia  legale, infatti, diventa _forse_ possibile
   sviluppare  del software  libero interoperante:  se  il programma
   distribuito  implementa   piu`  o  meno   le  stesse  restrizioni
   d'accesso  del  programma originale,  l'autore  _forse_ non  puo`
   essere  accusato di  aver  "dato  luogo" ad  un  uso abusivo  dei
   materiali  protetti.  Se poi  un utente  modifica il  programma e
   compie   degli   atti    _effettivamente_   illeciti   (come   la
   distribuzione di copie  non protette), la responsabilita` sarebbe
   sua.  Ma d'altronde bisogna considerare che il software che offre
   una minima  flessibilita` rispetto a  quello "originario" sarebbe
   illegale  (si  pensi al  caso  Sklyarov  [7]),  e che  la  stessa
   distribuzione   di    sorgenti   modificabili   potrebbe   essere
   considerata  un   incoraggiamento  all'elusione  (si   veda  piu`
   avanti).

   Insomma, forse  poteva andare  un po` peggio,  ma la  legge cosi`
   com'e`  rimane assolutamente  pericolosa.  Resta  la possibilita`
   (anzi,    la    certezza)     che    questa    legge    impedisca
   l'interoperabilita`, e porti direttamente al monopolio legale sui
   formati dei  file --- con  evidente danno per il  software libero
   interoperante  e  per  la  possibilita` che  gli  utenti  possano
   scegliere  quale  software  usare  per  gestire  i  propri  dati.
   Qualunque  tentativo  di  sviluppare software  "non  autorizzato"
   sarebbe punito [3].

   1.1. Come intervenire?

       Per  mantenere  una  minima  compatibilita`  con  l'EUCD,  si
       potrebbe richiedere che la legge italiana vieti l'aggiramento
       delle  misure  tecnologiche, ma  _solo_  se l'aggiramento  e`
       usato  come  strumento per  poter  compiere utilizzi  abusivi
       dell'opera protetta  (insomma, l'elusione in  se` non sarebbe
       punibile, ma  chi elude e  viola il diritto  d'autore sarebbe
       accusato di due reati anziche` uno).
   =20


2. Liberta` di ricerca e di espressione

   Come  richiesto  dall'EUCD (art.  6  par.  2)  la legge  italiana
   punisce l'offerta  di servizi o  strumenti in grado  di agevolare
   l'elusione di misure tecnologiche:

       | Art. 26
       |=20
       | [...]
       |=20
       |    2. Al comma 1 dell'art.  171-ter della legge 633/1941, dopo
       |    la lettera f) sono inserite le seguenti:
       |   =20
       |        "g)   fabbrica,    importa,   distribuisce,   vende,
       |        noleggia, cede  a qualsiasi titolo,  pubblicizza per
       |        la  vendita  o  il  noleggio, o  detiene  per  scopi
       |        commerciali,  attrezzature,  prodotti  o  componenti
       |        ovvero  presta  servizi  che abbiano  la  prevalente
       |        finalit=E0  o l'uso  commerciale  di eludere  efficaci
       |        misure  tecnologiche   di  cui  all'art.  102-quater
       |        ovvero  siano  principalmente progettati,  prodotti,
       |        adattati  o realizzati  con la  finalit=E0  di rendere
       |        possibile   o  facilitare  l'elusione   di  predette
       |        misure.  Fra le  misure  tecnologiche sono  comprese
       |        quelle applicate,  o che residuano,  a seguito della
       |        rimozione  delle misure medesime  conseguentemente a
       |        iniziativa volontaria dei  titolari dei diritti o ad
       |        accordi  tra  questi   ultimi  e  i  beneficiari  di
       |        eccezioni   ovvero  a   seguito  di   esecuzione  di
       |        provvedimenti    dell'autorit=E0    amministrativa   o
       |        giurisdizionale;"

   In pratica, diventa illegale  non solo la produzione di strumenti
   che  possano  aggirare  le  "misure tecnologiche",  ma  anche  la
   diffusione di informazioni in  grado di agevolare tale operazione
   (l'offerta  di  informazioni,   infatti,  e`  necessariamente  un
   "servizio").   Questo   significa  che  e`   vietato  distribuire
   strumenti  che permettano di  usare i  materiali protetti  con un
   minimo di flessibilita` (si pensi al caso Sklyarov [7]), e che la
   ricerca  su  crittografia   e  sicurezza  informatica  verrebbero
   bloccate (dato che tali  materie di studio sono _necessariamente_
   basate sull'elusione, ed il libero scambio di informazioni e` per
   loro vitale).

