[Diritto] EUCD e legge italiana
Alceste Scalas
diritto@softwarelibero.it
Fri, 30 Aug 2002 16:12:16 +0200
--UugvWAfsgieZRqgk
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Ciao a tutti,
come avevo promesso qualche giorno fa, ecco alcune considerazioni
sul decreto legge italiano che recepisce l'EUCD, sui suoi rapporti
con la direttiva stessa, e su cosa fare per intervenire.
Ovviamente, tutti i commenti sono benvenuti, dato che e`
indispensabile sollevare un dibattito su questo tema.=20
Innanzi tutto, una premessa: tutti i problemi citati di seguito
derivano ovviamente dalla direttiva 2001/29/CE (la famigerata EUCD).
La vera soluzione sarebbe quindi un rifiuto della direttiva --- cosa
attualmente difficile, visti i tempi e visto che essa e` stata gia`
approvata. Qui di seguito vi sono quindi alcune idee su come
rendere il decreto legge italiano un po` meno pericoloso, cercando
di mantenere una compatibilita` con la direttiva europea.
Un'altra premessa: i problemi dell'EUCD (condivisi dalla legge
italiana che lo recepisce) sono affrontati in un documento che
analizza la direttiva, reperibile all'indirizzo:
http://www.softwarelibero.it/progetti/eucd/analisi.shtml
Questo documento fara` parte di una campagna di studio dell'EUCD che
verra` lanciata nei prossimi giorni dall'Associazione software
libero. Gradiremmo moltissimo avere le vostre opinioni e le
eventuali correzioni al documento --- e in particolare ci sarebbe
enormemente utile l'aiuto degli iscritti a questa mailing list che
abbiano competenze in materia legale.=20
Buona lettura,
alceste
- - -
1. Divieto di decompilazione e reverse-engineering
Come previsto dai trattati WIPO (articolo 11) dall'EUCD (articolo
6), la legge italiana prevede una tutela legale per le"efficaci
misure tecnologiche" poste a protezione delle opere, e vieta il
loro aggiramento:
| Art. 23
|=20
| 1. Dopo il titolo II- bis della legge 22 aprile 1941,
| n. 663 =E8 inserito il seguente:
|=20
| "Titolo II-ter
| =20
| Misure tecnologiche di protezione. Informazioni
| sul regime dei diritti
| =20
| Art. 102-quater - 1. I titolari di diritti
| d'autore e di diritti connessi nonch=E9 del
| diritto di cui | all'art. 102-bis comma 3
| possono apporre sulle opere o sui materiali
| protetti misure tecnologiche di | protezione
| efficaci che comprendono tutte le | tecnologie,
| i dispositivi o i componenti che, nel | normale
| corso del loro funzionamento, sono destinati a
| impedire o limitare atti non autorizzati dai
| titolari dei diritti.
| =20
| 2. Le misure tecnologiche di protezione sono
| considerate efficaci nel caso in cui l'uso
| dell'opera o del materiale protetto sia
| controllato dai titolari tramite l'applicazione
| di un dispositivo di accesso o di un
| procedimento di protezione, quale la cifratura,
| la distorsione o qualsiasi altra trasformazione
| dell'opera o del materiale protetto, ovvero sia
| limitato mediante un meccanismo di controllo
| delle copie che realizzi l'obiettivo di
| protezione.
| =20
| 3.Sono vietati gli atti finalizzati
| all'elusione o alla rimozione delle misure
| tecnologiche di protezione che diano luogo ad
| un utilizzo abusivo di opere dell'ingegno o di
| materiali protetti.
| =20
| 4.Resta salva l'applicazione delle disposizioni
| relative ai programmi per elaboratore di cui al
| capo IV sezione VI del titolo I.
Vi sono tuttavia alcune differenze rispetto all'EUCD: mentre la
direttiva europea prevede sanzioni contro =ABl'elusione di efficaci
misure tecnologiche=BB in generale (art. 6 par. 1) [2], la legge
italiana punisce =ABgli atti finalizzati all'elusione o alla
rimozione delle misure tecnologiche di protezione che diano luogo
ad un utilizzo abusivo di opere dell'ingegno o di materiali
protetti=BB. Viene insomma sottolineato che l'elusione e` illegale
solo se da` luogo a _effettive_ violazioni del diritto d'autore.