   Occorre notare alcune cose:

       1. a questo proposito, l'EUCD  e` peggiore del DMCA.  Il DMCA
          comprende una dettagliata lista  di casi in cui il divieto
          di elusione e di "offerta di servizi" non possono impedire
          la  ricerca  scientifica  [4],  e  questa  lista  (sebbene
          estremamente  ristretta)  e`  stata  indispensabile  nella
          risoluzione del caso  Felten [5].  L'EUCD, invece, prevede
          solo  un generico  principio di  "non iterferenza"  con la
          ricerca (considerando 48) [6];

       2. la  legge italiana  e`  peggiore dell'EUCD,  e quindi  del
          DMCA, dato  che non prevede _alcuna_  eccezione al divieto
          di  offerta di  strumenti o  servizi che  possano favorire
          l'elusione di misure tecnologiche.

   2.1. Come intervenire?

       Lo stesso  problema e`  segnalato nella legge  britannica che
       recepisce  l'EUCD [1],  e questa  mancanza di  tutela  per la
       ricerca scientifica  e` considerata una  incompatibilita` con
       la direttiva.
   =20
       La stessa  obiezione potrebbe quindi essere  sollevata per la
       legge   italiana,  richiedendo   un  consistente   numero  di
       eccezioni  al divieto di  offerta di  strumenti o  servizi in
       grado  di compiere  un'elusione (anche  se  qualunque rimedio
       sarebbe un palliativo --- DMCA docet).
   =20


3. Abolizione della "prima vendita" per i documenti digitali

   Dall'articolo 3:

       | 2. Il  diritto di distribuzione  dell'originale o  di copie
       | dell'opera non si esaurisce  nella Comunit=E0 se non nel caso
       | in cui  la prima vendita  o il primo atto  di trasferimento
       | della propriet=E0 nella  Comunit=E0 sia effettuato dal titolare
       | del diritto o con il suo consenso.
       |
       | 3. Quanto disposto dal comma 2 non si applica alla messa a
       | disposizione del pubblico di opere in modo che ciascuno
       | possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti
       | individualmente, anche nel caso in cui sia consentita la
       | realizzazione di copie dell'opera.

   Insomma, se io acquisto una copia  di un programma o di un e-book
   attraverso  Internet, non  posso rivenderla  ne` cederla  a terzi
   senza il permesso dell'autore.  Risultati:
  =20
       1. non nascera`  mai un mercato  del software o  degli e-book
          usati,  percio` nessuna  speranza  che il  loro prezzo  si
          abbassi (come avviene, per  esempio, nel mercato dei libri
          "tradizionali"  grazie alla  concorrenza  del mercato  dei
          libri usati) [9];

       2. nel      caso      di      documenti     di      rilevanza
          storica/documentaristica,   gli    unici   autorizzati   a
          qualunque    diffusione   del   materiale    saranno   gli
          autori/editori.   Se un articolo  sul web  viene censurato
          dall'editore  (che in genere  detiene i  diritti), nessuno
          che intanto ne abbia  legalmente ottenuto una copia potra`
          farla  avere   a  terzi.   Questo,   in  futuro,  rendera`
          difficile l'accesso a materiale di importanza storica, per
          il quale potrebbe essere proibita qualunque diffusione non
          autorizzata [9].

   3.1. Come intervenire?

       Questa  esclusivita`  sulla   comunicazione  delle  opere  al
       pubblico  e`  prevista  dai  trattati  WIPO  (articolo  8)  e
       dall'EUCD  (articolo  3)  [8]  ---  quindi,  a  meno  di  non
       contestare   direttamente   questi   ultimi,   e`   difficile
       ostacolare la  legge italiana dicendo che  "essa non dovrebbe
       prevedere una cosa del genere".
   =20


4. Eccezioni al diritto d'autore (ovvero, diritti degli utenti)

   La possibilita` di controllare l'accesso e la copia dei documenti
   elettronici attraverso  "misure tecnologiche" legalmente tutelate
   sancisce una nuova prerogativa  per i detentori dei diritti sulle
   opere: quella di poter  influire sull'uso delle opere stesse.  In
   condizioni "normali",  a questa novita`  dovrebbero corrispondere
   nuove garanzie legali  per gli utenti, in modo  da garantire loro
   il diritto di "fair use" delle opere.

   Nel decreto legge italiano, questo in pratica non avviene.=20

   Dall'articolo 9 (che modifica il  capo V del titolo I della legge
   del 22 aprile 1941):

       | Art. 71-quinquies - [...]
       |
       |     2. I titolari  dei diritti  sono tenuti a  rimuovere le
       |     misure tecnologiche di  cui all'art.102-quater, da loro
       |     apposte  sulle opere o  sui materiali  protetti, dietro
       |     richiesta dei  beneficiari delle eccezioni  di cui agli
       |     articoli 55; 68, commi 1 e  2; 69, comma 2; 70 comma 1;
       |     71-bis  e  71-quater, a  condizione  che i  beneficiari
       |     stessi  abbiano acquisito  il possesso  legittimo degli
       |     esemplari  dell'opera  o del  materiale  protetto o  vi
       |     abbiano avuto accesso  legittimo ai fini dell'utilizzo,
       |     nel rispetto e nei  limiti delle disposizioni di cui ai
       |     citati   articoli,  ivi   compresa   la  corresponsione
       |     dell'equo compenso, se previsto.
   =20
   Qui  poteva  andare peggio:  l'EUCD  non  ha nessuna  indicazione
   chiara sui  diritti degli utenti,  che potrebbero essere  lesi da
   "misure tecnologiche" troppo severe (per esempio, che limitino la
   copia a scopo di citazione di porzioni e-book o file PDF).  Anzi,
   la direttiva  europea prevede l'intervento  dello Stato solamente
   dopo  "mediazioni" e  "misure volontarie"  che  dovrebbero essere
   prese  dai  detentori dei  diritti  per  la  tutela degli  utenti
   (considerando 46, 51 e 52, e art. 6 par. 4) [10].

   Per lo  meno, la proposta  di legge italiana  afferma chiaramente
   che "i titolari  dei diritti sono _tenuti_ a  rimuovere le misure
   tecnologiche  [...]   dietro   richiesta  dei  beneficiari  delle
   eccezioni" --- dove le  eccezioni comprendono la registrazione di
   radiotrasmissioni  per uso  personale  (art. 55  legge 22  aprile
   1941), la  copia su mezzi  "non idonei allo spaccio  o diffusione
   dell'opera nel  pubblico" (art. 68 comma 1),  la copia effettuata
   da biblioteche e  scuole per i propri servizi  (art. 68 comma 2),
   il  riassunto e  la citazione  per la  comunicazione  al pubblico
   (art.   70 comma 1),  la riproduzione  per portatori  di handicap
   (art.    71-bis),  la   riproduzione  in   ospedali   o  prigioni
   (art. 71-quater).

   Purtroppo  questo non vale  quando le  opere protette  da "misure
   tecnologiche" sono ottenute,  per esempio, attraverso un servizio
   on-line:

       |    3. I titolari dei diritti non sono tenuti a rimuovere ai
       |    sensi  del  comma  2   le  misure  tecnologiche  di  cui
       |    all'art.102-quater apposte su  opere o materiali messi a
       |    disposizione del pubblico in  modo che ciascuno vi possa
       |    avere   accesso   dal  luogo   o   nel  momento   scelto
       |    individualmente, quando l'accesso  avvenga sulla base di
       |    clausole contrattuali.