Inoltre, il paragrafo 4 citato sopra dichiara che il diritto di
reverse-engineering e decompilzione del software (capo IV sez. VI
titoli I della legge 663 del 1941) e` ancora completamente valido
--- mentre l'EUCD cerca di restringerlo, impedendo il
reverse-engineering delle porzioni di programma che implementano
le "efficaci misure tecnologiche" (si veda il considerando 50
della direttiva).
=20
Insomma, l'EUCD rende assolutamente impossibile la creazione di
programmi interoperanti (dato che per accedere ad un formato
"protetto" si devono necessariamente aggirare i sistemi di
protezione implementati nel software "originario", cosa
dichiarata illegale) [3], mentre la legge italiana lascia qualche
piccolissimo spiraglio.
Con qualche acrobazia legale, infatti, diventa _forse_ possibile
sviluppare del software libero interoperante: se il programma
distribuito implementa piu` o meno le stesse restrizioni
d'accesso del programma originale, l'autore _forse_ non puo`
essere accusato di aver "dato luogo" ad un uso abusivo dei
materiali protetti. Se poi un utente modifica il programma e
compie degli atti _effettivamente_ illeciti (come la
distribuzione di copie non protette), la responsabilita` sarebbe
sua. Ma d'altronde bisogna considerare che il software che offre
una minima flessibilita` rispetto a quello "originario" sarebbe
illegale (si pensi al caso Sklyarov [7]), e che la stessa
distribuzione di sorgenti modificabili potrebbe essere
considerata un incoraggiamento all'elusione (si veda piu`
avanti).
Insomma, forse poteva andare un po` peggio, ma la legge cosi`
com'e` rimane assolutamente pericolosa. Resta la possibilita`
(anzi, la certezza) che questa legge impedisca
l'interoperabilita`, e porti direttamente al monopolio legale sui
formati dei file --- con evidente danno per il software libero
interoperante e per la possibilita` che gli utenti possano
scegliere quale software usare per gestire i propri dati.
Qualunque tentativo di sviluppare software "non autorizzato"
sarebbe punito [3].
1.1. Come intervenire?
Per mantenere una minima compatibilita` con l'EUCD, si
potrebbe richiedere che la legge italiana vieti l'aggiramento
delle misure tecnologiche, ma _solo_ se l'aggiramento e`
usato come strumento per poter compiere utilizzi abusivi
dell'opera protetta (insomma, l'elusione in se` non sarebbe
punibile, ma chi elude e viola il diritto d'autore sarebbe
accusato di due reati anziche` uno).
=20
2. Liberta` di ricerca e di espressione
Come richiesto dall'EUCD (art. 6 par. 2) la legge italiana
punisce l'offerta di servizi o strumenti in grado di agevolare
l'elusione di misure tecnologiche:
| Art. 26
|=20
| [...]
|=20
| 2. Al comma 1 dell'art. 171-ter della legge 633/1941, dopo
| la lettera f) sono inserite le seguenti:
| =20
| "g) fabbrica, importa, distribuisce, vende,
| noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per
| la vendita o il noleggio, o detiene per scopi
| commerciali, attrezzature, prodotti o componenti
| ovvero presta servizi che abbiano la prevalente
| finalit=E0 o l'uso commerciale di eludere efficaci
| misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater
| ovvero siano principalmente progettati, prodotti,
| adattati o realizzati con la finalit=E0 di rendere
| possibile o facilitare l'elusione di predette
| misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese
| quelle applicate, o che residuano, a seguito della
| rimozione delle misure medesime conseguentemente a
| iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad
| accordi tra questi ultimi e i beneficiari di
| eccezioni ovvero a seguito di esecuzione di
| provvedimenti dell'autorit=E0 amministrativa o
| giurisdizionale;"
In pratica, diventa illegale non solo la produzione di strumenti
che possano aggirare le "misure tecnologiche", ma anche la
diffusione di informazioni in grado di agevolare tale operazione
(l'offerta di informazioni, infatti, e` necessariamente un
"servizio"). Questo significa che e` vietato distribuire
strumenti che permettano di usare i materiali protetti con un
minimo di flessibilita` (si pensi al caso Sklyarov [7]), e che la
ricerca su crittografia e sicurezza informatica verrebbero
bloccate (dato che tali materie di studio sono _necessariamente_
basate sull'elusione, ed il libero scambio di informazioni e` per
loro vitale).