   Quest'ultima clausola e`  esplicitamente prevista dall'EUCD (art.
   6 par.  4).  Quindi,  se mi  abbono ad un  servizio che  mi offre
   degli e-book accessibili via  Web, mi potrebbe essere proibita la
   copia  di  porzioni  di  testo,  la  stampa,  o  qualunque  altra
   operazione  ---  e tutto  sarebbe  legale.   Con  lo sviluppo  di
   Internet come mezzo di diffusione della cultura, questa esplicita
   mancanza di garanzie per gli utenti e` decisamente preoccupante.

   La  "mediazione"  prevista dall'EUCD  in  caso  di conflitti  tra
   utenti e detentori  dei diritti torna comunque nel  comma 4 dello
   stesso articolo 71-quinques:

       |    4. Le associazioni di categoria dei titolari dei diritti
       |    e  gli  enti   o  le  associazioni  rappresentative  dei
       |    beneficiari delle  eccezioni di  cui al comma  2 possono
       |    svolgere  trattative volte  a consentire  l'esercizio di
       |    dette eccezioni.  In mancanza di accordo, ciascuna delle
       |    parti pu=F2  rivolgersi al  comitato di cui  all'art.  190
       |    perch=E9   esperisca    un   tentativo   obbligatorio   di
       |    conciliazione,   secondo   le   modalit=E0=A0   di   cui   |
       |    all'art. 194-bis.

   L'articolo 190  parla del "comitato consultivo  permanente per il
   diritto  d'autore",   descritto  nell'articolo  191,   e  formato
   principalmente  da  rappresentanti della  SIAE,  degli artisti  e
   dell'industria  dello spettacolo  (no, nessun  rappresentante per
   gli utenti).

   Oltre  ad affidare il  giudizio delle  dispute tra  detentori dei
   diritti ed utenti ad un organo privo di rappresentanza per questi
   ultimi, la legge italiana ha  lo stesso problema segnalato in [1]
   per la legge britannica che  recepisce l'EUCD: presume che i casi
   di  conflitto siano  pochi.  In  realta`  i casi  di utenti  alla
   ricerca di una tutela potrebbero essere molto numerosi (e visti i
   recenti avvenimenti,  tutto lo  fa presumere ---  si pensi  ai CD
   anti-copia, una  vera truffa per gli  utenti), e il  fatto che un
   solo organo centralizzato debba  valutare _tutti_ questi casi non
   puo`  che  rallentare la  burocrazia,  con  grande vantaggio  dei
   detentori dei  diritti sulle opere.  Per  rendersene conto, basta
   dare un'occhiata alla trafila prevista:

       | Art.35
       |=20
       | Dopo  l'art. 194  della  legge  22 aprile  1941,  n. 633  =E8
       | inserito il seguente:
       |=20
       |     "Art. 194-  bis - 1.  La richiesta  di conciliazione di
       |     cui   all'art.   71-quinquies  comma   4,  sottoscritta
       |     dall'associazione o  dall'ente proponente, =E8 consegnata
       |     al  comitato di  cui all'art.   190 o  spedita mediante
       |     raccomandata  con avviso  di  ricevimento. Entro  dieci
       |     giorni dal  ricevimento della richiesta,  il presidente
       |     del  comitato  nomina la  commissione  speciale di  cui
       |     all'art.   193  comma  2.  Copia della  richiesta  deve
       |     essere  consegnata  o   spedita  a  cura  dello  stesso
       |     proponente alla controparte.
       |    =20
       |     2. La richiesta deve precisare:
       |    =20
       |         a) il luogo dove devono essere fatte al richiedente
       |         le comunicazioni inerenti alla procedura;
       |        =20
       |         b) l'indicazione  delle ragioni poste  a fondamento
       |         della richiesta.
       |    =20
       |     3. Entro trenta giorni  dal ricevimento della richiesta
       |     la  parte convenuta, qualora  non accolga  la richiesta
       |     della  controparte,   deposita  presso  la  commissione
       |     predetta  osservazioni scritte.  Entro  i dieci  giorni
       |     successivi al deposito, il presidente della commissione
       |     fissa la data per il tentativo di conciliazione.
       |   =20
       |     4. Se la  conciliazione riesce, viene  redatto separato
       |     processo  verbale   sottoscritto  dalle  parti   e  dal
       |     presidente  della commissione.  Il  verbale costituisce
       |     titolo esecutivo.
       |    =20
       |     5. Se  non  si raggiunge  l'accordo  tra  le parti,  la
       |     commissione  formula una  proposta  per la  definizione
       |     della controversia.  Se la proposta non  =E8 accettata, i
       |     termini  di   essa  sono  riassunti   nel  verbale  con
       |     l'indicazione delle valutazioni espresse dalle parti.
       |    =20
       |     6. Nel   successivo  giudizio  sono   acquisiti,  anche
       |     d'ufficio,  i  verbali   concernenti  il  tentativo  di
       |     conciliazione  non  riuscito.   Il  giudice  valuta  il
       |     comportamento    tenuto   dalle   parti    nella   fase
       |     conciliativa ai fini del regolamento delle spese.
       |    =20
       |     7. La domanda  giudiziale diventa procedibile trascorsi
       |     novanta  giorni  dalla   promozione  del  tentativo  di
       |     conciliazione.
       |    =20
       |     8. Il giudice  che rileva che  non =E8 stato  promosso il
       |     tentativo di  conciliazione secondo le  disposizioni di
       |     cui ai  precedenti commi o che la  domanda giudiziale =E8
       |     stata  promossa  prima della  scadenza  del termine  di
       |     novanta giorni dalla promozione del tentativo, sospende
       |     il giudizio e fissa alle parti il termine perentorio di
       |     sessanta   giorni  per   promuovere  il   tentativo  di
       |     conciliazione.   Ove   il   processo  non   sia   stato
       |     tempestivamente   riassunto,    il   giudice   dichiara
       |     d'ufficio l'estinzione del  processo con decreto cui si
       |     applica la disposizione di  cui all'art. 308 del codice
       |     di procedura civile.".


   4.1. Come intervenire?=20

       Si potrebbe richiedere che  la legge renda piu` snelle queste
       pratiche, per esempio affidandole alla legislazione ordinaria
       anziche` ad un "consiglio di saggi" (?) centralizzato.
   =20


5. La possibilita` di oscuramento dei siti Internet

   Questo  aspetto non  riguarda  direttamente il  decreto legge  in
   esame, ma  e` decisamente  importante: l'EUCD (considerando  58 e
   59, e art.  8 par. 3)  richiede che i detentori dei diritti sulle
   opere   possano   prendere   provvedimenti  legali   contro   gli
   "intermediari"  i  cui  servizi  Internet  siano  utilizzati  per
   violazioni  al diritto  d'autore (per  esempio, l'ISP  che ospita
   delle   pagine  contenenti   materiale  coperto   da   diritti  e
   distribuito abusivamente).  Questa richiesta, come si legge anche
   nel  considerando   16,  si  lega   direttamente  alla  direttiva
   2000/31/CE sul  commercio elettronico,  che di fatto  obbliga gli
   ISP (e non solo) a censurare i siti degli utenti non appena venga
   segnalata una presunta illegalita`.=20

   Tale censura  potrebbe avvenire senza  il bisogno dell'intervento
   di  un  tribunale: basta  che  qualcuno  telefoni  e richieda  la
   rimozione di certe pagine  Web pubblicate dagli utenti.  L'ISP (o
   chi per lui) dovra`  provvedere immediatamente, o diventerebbe un
   complice.   Gli utenti  dovrebbero assistere  alla  lesione della
   propria liberta`  di espressione non per ordine  di un tribunale,
   ma per ordine di un privato (magari una grossa azienda).

   Il decreto legge  italiano qui trattato non si  occupa di questo,
   ma  rimanda   alle  normative  sul   commercio  elettronico.   E`
   estremamente  importante che, assieme  all'integrazione dell'EUCD
   nella   legislazione  italiana,   venga  tenuta   d'occhio  anche
   l'integrazione  della direttiva  2000/31/CE, che  dovrebbe essere
   piu` o meno contemporanea.=20

   La somma  di EUCD e  2000/31/CE portera` a  casi di censura  e di
   lesione della  liberta` di espressione analoghi  a quelli causati
   dal DMCA,  che prevede esattamente  le stesse norme: si  pensi ai
   casi bnetd (un applicativo  libero censurato da Blizzard), o alla
   censura  dei link  indicizzati  da Google  da  parte della  setta
   Scientology.

   Per i  dettagli sulla  possibilita` di censura  dei siti  Web, si
   puo` leggere la gia` citata  "Analisi dell'EUCD", in [11] e [12].
   Se  qualcuno e` a  conoscenza dello  stato di  integrazione della
   direttiva 2000/31/CE,  e` estremamente importante  che lo segnali
   su questa mailing list.



6. Rincari al prezzo dei supporti di memorizzazione

   Qui c'e` poco da dire:  l'EUCD e` strapieno di richieste di "equo
   compenso" per i detentori dei  diritti in un gran numero di casi,
   inclusi quelli di copia privata effettuata con supporti digitali.
   La  legge italiana  era tuttavia  gi=E0 in  linea con  le richieste
   della direttiva, e l'ultimo  aumento non puo` essere giustificato
   dalla necessita` di "adeguarsi all'Europa".=20

   Comunque, in  base a quanto finora detto,  dovrebbe essere chiaro
   che il  rincaro delle tasse  sui supporti rappresenta  proprio il
   problema minore del decreto legge italiano.



Note:

[1] Una  critica  alla   legge  britannica  che  recepisce  l'EUCD
    <http://uk.eurorights.org/issues/eucd/ukimpl/critique_uk_impl.html>

[2] Il divieto di reverse-engineering dell'EUCD
    <http://www.softwarelibero.it/progetti/eucd/analisise4.html#x6-50004>

[3] Le conseguenze del divieto di reverse-engineering dell'EUCD
    <http://www.softwarelibero.it/progetti/eucd/analisise4.html#x6-70004.1>

[4] Confronto tra EUCD e DMCA: la liberta` di ricerca
    <http://www.softwarelibero.it/progetti/eucd/analisise9.html#x19-210009.=
2>

[5] Le conseguenze del DMCA: il caso Felten
    <http://www.softwarelibero.it/progetti/eucd/analisise9.html#x19-220009.=
2.1>

[6] I limiti alla liberta` di ricerca e di espressione dell'EUCD
    <http://www.softwarelibero.it/progetti/eucd/analisise5.html#x10-100005>

[7] Le conseguenze del DMCA: il caso Sklyarov
    <http://www.softwarelibero.it/progetti/eucd/analisise9.html#x19-200009.=
1.1>

[8] EUCD: l'abolizione della "prima vendita" per i documenti elettronici
    <http://www.softwarelibero.it/progetti/eucd/analisise7.html#x15-140007>

[9] Le  conseguenze dell'abolizione  della  "prima  vendita" per  i
    documenti elettronici
    <http://www.softwarelibero.it/progetti/eucd/analisise7.html#x15-150007.=
1>

[10] I pericoli per i diritti degli utenti causati dall'EUCD:
     <http://www.softwarelibero.it/progetti/eucd/analisise8.html#x17-160008>

[11] La possibilita` di censura dei siti Internet prevista dall'EUCD
     e dalla direttiva 2000/31/CE:
     <http://www.softwarelibero.it/progetti/eucd/analisise6.html#x12-120006>

[12] Le conseguenze della "clausola di rimozione" del DMCA:
     <http://www.softwarelibero.it/progetti/eucd/analisise9.html#x19-230009=
.3>


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