Occorre notare alcune cose:
1. a questo proposito, l'EUCD e` peggiore del DMCA. Il DMCA
comprende una dettagliata lista di casi in cui il divieto
di elusione e di "offerta di servizi" non possono impedire
la ricerca scientifica [4], e questa lista (sebbene
estremamente ristretta) e` stata indispensabile nella
risoluzione del caso Felten [5]. L'EUCD, invece, prevede
solo un generico principio di "non iterferenza" con la
ricerca (considerando 48) [6];
2. la legge italiana e` peggiore dell'EUCD, e quindi del
DMCA, dato che non prevede _alcuna_ eccezione al divieto
di offerta di strumenti o servizi che possano favorire
l'elusione di misure tecnologiche.
2.1. Come intervenire?
Lo stesso problema e` segnalato nella legge britannica che
recepisce l'EUCD [1], e questa mancanza di tutela per la
ricerca scientifica e` considerata una incompatibilita` con
la direttiva.
=20
La stessa obiezione potrebbe quindi essere sollevata per la
legge italiana, richiedendo un consistente numero di
eccezioni al divieto di offerta di strumenti o servizi in
grado di compiere un'elusione (anche se qualunque rimedio
sarebbe un palliativo --- DMCA docet).
=20
3. Abolizione della "prima vendita" per i documenti digitali
Dall'articolo 3:
| 2. Il diritto di distribuzione dell'originale o di copie
| dell'opera non si esaurisce nella Comunit=E0 se non nel caso
| in cui la prima vendita o il primo atto di trasferimento
| della propriet=E0 nella Comunit=E0 sia effettuato dal titolare
| del diritto o con il suo consenso.
|
| 3. Quanto disposto dal comma 2 non si applica alla messa a
| disposizione del pubblico di opere in modo che ciascuno
| possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti
| individualmente, anche nel caso in cui sia consentita la
| realizzazione di copie dell'opera.
Insomma, se io acquisto una copia di un programma o di un e-book
attraverso Internet, non posso rivenderla ne` cederla a terzi
senza il permesso dell'autore. Risultati:
=20
1. non nascera` mai un mercato del software o degli e-book
usati, percio` nessuna speranza che il loro prezzo si
abbassi (come avviene, per esempio, nel mercato dei libri
"tradizionali" grazie alla concorrenza del mercato dei
libri usati) [9];
2. nel caso di documenti di rilevanza
storica/documentaristica, gli unici autorizzati a
qualunque diffusione del materiale saranno gli
autori/editori. Se un articolo sul web viene censurato
dall'editore (che in genere detiene i diritti), nessuno
che intanto ne abbia legalmente ottenuto una copia potra`
farla avere a terzi. Questo, in futuro, rendera`
difficile l'accesso a materiale di importanza storica, per
il quale potrebbe essere proibita qualunque diffusione non
autorizzata [9].
3.1. Come intervenire?
Questa esclusivita` sulla comunicazione delle opere al
pubblico e` prevista dai trattati WIPO (articolo 8) e
dall'EUCD (articolo 3) [8] --- quindi, a meno di non
contestare direttamente questi ultimi, e` difficile
ostacolare la legge italiana dicendo che "essa non dovrebbe
prevedere una cosa del genere".
=20
4. Eccezioni al diritto d'autore (ovvero, diritti degli utenti)
La possibilita` di controllare l'accesso e la copia dei documenti
elettronici attraverso "misure tecnologiche" legalmente tutelate
sancisce una nuova prerogativa per i detentori dei diritti sulle
opere: quella di poter influire sull'uso delle opere stesse. In
condizioni "normali", a questa novita` dovrebbero corrispondere
nuove garanzie legali per gli utenti, in modo da garantire loro
il diritto di "fair use" delle opere.
Nel decreto legge italiano, questo in pratica non avviene.=20
Dall'articolo 9 (che modifica il capo V del titolo I della legge
del 22 aprile 1941):
| Art. 71-quinquies - [...]
|
| 2. I titolari dei diritti sono tenuti a rimuovere le
| misure tecnologiche di cui all'art.102-quater, da loro
| apposte sulle opere o sui materiali protetti, dietro
| richiesta dei beneficiari delle eccezioni di cui agli
| articoli 55; 68, commi 1 e 2; 69, comma 2; 70 comma 1;
| 71-bis e 71-quater, a condizione che i beneficiari
| stessi abbiano acquisito il possesso legittimo degli
| esemplari dell'opera o del materiale protetto o vi
| abbiano avuto accesso legittimo ai fini dell'utilizzo,
| nel rispetto e nei limiti delle disposizioni di cui ai
| citati articoli, ivi compresa la corresponsione
| dell'equo compenso, se previsto.
=20
Qui poteva andare peggio: l'EUCD non ha nessuna indicazione
chiara sui diritti degli utenti, che potrebbero essere lesi da
"misure tecnologiche" troppo severe (per esempio, che limitino la
copia a scopo di citazione di porzioni e-book o file PDF). Anzi,
la direttiva europea prevede l'intervento dello Stato solamente
dopo "mediazioni" e "misure volontarie" che dovrebbero essere
prese dai detentori dei diritti per la tutela degli utenti
(considerando 46, 51 e 52, e art. 6 par. 4) [10].
Per lo meno, la proposta di legge italiana afferma chiaramente
che "i titolari dei diritti sono _tenuti_ a rimuovere le misure
tecnologiche [...] dietro richiesta dei beneficiari delle
eccezioni" --- dove le eccezioni comprendono la registrazione di
radiotrasmissioni per uso personale (art. 55 legge 22 aprile
1941), la copia su mezzi "non idonei allo spaccio o diffusione
dell'opera nel pubblico" (art. 68 comma 1), la copia effettuata
da biblioteche e scuole per i propri servizi (art. 68 comma 2),
il riassunto e la citazione per la comunicazione al pubblico
(art. 70 comma 1), la riproduzione per portatori di handicap
(art. 71-bis), la riproduzione in ospedali o prigioni
(art. 71-quater).
Purtroppo questo non vale quando le opere protette da "misure
tecnologiche" sono ottenute, per esempio, attraverso un servizio
on-line:
| 3. I titolari dei diritti non sono tenuti a rimuovere ai
| sensi del comma 2 le misure tecnologiche di cui
| all'art.102-quater apposte su opere o materiali messi a
| disposizione del pubblico in modo che ciascuno vi possa
| avere accesso dal luogo o nel momento scelto
| individualmente, quando l'accesso avvenga sulla base di
| clausole contrattuali.
Quest'ultima clausola e` esplicitamente prevista dall'EUCD (art.
6 par. 4). Quindi, se mi abbono ad un servizio che mi offre
degli e-book accessibili via Web, mi potrebbe essere proibita la
copia di porzioni di testo, la stampa, o qualunque altra
operazione --- e tutto sarebbe legale. Con lo sviluppo di
Internet come mezzo di diffusione della cultura, questa esplicita
mancanza di garanzie per gli utenti e` decisamente preoccupante.
La "mediazione" prevista dall'EUCD in caso di conflitti tra
utenti e detentori dei diritti torna comunque nel comma 4 dello
stesso articolo 71-quinques:
| 4. Le associazioni di categoria dei titolari dei diritti
| e gli enti o le associazioni rappresentative dei
| beneficiari delle eccezioni di cui al comma 2 possono
| svolgere trattative volte a consentire l'esercizio di
| dette eccezioni. In mancanza di accordo, ciascuna delle
| parti pu=F2 rivolgersi al comitato di cui all'art. 190
| perch=E9 esperisca un tentativo obbligatorio di
| conciliazione, secondo le modalit=E0=A0 di cui |
| all'art. 194-bis.
L'articolo 190 parla del "comitato consultivo permanente per il
diritto d'autore", descritto nell'articolo 191, e formato
principalmente da rappresentanti della SIAE, degli artisti e
dell'industria dello spettacolo (no, nessun rappresentante per
gli utenti).
Oltre ad affidare il giudizio delle dispute tra detentori dei
diritti ed utenti ad un organo privo di rappresentanza per questi
ultimi, la legge italiana ha lo stesso problema segnalato in [1]
per la legge britannica che recepisce l'EUCD: presume che i casi
di conflitto siano pochi. In realta` i casi di utenti alla
ricerca di una tutela potrebbero essere molto numerosi (e visti i
recenti avvenimenti, tutto lo fa presumere --- si pensi ai CD
anti-copia, una vera truffa per gli utenti), e il fatto che un
solo organo centralizzato debba valutare _tutti_ questi casi non
puo` che rallentare la burocrazia, con grande vantaggio dei
detentori dei diritti sulle opere. Per rendersene conto, basta
dare un'occhiata alla trafila prevista:
| Art.35
|=20
| Dopo l'art. 194 della legge 22 aprile 1941, n. 633 =E8
| inserito il seguente:
|=20
| "Art. 194- bis - 1. La richiesta di conciliazione di
| cui all'art. 71-quinquies comma 4, sottoscritta
| dall'associazione o dall'ente proponente, =E8 consegnata
| al comitato di cui all'art. 190 o spedita mediante
| raccomandata con avviso di ricevimento. Entro dieci
| giorni dal ricevimento della richiesta, il presidente
| del comitato nomina la commissione speciale di cui
| all'art. 193 comma 2. Copia della richiesta deve
| essere consegnata o spedita a cura dello stesso
| proponente alla controparte.
| =20
| 2. La richiesta deve precisare:
| =20
| a) il luogo dove devono essere fatte al richiedente
| le comunicazioni inerenti alla procedura;
| =20
| b) l'indicazione delle ragioni poste a fondamento
| della richiesta.
| =20
| 3. Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta
| la parte convenuta, qualora non accolga la richiesta
| della controparte, deposita presso la commissione
| predetta osservazioni scritte. Entro i dieci giorni
| successivi al deposito, il presidente della commissione
| fissa la data per il tentativo di conciliazione.
| =20
| 4. Se la conciliazione riesce, viene redatto separato
| processo verbale sottoscritto dalle parti e dal
| presidente della commissione. Il verbale costituisce
| titolo esecutivo.
| =20
| 5. Se non si raggiunge l'accordo tra le parti, la
| commissione formula una proposta per la definizione
| della controversia. Se la proposta non =E8 accettata, i
| termini di essa sono riassunti nel verbale con
| l'indicazione delle valutazioni espresse dalle parti.
| =20
| 6. Nel successivo giudizio sono acquisiti, anche
| d'ufficio, i verbali concernenti il tentativo di
| conciliazione non riuscito. Il giudice valuta il
| comportamento tenuto dalle parti nella fase
| conciliativa ai fini del regolamento delle spese.
| =20
| 7. La domanda giudiziale diventa procedibile trascorsi
| novanta giorni dalla promozione del tentativo di
| conciliazione.
| =20
| 8. Il giudice che rileva che non =E8 stato promosso il
| tentativo di conciliazione secondo le disposizioni di
| cui ai precedenti commi o che la domanda giudiziale =E8
| stata promossa prima della scadenza del termine di
| novanta giorni dalla promozione del tentativo, sospende
| il giudizio e fissa alle parti il termine perentorio di
| sessanta giorni per promuovere il tentativo di
| conciliazione. Ove il processo non sia stato
| tempestivamente riassunto, il giudice dichiara
| d'ufficio l'estinzione del processo con decreto cui si
| applica la disposizione di cui all'art. 308 del codice
| di procedura civile.".
4.1. Come intervenire?=20
Si potrebbe richiedere che la legge renda piu` snelle queste
pratiche, per esempio affidandole alla legislazione ordinaria
anziche` ad un "consiglio di saggi" (?) centralizzato.
=20
5. La possibilita` di oscuramento dei siti Internet
Questo aspetto non riguarda direttamente il decreto legge in
esame, ma e` decisamente importante: l'EUCD (considerando 58 e
59, e art. 8 par. 3) richiede che i detentori dei diritti sulle
opere possano prendere provvedimenti legali contro gli
"intermediari" i cui servizi Internet siano utilizzati per
violazioni al diritto d'autore (per esempio, l'ISP che ospita
delle pagine contenenti materiale coperto da diritti e
distribuito abusivamente). Questa richiesta, come si legge anche
nel considerando 16, si lega direttamente alla direttiva
2000/31/CE sul commercio elettronico, che di fatto obbliga gli
ISP (e non solo) a censurare i siti degli utenti non appena venga
segnalata una presunta illegalita`.=20
Tale censura potrebbe avvenire senza il bisogno dell'intervento
di un tribunale: basta che qualcuno telefoni e richieda la
rimozione di certe pagine Web pubblicate dagli utenti. L'ISP (o
chi per lui) dovra` provvedere immediatamente, o diventerebbe un
complice. Gli utenti dovrebbero assistere alla lesione della
propria liberta` di espressione non per ordine di un tribunale,
ma per ordine di un privato (magari una grossa azienda).
Il decreto legge italiano qui trattato non si occupa di questo,
ma rimanda alle normative sul commercio elettronico. E`
estremamente importante che, assieme all'integrazione dell'EUCD
nella legislazione italiana, venga tenuta d'occhio anche
l'integrazione della direttiva 2000/31/CE, che dovrebbe essere
piu` o meno contemporanea.=20
La somma di EUCD e 2000/31/CE portera` a casi di censura e di
lesione della liberta` di espressione analoghi a quelli causati
dal DMCA, che prevede esattamente le stesse norme: si pensi ai
casi bnetd (un applicativo libero censurato da Blizzard), o alla
censura dei link indicizzati da Google da parte della setta
Scientology.
Per i dettagli sulla possibilita` di censura dei siti Web, si
puo` leggere la gia` citata "Analisi dell'EUCD", in [11] e [12].
Se qualcuno e` a conoscenza dello stato di integrazione della
direttiva 2000/31/CE, e` estremamente importante che lo segnali
su questa mailing list.
6. Rincari al prezzo dei supporti di memorizzazione
Qui c'e` poco da dire: l'EUCD e` strapieno di richieste di "equo
compenso" per i detentori dei diritti in un gran numero di casi,
inclusi quelli di copia privata effettuata con supporti digitali.
La legge italiana era tuttavia gi=E0 in linea con le richieste
della direttiva, e l'ultimo aumento non puo` essere giustificato
dalla necessita` di "adeguarsi all'Europa".=20
Comunque, in base a quanto finora detto, dovrebbe essere chiaro
che il rincaro delle tasse sui supporti rappresenta proprio il
problema minore del decreto legge italiano.
Note:
[1] Una critica alla legge britannica che recepisce l'EUCD
<http://uk.eurorights.org/issues/eucd/ukimpl/critique_uk_impl.html>
[2] Il divieto di reverse-engineering dell'EUCD
<http://www.softwarelibero.it/progetti/eucd/analisise4.html#x6-50004>
[3] Le conseguenze del divieto di reverse-engineering dell'EUCD
<http://www.softwarelibero.it/progetti/eucd/analisise4.html#x6-70004.1>
[4] Confronto tra EUCD e DMCA: la liberta` di ricerca
<http://www.softwarelibero.it/progetti/eucd/analisise9.html#x19-210009.=
2>
[5] Le conseguenze del DMCA: il caso Felten
<http://www.softwarelibero.it/progetti/eucd/analisise9.html#x19-220009.=
2.1>
[6] I limiti alla liberta` di ricerca e di espressione dell'EUCD
<http://www.softwarelibero.it/progetti/eucd/analisise5.html#x10-100005>
[7] Le conseguenze del DMCA: il caso Sklyarov
<http://www.softwarelibero.it/progetti/eucd/analisise9.html#x19-200009.=
1.1>
[8] EUCD: l'abolizione della "prima vendita" per i documenti elettronici
<http://www.softwarelibero.it/progetti/eucd/analisise7.html#x15-140007>
[9] Le conseguenze dell'abolizione della "prima vendita" per i
documenti elettronici
<http://www.softwarelibero.it/progetti/eucd/analisise7.html#x15-150007.=
1>
[10] I pericoli per i diritti degli utenti causati dall'EUCD:
<http://www.softwarelibero.it/progetti/eucd/analisise8.html#x17-160008>
[11] La possibilita` di censura dei siti Internet prevista dall'EUCD
e dalla direttiva 2000/31/CE:
<http://www.softwarelibero.it/progetti/eucd/analisise6.html#x12-120006>
[12] Le conseguenze della "clausola di rimozione" del DMCA:
<http://www.softwarelibero.it/progetti/eucd/analisise9.html#x19-230009=
.3>
--=20
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